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Home Normative

I requisiti della strada che giustificano la contestazione differita

admin by admin
26-Mag-2020
in Normative
Divieto di campeggio: sentenza ribaltata, camperista verso il risarcimento

Foto di Yves Bernardi da Pixabay

A cura di Domenico Carola

(Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore).

 

I giudici della seconda sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 8635 del 7 maggio 2020  hanno stabilito quando la strada a scorrimento veloce ha i requisiti che giustificano l’installazione dell’autovelox e la contestazione differita della violazione dell’eccesso di velocità.

LA VICENDA

Un automobilista proponeva opposizione avverso un verbale elevatogli per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox. Il ricorrente nei motivi di opposizione lamentava l’illegittimità della modalità di accertamento e di contestazione della violazione utilizzata dagli organi accertatori del Comune, e cioè mediante rilevazione a distanza, in quanto la strada sulla quale era stata rilevata l’infrazione per circolazione oltre i limiti di velocità non avesse i requisiti che legittimassero la deroga al principio di contestazione immediata dell’infrazione, non trattandosi di una strada urbana a scorrimento ai sensi dell’art. 2, comma terzo, del codice della strada per rendere legittima la deroga al principio della contestazione immediata. A seguito del rigetto dell’opposizione sia in prime che in seconde cure, l’automobilista proponeva ricorso per cassazione.

LA DECISIONE

Gli Ermellini accolgono il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Prato nella persona di diverso magistrato ritenendo che le strade urbane di scorrimento, sulle quali possono essere installati dispositivi di controllo a distanza previa individuazione del prefetto, sono definite dall’art. 2, comma terzo come «strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate». La Corte precisa che la sanzione amministrativa non è legittimamente elevata se la strada sulla quale è stato rilevato l’eccesso di velocità tramite autovelox non ha le caratteristiche per essere considerata strada a scorrimento che avrebbe giustificato la contestazione differita. Evidenzia ancora che il legislatore con l’intervento attuato nel 2002 ha inserito le strade urbane di scorrimento nel novero dei percorsi sui quali è ammesso l’uso dei dispositivi di controllo a distanza (autostrade e strade extraurbane). Si tratta di inserimento non automatico, posto che il legislatore ha affidato al Prefetto il compito di selezionare, tra le strade urbane di scorrimento, quelle in cui si rende necessario il controllo a distanza. La selezione avviene sulla base della valutazione degli elementi espressamente indicati nell’articolo 4 del decreto-legge  n. 121/2002, vale a dire il tasso di incidentalità e le condizioni strutturali, plano-altimetriche e il traffico della strada, condizioni che devono essere tali da rendere non possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti dei soggetti controllati. La valutazione affidata al prefetto, che integra attività amministrativa insindacabile, realizza il bilanciamento tra le esigenze, altrimenti incompatibili, di garantire la sicurezza nella circolazione e di non penalizzare la fluidità del movimento veicolare che si svolge sulle strade “di scorrimento”. Tuttavia, nel rinviare alla previsione classificatoria contenuta nel codice della strada, il legislatore del 2002 ha vincolato la pubblica amministrazione ai criteri dettati dall’articolo 2, comma 3, del codice della strada che definisce la strada urbana di scorrimento come “a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia”. Per questo il ricorso viene accolto, ritenendosi errata la conclusione a cui è giunto il Tribunale che aveva affermato l’irrilevanza della mancanza degli ulteriori elementi strutturali (corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina con marciapiede e intersezioni a raso semaforizzate) essendo sufficiente la presenza delle carreggiate dotate di almeno due corsie e separate da spartitraffico invalicabile.

 

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