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Regione Marche: Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi

admin by admin
28 Giugno 2012
in Normative
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CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE  – Legge regionale 26 luglio 1999, n. 20.  – Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi.

Il Consiglio regionale ha approvato;
il Commissario del Governo ha apposto il visto;
il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

Art. 1 (Finalità)
1. La Regione riconosce e tutela le attività educative e sociali che enti o associazioni senza scopo di lucro svolgono in attuazione dei loro fini statutari mediante l’attivazione di campeggi sul territorio regionale. Tali soggetti devono avere almeno uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione ad uno degli albi regionali di volontariato; b) finalità educative, didattiche, sportive, religiose o di tipo sociale.
Art. 2 (Campo di applicazione)
1. Le attività educative e sociali promosse dai soggetti di cui all’articolo 1 sono i campeggi fissi e itineranti all’aperto.

Art. 3 (Campeggi fissi all’aperto)
1. I campeggi fissi all’aperto si svolgono in aree all’uopo autorizzate, mediante l’utilizzo di strutture di pernottamento mobili, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre di ogni anno.
2. I campeggi di cui al comma 1, di durata compresa tra i tre ed i quindici giorni per ogni gruppo, si svolgono nel rispetto delle condizioni stabilite dall’allegato A.
3. Qualora l’area all’uopo utilizzata non sia attrezzata di servizi igienico-sanitari fissi, l’utilizzo della stessa non può superare complessivamente i sessanta giorni nel periodo di cui al comma l.

Art. 4 (Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi fissi all’aperto)
1. Per lo svolgimento di campeggi fissi all’aperto, i soggetti di cui all’articolo 1 devono presentare richiesta di autorizzazione al Sindaco del Comune interessato, inviando copia della richiesta alla Regione e indicando: a) le generalità del responsabile, che deve essere persona maggiorenne designata dal soggetto organizzatore; b) la zona prescelta per l’organizzazione del campeggio, che comunque non deve essere tra quelle interdette all’accesso per motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico; c) il periodo di permanenza.
2. Qualora il campo avvenga in terreni di proprietà privata, il responsabile è tenuto ad acquisire ed esibire, a richiesta, nel corso del campo, consenso scritto del legittimo proprietario o conduttore del fondo.
3. Il responsabile del campeggio è tenuto a redigere ed esibire a richiesta delle autorità competenti l’elenco con le generalità dei partecipanti.
4. Il Sindaco rilascia l’autorizzazione entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali, in caso di silenzio, la stessa si intende accolta.
5. L’autorizzazione viene rilasciata nel rispetto e nelle condizioni stabilite nell’allegato A.

Art. 5 (Campeggi nelle aree protette)
1. Le attività di campeggio di cui alla presente legge all’interno del territorio delle aree protette si svolgono secondo le disposizioni previste dal regolamento di ciascun ente parco.
2. In mancanza del regolamento di cui al comma 1, si applicano le norme previste dalla presente legge.
3. L’autorizzazione all’esercizio del campeggio nel territorio del parco è in ogni caso rilasciata, con le modalità previste dall’articolo 4, dal Sindaco del Comune competente, il quale ne dà comunicazione al presidente dell’ente parco.

Art. 6 (Campeggi itineranti all’aperto)
1. I campeggi itineranti all’aperto sono attività che si realizzano mediante pernottamenti in tende, con soste nella medesima area non superiori alle 48 ore consecutive.
2. I soggetti partecipanti assicurano la presenza al campo di almeno un responsabile che ne curi la conduzione, il quale, al momento dell’arrivo, ne dà comunicazione al Sindaco del Comune competente per territorio.
3. Le associazioni che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti devono rispettare le disposizioni di cui all’allegato B.

Art. 7 (Documentazione sanitaria richiesta per la partecipazione ai campeggi)
1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai 18 anni ai campeggi previsti è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni a cui è stato sottoposto.
2. Le schede devono essere certificate dal medico curante e conservate a cura del responsabile del campo.
3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito idonea documentazione probante le vaccinazioni effettuate nei Paesi di origine e gli avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali.
4. Il responsabile del campo deve essere munito di un certificato rilasciato da un medico del servizio di igiene pubblica della AUSL di appartenenza, attestante che lo stesso è esente da manifestazioni in atto di malattie infettive contagiose che siano di ostacolo alla sua permanenza al campo stesso. Tale certificato è rilasciato a titolo gratuito.

Art. 8 (Copertura assicurativa)
1. Per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività promosse di cui all’articolo 2 è fatto onere agli organizzatori di garantire adeguata copertura assicurativa.

Art. 9 (Vigilanza)
1. Ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza e quelle dell’autorità sanitaria, la vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai Comuni.

Art. 10 (Sanzioni)
1. L’esercizio dei campeggi non autorizzati ai sensi degli articoli 4 e 5 comporta la sanzione di lire 500.000 e la chiusura immediata del campo.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 comporta la sanzione amministrativa di lire 20.000 per ogni persona.
3. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dai Comuni con le procedure di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33.
Art. 11 (Contributi regionali per la realizzazione di opere necessarie per l’attivazione di aree da attrezzare per il campeggio fisso all’aperto)
1. Sono concessi contributi in conto capitale a Comuni e a proprietari di terreni che intendono destinare aree per il campeggio fisso all’aperto, nei limiti del 50 per cento della spesa ammessa.
2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i progetti devono avere i seguenti requisiti: a) le aree interessate devono avere almeno 5.000 mq. di superficie; b) le opere possono riguardare l’acquisto o l’installazione di: 1) prese idriche, allacci elettrici o telefonici; 2) vasche per la raccolta e la depurazione dei liquami civili; 3) piazzole protette per l’accensione dei fuochi a fiamma libera; 4) installazione mobile di rubinetteria per il lavaggio, di docce e di box per il wc; 5) impianti antincendio fissi (prese per idranti) o mobili (estintori); 6) opere di recinzione; 7) opere per il miglioramento dell’accesso stradale; c) le opere fisse debbono essere autorizzate dal Comune competente per territorio.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

Art. 12 (Vincolo di destinazione)
1. Le aree che beneficiano dei contributi di cui all’articolo 11 sono soggette al vincolo di destinazione per la durata di almeno cinque anni dalla data di assegnazione del contributo.
2. Il vincolo di destinazione di cui al comma 1 si riferisce esclusivamente all’esercizio di campeggi fissi all’aperto per il periodo indicato all’articolo 3, comma 1, ed è reso pubblico mediante atto unilaterale d’obbligo da parte del soggetto beneficiario, da trasmettersi al Comune di competenza e alla Regione.
3. La diversa destinazione d’uso non autorizzata comporta la revoca immediata dei contributi concessi, che dovranno essere restituiti alla Regione, maggiorati degli interessi legali.

Art. 13 (Disposizioni finanziarie)
l. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 1999, la spesa di lire 300 milioni; per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 1 si provvede: a) per l’anno 1999, mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, accantonamento di cui alla partita 12 dell’elenco 1; b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1, sono iscritte, per l’anno 1999, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: “Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere in aree destinate a campeggio fisso all’aperto”, lire 300 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l’anno 1999 sono ridotti di lire 300 milioni. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.
Data ad Ancona, addì 26 luglio 1999.

IL VICE PRESIDENTE (Emilio Berionni)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L’AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI’ PUBBLICATI: a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI); b) L’UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE). NOTE Nota all’art. 10, comma 3: La L.R. n. 33/1998 reca: “Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”. a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: * Proposta di legge a iniziativa popolare n. 346 del 26 ottobre 1998; * Parere espresso dalla II commissione consiliare permanente ai sensi dell’art. 22 dello statuto in data 2 giugno 1999; – Relazione della III commissione permanente in data 27 maggio 1999; – Deliberazione legislativa approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 giugno 1999, n. 242 vistata dal commissario del governo il 24/7/99, prot. n. 996/GAB/99. b) SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE: SERVIZIO TURISMO E ATTIVITA’ RICETTIVE

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