A cura di Domenico Carola
(Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore).
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ha rimodulato il quadro complessivo delle disposizioni entrate in vigore il 4 maggio e valevoli fino al 17 maggio p.v.
Nel solco dell’indirizzo ed in linea di continuità con un metodo di lavoro posto in essere sin dall’inizio di questa emergenza, ho ritenuto utile portare all’attenzione degli addetti ai lavori le ulteriori indicazioni finalizzate ad agevolare l’applicazione delle disposizioni del decreto e segnatamente le disposizioni che presentano profili di significativo impatto per i settori economici che vanno a regolare.
Misure riguardanti il settore dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento e il settore degli esercizi pubblici.
Il decreto ha confermato la sospensione generale delle attività che consistono nell’organizzazione e nell’offerta di spettacoli e trattenimenti pubblici ex articoli 68 e 69 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.
Novità per quanto concerne il settore della somministrazione di alimenti e bevande.
Tale attività può essere esercitata, oltreché nella forma della ristorazione con consegna a domicilio, peraltro, già permessa dai precedenti provvedimenti, anche in quella della vendita di alimenti e bevande per asporto, a condizione che siano osservate le misure individuate dall’articolo 1, comma primo, lett. aa).
Ai sensi della lett. bb) potranno continuare ad operare:
- a) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dislocati lungo la rete autostradale, limitatamente alla vendita dei prodotti da asporto;
- b) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli ospedali e degli aeroporti, con l’obbligo in ogni caso del rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Confermato la disposizione che consente agli esercizi alberghieri e alle altre strutture simili individuate dal sistema di classificazione ATECO con il codice 55.1 di continuare a poter espletare la propria attività (art. 2, comma primo ed Allegato 3 del decreto}.
Confermata la sospensione degli esercizi di scommesse e altri giochi leciti che operano sulla base della licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell’art. 88 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza.







