Di Domenico Carola – Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore
La relazione illustrativa del Ministero Infrastrutture e Trasporti sullo schema di disegno di legge approvato il 18 settembre recante “interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada”, sottolinea che le recenti analisi sul tasso di incidentalità stradale, segnalato in aumento, hanno reso evidente la necessità di intervenire con urgenza in materia di sicurezza della circolazione stradale al fine di affrontare i problemi di maggiore impatto sociale.
Alla luce di ciò il Governo ha deciso di sottoporre l’attuale Codice a un robusto restyling, affinché sappia meglio coniugare le esigenze di mobilità dei cittadini con la salvaguardia della vita umana e dell’ambiente.
E al contempo sia in grado di assicurare un sistema sanzionatorio equo ed efficace (in quanto effettivamente applicato) e, come tale, unanimemente condiviso.
Un sistema finalizzato a prevenire più che a reprimere, e a formare più che a informare.
ll consiglio dei ministri ha approvato due provvedimenti:
– un disegno di legge che introduce interventi in materia di sicurezza stradale
– la delega per la revisione del codice della strada.
L’esecutivo punta ad arrivare all’approvazione definitiva del testo entro la fine dell’anno.
Nel prossimo mese di ottobre il nuovo codice inizierà il suo percorso in parlamento, dopo il secondo passaggio a Palazzo Chigi nel corso del quale sono state recepite le indicazioni di Regioni e Comuni
Iter disegno di legge
Il Governo entro sette mesi dall’entrata in vigore della legge delega dovrà trasmettere gli schemi di detti decreti legislativi alle assemblee parlamentari al fine di ottenere il parere dalle rispettive Commissioni interessate per materia, che devono esprimerlo entro sessanta giorni dall’assegnazione, rilevando eventuali difformità rispetto ai principi e criteri direttivi del testo. Entro i successivi trenta giorni il Governo trasmette nuovamente gli schemi dei decreti con sue eventuali osservazioni o modifiche alle stesse Commissioni per il loro parere definitivo, che devono formulare entro trenta giorni dall’assegnazione
Disegno di legge
ll disegno di legge si compone di cinque Titoli, suddivisi per Capi, e diciotto articoli che vanno ad incidere su 30 articoli del codice della strada vigente e sull’art 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 relativo a 11 commi sulla circolazione dei monopattini.
Dalla lettura ed esame del disegno di legge si possono evincere due direzioni di interventi di riforma:
– il primo mirato agli interventi più urgenti in materia di sicurezza stradale e relativi, segnatamente, a micromobilità, guida in sicurezza e controlli sulla sosta degli autoveicoli
– il secondo tendente ad avviare una revisione organica del Codice della strada.
Ergo le modifiche al nuovo Codice della strada riguardano diversi aspetti che influenzeranno la sicurezza stradale e la regolamentazione del traffico..
Esaminiamoli, in rapida sintesi, nel dettaglio, punto per punto.
Accertamenti da remoto
Sarà possibile contestare, attraverso gli accertamenti da remoto, anche la violazione dell’obbligo di dare precedenza in corrispondenza degli attraversamenti a pedoni e ciclisti; nonché la violazione del divieto di fermata e della sosta riservata, nei soli casi in cui siano occupati gli stalli riservati a organi di Polizia stradale, Vigili del fuoco e servizi di soccorso, stalli rosa e stalli riservati a disabili, veicoli elettrici, al carico/scarico delle merci e ai servizi di trasporto pubblico.
Le immagini acquisite mediante dispositivi approvati od omologati possono essere comunque utilizzate dagli organi di polizia stradale per l’accertamento, mediante il raffronto con banche dati esterne, di altre violazioni per le quali tali immagini sono sufficienti ad accertare, che il veicolo sta circolando in assenza dei requisiti per la circolazione previsti dal codice.
Quando più violazioni delle medesime disposizioni degli articoli 6 e 7 sono accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata, nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo.
Autovelox
Ci sarà la “stretta” sugli autovelox selvaggi: dovranno essere omologati a livello nazionale e saranno definite con maggiore controllo le condizioni di installazione.
In sostanza, gli autovelox avranno l’ok per essere installati solo dove realmente è necessario, per salvaguardare la sicurezza attraverso il rispetto del Codice della Strada. Non sarà quindi più possibile installare autovelox con l’obiettivo di “fare cassa”.
E’ stato inoltre approvato un incremento della sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1.084 euro e la sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni, per chi viola i limiti di velocità all’interno del centro abitato almeno due volte nell’arco di un anno.
Sanzioni più severe per chi oltrepassa i limiti di velocità: fino a 1.400 euro nei casi più gravi.
Gli autovelox potranno accertare contemporaneamente più violazioni, come il superamento del limite di velocità e la mancanza della revisione auto.
Modifiche all’articolo 142, comma 6, al fine di equiparare le procedure di approvazione con quelle di omologazione dei sistemi di rilevazione della velocità e chiarire l’esclusiva competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in tale materia.
In particolare viene esclusa la necessità di omologazione dei dispositivi di misurazione della velocità dei veicoli e viene riconosciuto espressamente che sia sufficiente la loro approvazione, ponendo così rimedio all’elevato contenzioso in materia di sanzioni per eccesso di velocità generato da tale ambiguità.
Cellulare alla guida
C’era molta attesa per le decisioni che sarebbero state prese su questa problematica. Ergo, le novità prevedono sanzioni più alte e la sospensione della patente per chi fa uso del cellulare alla guida.
Per chi ne fa uso impropriamente si prevede l’inasprimento della sanzione pecuniaria, che passa dalla fascia 165,00- 660,00 a quella di 422,00-1.697,00 euro, con sospensione della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi e decurtazione di 8 punti patente fin dalla prima violazione.
In caso di recidiva nel biennio, oltre alla sospensione della patente da 1 a 3 mesi, già prevista dal codice vigente, si prevede il pagamento di una somma da 644,00 a 2.588,00 euro e la decurtazione di 10 punti patente.
Disciplina sosta
La lettera f) dell’art. 7 è sostituita concedendo ai Comuni la facoltà di stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma.
Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le modalità di riscossione del pagamento, e, in particolare, le caratteristiche, le modalità costruttive e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta, le categorie dei veicoli esentati, nonché i massimali delle tariffe.
Le aree di sosta sono considerate ad uso pubblico anche nel caso in cui l’accesso sia indiscriminato ancorché subordinato al pagamento di una tariffa o regolato da barriere o altri dispositivi mobili.
Il Comune individua con motivata determinazione la soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto dell’esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata.
Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull’infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati ad impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli.
Ai veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale, fermi restando gli stalli a loro riservati, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento.
Educazione stradale
Al fine di sensibilizzare gli utenti alle tematiche della sicurezza stradale e incentivare la partecipazione a corsi di formazione sulla materia, il nuovo comma 2-ter dell’articolo 230 del Codice prevede l’attribuzione, a seguito della partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, all’atto del rilascio della patente, del credito di 2 punti patente.
Guida in stato di ebbrezza
Ecco le principali novità in materia di guida in stato di ebbrezza.
Apposizione sulla patente del conducente condannato per i reati di guida in stato d’ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, del codice unionale 68 (divieto assoluto di assumere bevande alcoliche prima di mettersi alla guida).
In tali casi, si prevede anche che il prefetto imponga al condannato di sottoporre la patente a revisione con visita medica.
Il codice 68 permane sulla patente per un periodo di almeno due anni se la condanna è derivata da tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l, e di almeno tre anni se la condanna è derivata da tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Gli anni di cui sopra decorrono dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna.
I titolari di patente rilasciata in Italia, rispetto ai quali è imposto il divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida ai sensi del codice unionale 68, possono guidare, sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi veicoli è stato installato a proprie spese il dispositivo alcolock, che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.
Nei confronti del conducente sulla cui patente sia stato apposto il codice unionale 68, le sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcool vengono aumentate di un terzo.
Tali sanzioni sono invece raddoppiate nel caso in cui risulti alterato o manomesso ovvero risultino rimossi o manomessi i sigilli del dispositivo alcolock.
Guida sotto l’effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope
Eliminata la necessità che il soggetto sia colto in “stato di alterazione psico-fisica” derivante da assunzione di sostanze stupefacenti.
Per il perfezionamento del reato diventa quindi sufficiente che un soggetto si metta alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, pur non essendo in stato di alterazione.
Ergo gli organi di polizia stradale, quando vi sia fondato motivo di ritenere che il conducente sottoposto a controllo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di stupefacenti, o quando abbiano dato esito positivo gli accertamenti preliminari, hanno la possibilità di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare.
Ai medesimi accertamenti, la polizia stradale deve procedere sempre in caso di incidente.
Gli organi di polizia stradale che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti preliminari con esito positivo e non dispongono ancora dell’esito degli esami di secondo livello effettuati da laboratori accreditati o qualora non sia possibile procedere, per qualsiasi motivo, agli esami di secondo livello, possono impedire allo stesso conducente di continuare a guidare, ritirandogli la patente all’istante e impendendogli di disporre del veicolo.
Sulla base degli esiti positivi degli accertamenti preliminari, è data la possibilità al Prefetto di sottoporre il conducente a visita medica, con protrazione della sospensione della patente fino all’esito finale.
Ove la visita medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, è sempre disposta la revoca della patente.
In tal caso non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 3 anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.
Infine il conducente minore di anni 21, nei confronti del quale sia stato accertato il reato di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero, prima del compimento del 24° anno di età.
Limitazioni per i neopatentati
Stretta anche per chi ha preso da poco la patente. A cambiare è la definizione di neopatentato: non più chi ha la patente da meno di un anno ma chi l’ha conseguita da meno di 3 anni
Per cui è stato proposto di aumentare da uno a tre anni il divieto di guida di auto aventi le seguenti caratteristiche:
– potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t; per le autovetture categoria M1 a motore termico;
– potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o, comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW; per le sole autovetture elettriche o ibride plug-in;
– potenza specifica superiore a 65 kW/t, riferita alla tara ma compreso il peso della batteria.
Si prevede che le disposizioni si applichino solo alle patenti conseguite dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
Allo stato per i primi tre anni i neo-patentati non devono superare i 100 chilometri orari in autostrada e i 90 chilometri orari nelle principali strade extraurbane.
Una norma specifica per i neopatentati e per i giovani fino a 21 anni, poi, riguarda la possibilità di mettersi al volante dopo aver bevuto alcolici: il divieto in questo caso è assoluto e non è legato al superamento delle soglie fissate per tutti gli altri automobilisti.
Monopattini elettrici
Vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi di contrassegno o di copertura assicurativa.
Viene inoltre esteso l’obbligo di uso del casco alla guida dei monopattini a tutti i conducenti, oggi previsto esclusivamente per gli under 18.
Obbligo per il gestore del servizio di noleggio di monopattini elettrici di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei veicoli al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.
L’ambito di circolazione dei monopattini elettrici è limitato esclusivamente alle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.
Disposto il divieto assoluto di circolazione contromano mediante monopattini, prima consentito nelle strade con doppio senso ciclabile.
Per contro, resta ferma la previsione in base alla quale è vietata la circolazione dei monopattini sui marciapiedi, ferma restando la possibilità di conduzione a mano.
Viene inoltre introdotto un divieto generalizzato di sosta dei monopattini sui marciapiedi.
I Comuni possono però derogare a tale divieto a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta.
In ogni caso le aree destinate alla sosta dei monopattini devono essere individuate con opportuna segnaletica verticale e orizzontale.
Al fine di assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico, la norma definisce, altresì, i requisiti minimi dei contrassegni identificativi e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle prescrizioni ivi previste.
Viene introdotta una nuova sanzione, da euro 200,00 a euro 800,00 per chiunque circoli con un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote, e una norma che prevede, altresì, una sanzione da euro 100,00 a euro 400,00 per chiunque circoli con un monopattino privo di contrassegno o di copertura assicurativa.
La medesima sanzione si applica in caso di circolazione con un monopattino per il quale il proprietario non abbia comunicato la variazione di residenza o di sede.
Ergo, obbligo per i proprietari di monopattini di richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile.
Specifiche sanzioni, da euro 200,00 a euro 800,00, per chi circola con dispositivi diversi dai monopattini, aventi caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite da apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero per chi circola fuori dagli ambiti di sperimentazione individuati dal predetto decreto.
All’accertamento della violazione consegue l’applicazione della confisca del dispositivo, qualora il dispositivo abbia un motore termico o un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 1 kW.
Norme di comportamento alla guida e sistemi di prevenzione
Per le violazioni che statisticamente producono più incidenti, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e ferma restando l’applicazione di ulteriori sanzioni accessorie, viene disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 7 a 15 giorni (o da 14 a 30 giorni nell’ipotesi in cui il conducente si sia reso altresì responsabile di un incidente stradale) nel caso in cui risulti che al momento dell’accertamento della violazione il punteggio attribuito alla patente sia inferiore a 20 punti per effetto delle decurtazioni precedentemente subite.
Parcheggi per disabili
Chi sosta abusivamente nei posti riservati ai disabili va incontro a sanzioni più salate.
Per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote si passa da una sanzione da 80,00-328,00 euro a 165,00-660,00 euro, mentre per i restanti veicoli si sale da 165,00-660,00 euro a 330,00-990,00
Multe più alte anche per chi parcheggia nelle corsie riservate alla fermata di autobus e altri mezzi di trasporto pubblico locale: chi sbaglia pagherà tra 87 e 328,00 euro (per ciclomotori e veicoli a due ruote) e tra 165 e 660,00 euro (per tutti gli altri veicoli).
Passaggi a livello
In particolare, si prevede che in corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere può essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso, a due luci rosse lampeggianti alternativamente, che entra in funzione per avvertire in tempo utile del passaggio del treno, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica.
Tali dispositivi devono comunque essere installati in caso di visibilità insufficiente.
Piste ciclabili
La Conferenza unificata ha anche proposto di intervenire con regolamento per ampliare il novero delle strade adatte alla realizzazione di piste ciclabili.
Regime sanzionatorio
Tra le altre cose il disegno di legge intende ridefinire la disciplina in materia di sospensione della patente di guida, con l’obiettivo di conferire maggiore deterrenza alle sanzioni previste per la violazione delle norme di comportamento alla guida. In particolare, come abbiamo già anticipato, viene introdotta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 7 a 15 giorni (o da 14 a 30 se si provoca un incidente) per l’ipotesi in cui, al momento dell’accertamento dell’illecito, risulti che il punteggio sulla patente posseduta sia inferiore a 20 punti.
L’applicazione di tale sanzione, che viene applicata in automatico senza la necessità dell’ordinanza del Prefetto, è limitata a quelle violazioni che statisticamente producono più incidenti o che hanno più gravi conseguenze sull’incolumità degli individui in caso di incidente, e cioè:
– mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
– superamento di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità;
– circolazione contromano;
– mancato rispetto delle regole in materia di precedenza;
– violazione delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico;
– violazione delle norme di comportamento sui passaggi a livello;
– violazione delle norme di comportamento in materia di sorpasso a destra, sorpasso dei tram e sorpasso dei velocipedi;
– violazione della distanza di sicurezza tra veicoli, quando ne derivi una collisione con grave danno ai veicoli;
– inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve o dei dossi;
– violazione delle regole in materia di cambio di direzione o di corsia o altre manovre in relazione alle norme che impongono di segnalare con sufficiente anticipo e di effettuare la manovra senza pericolo o intralcio, e di tenersi il più vicino possibile al margine della carreggiata e di dare la precedenza ai veicoli in marcia;
– mancato uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote;
– mancato uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme antiabbandono del minore, nonché alterazione o ostacolamento del normale funzionamento dei dispositivi stessi;
– uso di dispositivi elettronici (cellulari) alla guida;
– superamento della durata dei periodi di guida superiore al 20% rispetto al limite giornaliero massimo, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006;
– circolazione durante il periodo in cui è stato imposto di non proseguire il viaggio;
– violazione in materia di divieto di retromarcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
– violazione sull’obbligo di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest’ultima corsia;
– violazione delle norme sul divieto di sosta e fermata sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e sull’obbligo di portare il veicolo nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento;
– violazione sul mancato uso delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata;
– violazione dell’obbligo di apporre gli appositi segnali mobili, qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, ovvero durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione;
– guida in stato d’ebbrezza, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro, anche nel caso in cui il conducente provochi un incidente;
– violazione delle regole di comportamento nei confronti dei pedoni.
Revoca a vita della patente
Per i recidivi, cioè per chi venga sorpreso più di due volte alla guida sotto effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, così come per chi commette reati gravi, per esempio scappare dopo un incidente, scatterà la revoca a vita della patente di guida.
Safety-car
Introdotto, come misura di regolazione della circolazione stradale, un nuovo sistema di rallentamento del flusso veicolare, la safety-car (simile a quella della F1), per prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di ostacoli sulla carreggiata.
In particolare gli agenti di polizia stradale possono rallentare il traffico dei veicoli tramite safety-car, anche in contrasto con la segnaletica esistente o con le norme stradali, sia per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della circolazione che per quelle attinenti alla protezione degli operatori stradali.
Sistemi antiabbandono
Il testo del provvedimento prevede un rafforzamento delle norme sui dispositivi antiabbandono per i bambini di età inferiore ai 3 anni, in modo da garantire la piena e completa efficacia, anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l’autoveicolo.
In tal senso, si promuoveranno anche campagne di informazione e comunicazione, con particolare riferimento all’obbligo di installazione dei dispositivi antiabbandono e a quello di indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.
Sospensione patente
Nei confronti dei conducenti che commettono una delle seguenti violazioni:
- a) articolo 6, comma 4, lettera b), concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
- b) articolo 142, comma 8, nei soli casi di superamento di oltre 20 Km/h e di non oltre 40 km/h dei limiti massimi di velocità;
- c) articolo 143, comma 11, circolazione contromano;
- d) articolo 145, comma 10, norme sulla precedenza;
- e) articolo 146, comma 3;
- f) articolo, 147, comma 5;
- g) articolo, 148, comma 15, in violazione dei commi 2, 3, 8 e 9-bis;
- h) articolo 149, comma 5;
- i) articolo 154, comma 7, e comma 8, in violazione dei commi 1 e 3;
- l) articolo, 171, comma 2;
- m) articolo 172, commi 10 e 11;
- n) articolo 174, commi 6, 7, terzo periodo e 11;
- o) articolo 176, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8;
- p) articolo 186-bis, comma 2;
- q) articolo 191, comma 4.
oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria, si applica anche quella accessoria della sospensione della patente di guida.
Più precisamente la patente è sospesa per 7 giorni se il punteggio è da 10 a 19, per 15 giorni se il punteggio è da 1 a 9. la sospensione conseguirà in modo diretto e automatico dalla contestazione della violazione, senza necessità di adozione di ordinanza da parte del Prefetto.
La durata di sospensione è raddoppiata quando il conducente abbia provocato un incidente stradale.
Sono invece escluse dal nuovo regime sanzionatorio le violazioni riguardanti la sosta e la mancanza di documentazione amministrativa, nonché le violazioni più gravi che già prevedono la sanzione della sospensione della patente anche per chi ha conservato intatto il suo punteggio.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 218, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida al quale provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione.
La patente ritirata dall’agente od organo di polizia è conservata presso l’Ufficio o Comando da cui dipende l’accertatore ed è restituita all’interessato o ad un suo delegato al termine del periodo di sospensione.
Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente.
Sosta in stalli riservati ai mezzi di trasporto pubblico
Sanzioni più pesanti anche per chi parcheggia nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale: per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote tra 87,00 a 328,00 euro (ora tra 41,00-168,00 euro) e tra 165,00- 660,00 euro per i restanti veicoli (ora tra 87,00 a 344,00 euro)
Zone a Traffico Limitato
Si prevede poi di risolvere la forte criticità di accertamenti multipli in corrispondenza di ZTL, attraverso l’introduzione di una regola semplice e inequivocabile:
evitare di sanzionare all’uscita l’utente che fa ingresso nella zona a traffico limitato nel momento in cui non è in vigore il divieto, posto che potrebbe verificarsi che eventi eccezionali potrebbero determinare l’involontaria permanenza nella medesima zona.
Nel caso di controllo del tempo di permanenza in una ZTL si applica una tolleranza pari al 10% del tempo di permanenza consentito.
Considerazioni finali
Solo gli agenti possono intercettare chi è ubriaco, drogato, chi usa il cellulare, chi non usa le cinture di sicurezza, chi buca una precedenza e uno stop, chi sfora i tempi di guida, chi tarocca il cronotachigrafo.
Si parla di ampliamento (ripristino direi) degli organici delle forze dell’ordine.
Ma quanti agenti poi saranno impiegati sulle strade per far rispettare le regole e per contenere la dilagante “violenza stradale”?
Se ne convincano i decisori politici, senza l’“arbitro” che fischia sulla strada sarà un festival delle violazioni e quindi dei rischi. Non c’è riforma del Codice che tenga.







