A cura di Domenico Carola
(Direttore Scientifico del Centro Studi Pissta, già Dirigente di Polizia Locale, redattore della Guida al Diritto del Sole 24 Ore).
Da anni se ne parla e nel corso del tempo abbiamo letto varie versioni del decreto, che oggi possiamo analizzare in un testo definitivo, dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 (Decreto ministeriale 11 aprile 2024).
La legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, con l’articolo 25, comma 2, aveva previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sia per disciplinare la ripartizione dei proventi delle sanzioni ai sensi dell’articolo 142, commi 12-bis e seguenti del codice della strada, sia le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni in materia di superamento dei limiti di velocità, specificando, altresì, che fuori dei centri abitati tali strumenti non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
Sulla scorta di tale previsione era stato emanato con notevole ritardo il decreto 30 dicembre 2019 (1), limitatamente alla disciplina relativa alla ripartizione dei proventi.
Questo provvedimento, adottato ai sensi del citato articolo 25 della legge 120 del 2010, nella fase di elaborazione consisteva in un decreto e in due allegati, di cui l’allegato A conteneva le disposizioni per la ripartizione dei proventi e l’allegato B avrebbe dovuto disciplinare l’installazione e le modalità d’uso delle postazioni di controllo della velocità.
In sede di approvazione l’allegato B è stato stralciato, giustificando tale intervento con il fatto che “l’uso dei dispositivi citati è già regolato dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282 e dalla circolare Ministero dell’interno n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017 «Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali»”, senza dimenticare che conserva ancora la sua efficacia il decreto 15 agosto 2007, emanato in applicazione dell’articolo 4 del decreto legge 121 del 2002, recante anche esso disposizioni per la presegnalazione delle postazioni non presidiate, provvedimento che troviamo richiamato anche nelle premesse del nuovo decreto.
Si è giunti ad oggi, dopo aver esaminato varie bozze approntate dai Ministeri competenti, a un testo di cui in effetti non si comprende la necessità anche se il primo articolo è preceduto da un lungo elenco di richiami alle norme primarie e secondarie di settore.
Certo è che in confronto alle bozze, completamente diverse, che sono state lette in passato, questo decreto pare meno complesso, anche se desta non poche perplessità.
Il decreto è stato emanato in attuazione dell’articolo 25 della legge 120 del 2010 e, secondo le premesse, dopo l’emanazione del decreto 30 dicembre 2019 si è reso “necessario dare completa attuazione alla citata disposizione, adottando anche il decreto previsto dal medesimo articolo 25, comma 2, ultimo periodo” e ciò “relativamente alla necessità di definire le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992”.
Quindi, si arguisce che il decreto si occupa solo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo per il “rilevamento a distanza”.
Cosa si intende per “rilevamento a distanza” ce lo spiega proprio il nuovo decreto, laddove all’articolo 2, comma 1, lett. l) lo definisce come il “rilevamento della velocità effettuato con dispositivi o sistemi che consentono l’accertamento della violazione a distanza di spazio o di tempo rispetto al luogo e al momento del compimento della violazione, sulla base dei dati e delle immagini registrate, con contestazione differita”.
Da ciò consegue che il decreto non riguarda i dispositivi o sistemi che consentono l’accertamento nell’immediatezza della violazione, con contestazione immediata. (2)
Le postazioni, secondo il decreto, possono essere di tipo mobile (3) quando i dispositivi sono installati in modalità di attivazione temporanea in una postazione, variabile o predeterminata, dell’infrastruttura stradale; i dispositivi installati in tali postazioni possono essere tenuti in mano dagli operatori di polizia stradale o alloggiati all’interno di veicoli in sosta fuori dalla carreggiata, ovvero collocati su cavalletti o in strutture rimovibili o non poste fuori dalla carreggiata; per tali dispositivi è necessario il presidio, anche solo a distanza dal dispositivo, da parte degli organi di polizia stradale in fase di accertamento dell’infrazione.
La postazione è definita fissa quando i dispositivi sono installati in modalità di attivazione permanente in una postazione determinata, collocata in un preciso punto dell’infrastruttura stradale; per tali dispositivi è possibile il funzionamento automatico senza la necessità del presidio degli organi di polizia in fase di accertamento dell’infrazione; rientrano tra le postazioni fisse quelle attrezzate in modo stabile per l’installazione anche solo temporanea dei dispositivi.
Le postazioni fisse o mobili si intendono “presidiate”, quando l’operatore di polizia stradale è presente, anche a distanza dal dispositivo, al fine di controllarne in continuo il funzionamento, mentre sono definite “non presidiate” quando non è presente, neanche a distanza, l’operatore di polizia stradale e vi sono installati dispositivi o sistemi a funzionamento automatico.
Alla luce di tali definizioni, cerchiamo di circoscrivere l’ambito di applicazione del nuovo decreto.
Leggendo il primo articolo comprendiamo che con il nuovo provvedimento sono definite le modalità di collocazione delle postazioni di controllo, nonché le modalità d’uso dei dispositivi e dei sistemi per il rilevamento della velocità, sia per le postazioni già installate, per le quali è dato un anno di tempo per l’eventuale adeguamento alle nuove disposizioni, sia per quelle che saranno installate o utilizzate dopo l’entrata in vigore del decreto.
Inoltre, il comma 4 dell’art. 1, del decreto precisa che questo non trova applicazione per le postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento presidiate e per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni. (4)
Altro principio, già noto, è quello che devono essere evitate le duplicazioni, le sovrapposizioni o le interferenze tra i diversi servizi sul medesimo tratto stradale, per cui il decreto ribadisce la necessità del coordinamento dei servizi e individua nella maggior parte dei casi le distanze minime tra le postazioni.
Scorrendo le definizioni elencate nell’articolo 2 del decreto, troviamo anche una risposta alle domande che spesso ci sono state rivolte dagli abbonati e che conferma le risposte che sono state fornite, circa la possibilità di utilizzare le postazioni fisse in determinati giorni o fasce orarie.
La definizione di “modalità di attivazione permanente” chiarisce, semmai ve ne fosse stata la necessità, che, sulla base delle esigenze di gestione e manutenzione degli organi di polizia stradale, è possibile disporre l’impiego delle postazioni fisse anche solo in determinati giorni e in orari limitati.
Ferme restando le condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni disciplinate nell’allegato A del decreto e quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legge 121 del 2002, oltre al necessario nulla osta dell’ente proprietario della strada, se si procede all’accertamento con contestazione differita, in via ordinaria devono essere utilizzate le postazioni fisse e solo laddove non sia possibile, per motivi connessi all’infrastruttura stradale o per altre ragioni obiettive, è consentita la collocazione di postazioni mobili.
Viene anche precisato che le postazioni fisse o mobili (5) possono essere collocate sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.
Per le restanti tipologie di strade le medesime postazioni possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto-legge n. 121 del 2002, sia in ambito extraurbano che in ambito urbano, nel rispetto dell’articolo 11, comma 3, del Codice nonché delle condizioni indicate nell’allegato A ed esclusivamente per l’ambito extraurbano, nel rispetto delle caratteristiche geometriche delle infrastrutture stradali.
L’uso di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento, quando sono utilizzati senza contestazione immediata risulta residuale, in quanto è consentito sulle strade o sui tratti di strada di cui al periodo precedente, nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili.
Fermo restando quanto disciplinato dal Capo 7 dell’allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282 per ciò che concerne la segnalazione e la visibilità delle postazioni di controllo, per quanto riguarda i dispositivi a bordo veicolo in movimento (6) è disposta l’installazione sopra il veicolo di un segnale luminoso o a messaggio variabile riportante la dicitura “rilevamento dinamico velocità”, abbinato al dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all’articolo 177 del Codice, che deve essere in funzione durante il rilevamento.
È prevista anche una competenza esclusiva per l’utilizzo delle postazioni disciplinate dal decreto quando sono utilizzate nell’ambito autostradale, dove potranno operare esclusivamente la Polizia Stradale e i funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale, mentre per tutti gli altri tipi di strada gli accertamenti di cui tratta il decreto possono essere effettuati da qualsiasi organo di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, nel rispetto dei criteri della pianificazione operativa concordata in sede di Conferenza Provinciale Permanente (7).
Prescrizioni e limiti per la collocazione delle postazioni senza contestazione immediata.
Allegato A
Riguarda la collocazione delle postazioni fisse non presidiate e delle postazioni mobili gestite in presenza degli agenti di polizia stradale, ma senza un servizio di contestazione immediata.
Richiamando le condizioni previste dal decreto ministeriale e quelle dell’articolo 4 del decreto legge 121 del 2002, ai fini dell’individuazione dei punti dove possono essere utilizzate le postazioni di controllo, deve ricorrere una o più delle ulteriori specifiche condizioni elencate nell’articolo 1 del decreto.
Le condizioni previste dal decreto sono tre ed è sufficiente che ne esista almeno una ai fini dell’individuazione del tratto di strada dove si possono collocare le postazioni fisse non presidiate e delle postazioni mobili gestite in presenza degli agenti di polizia stradale, ma senza un servizio di contestazione immediata.
Quindi, è sufficiente un numero elevato di incidenti stradali nel quinquennio precedente (8), oppure anche solamente l’esistenza di condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico che rendono impossibile o anche solo difficoltoso procedere alla contestazione immediata, senza mettere in pericolo la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada (9).
In alternativa è sufficiente la presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei tratti stradali in condizioni di normale deflusso, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale; per rilevare tale situazione sarà necessario una attività di monitoraggio attraverso sistemi di misurazione della velocità, ma anche in questo caso non sono stabiliti precisi parametri di valutazione.
Quindi, ferma la sussistenza di almeno una di tali condizioni, l’allegato A prosegue con le ulteriori limitazioni e con le prescrizioni in ambito urbano e extraurbano, sia per le postazioni mobili, sia per quelle fisse.
Occorre ricordare che per le postazioni temporanee con servizio di contestazione immediato le disposizioni del decreto non si applicano.
Postazioni mobili – strade extraurbane
Limite imposto:
non inferiore di 20 km/h rispetto a quello ordinario (quindi non inferiore a 110 km/h per le autostrade, a 90 km/h per le strade extraurbane principali e non inferiore a 70 km/h per le altre tipologie di strade extraurbane).
Deroghe:
in presenza criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale è possibile la collocazione delle postazioni anche se il limite indicato dalla segnaletica è inferiore a quello del punto 1. In tal caso è però necessario che il limite imposto abbia una estesa minima (10).
Distanza minima tra postazione e segnale di limite di velocità:
1 chilometro.
Distanza minima tra due postazioni:
autostrada: 4.000 metri;
extraurbana principale: 3000 metri;
extraurbana secondaria, locale o itinerario ciclopedonale extraurbano: 1000 metri.
Postazioni mobili – strade urbane
Limite imposto:
urbane di scorrimento, urbane di quartiere o locali urbane, comunque non inferiore a 50 km/h.
Strade urbane ciclabili, non inferiore a 30 km/h. Itinerari ciclopedonali urbani, non inferiore a 30 km/h indicato da apposita segnaletica con una estesa minima di 250 metri.
Deroghe:
per le strade urbane di scorrimento in presenza criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero condizioni di significativa incidentalità stradale è possibile la collocazione delle postazioni anche se il limite indicato dalla segnaletica è inferiore a quello del punto 1.
In tal caso è però necessario che il limite imposto abbia una estesa minima di 400 metri.
Distanza minima tra postazione e segnale di limite di velocità:
deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada, e comunque non inferiore a m. 200 per le strade urbane di scorrimento e a m. 75 per tutte le altre strade.
Distanza minima tra due postazioni:
1000 metri sulle strade urbane di scorrimento e 500 metri per le strade urbane di quartiere o locali urbane, anche nei confronti di eventuali postazioni fisse.
Non è stata prevista una distanza minima per le postazioni collocate sugli itinerari ciclopedonali urbani.
Postazioni fisse – strade extraurbane
Limite imposto:
autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, extraurbane locali non inferiore di 20 km/h rispetto a quello ordinario (quindi non inferiore a 110 km/h per le autostrade, a 90 km/h per le strade extraurbane principali e non inferiore a 70 km/h per le altre tipologie di strade extraurbane). Negli itinerari ciclopedonali su strade extraurbane comunque non il limite non può essere inferiore a 30 km/h.
Deroghe:
per autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, extraurbane locali in presenza criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero condizioni di significativa incidentalità stradale è possibile la collocazione delle postazioni anche se il limite indicato dalla segnaletica è inferiore a quello del punto 1.
Negli itinerari ciclopedonali su strade extraurbane la deroga è ammessa in presenza criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che giustificano l’imposizione di limiti di velocità inferiori. In caso di deroga sono però previste estese minime del limite ridotto. (11)
Distanza minima tra postazione e segnale di limite di velocità:
1 chilometro.
Distanza minima tra due postazioni fisse:
non prevista.
Postazioni fisse – strade urbane (12)
Limite imposto:
urbane di scorrimento, urbane di quartiere o locali urbane, comunque non inferiore a 50 km/h.
Strade urbane ciclabili, non inferiore a 30 km/h.
Itinerari ciclopedonali urbani, non inferiore a 30 km/h indicato da apposita segnaletica con una estesa minima di 250 metri.
Deroghe:
per le strade urbane di scorrimento in presenza criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero condizioni di significativa incidentalità stradale è possibile la collocazione delle postazioni anche se il limite indicato dalla segnaletica è inferiore a quello del punto 1.
In tal caso è però necessario che il limite imposto abbia una estesa minima di 400 metri.
Divieti:
non è consentito installare postazioni fisse nei punti o tratti in cui la velocità massima consentita, per motivi contingenti o temporanei, sia inferiore di più di 20 km/h alla velocità prevista per la tipologia di strada.
Distanza minima tra postazione e segnale di limite di velocità:
deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada, e comunque non inferiore a m. 200 per le strade urbane di scorrimento e a m. 75 per tutte le altre strade.
Distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale:
almeno a 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano.
Sistemi di misurazione della velocità media – strade urbane
Strade dove è ammessa la collocazione:
esclusivamente nelle strade urbane di scorrimento caratterizzate da una velocità consentita uniforme, salvo il caso in cui vi siano brevi tratti intermedi con velocità inferiore rispetto a quella massima consentita nel tratto stradale complessivamente sottoposto al controllo e privi di diramazioni e svincoli (ingressi e/o uscite).
Estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media:
almeno 500 metri
Distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media:
500 metri (13)
Sistemi di misurazione della velocità media – strade extraurbane
Strade dove è ammessa la collocazione:
autostrade ed extraurbane principali ed extraurbane secondarie, caratterizzate da una velocità consentita uniforme, privi di diramazioni e svincoli (ingressi o uscite); è ammessa la sola presenza di ingressi e/o uscite esclusivamente nell’ipotesi in cui i flussi, rispettivamente entranti e uscenti, rappresentino statisticamente un valore non significativo.
Estesa dei tratti sottoposti al controllo della velocità media:
almeno a 1.000 metri.
Distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media:
la distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media deve tenere conto dell’esigenza di evitare un frazionamento della medesima infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi di controllo deve escludere il contemporaneo funzionamento dei sistemi su due tratti successivi qualora tra la fine di un tratto e l’inizio del successivo non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1.000 metri.
NB: per i cantieri stradali, di durata prevista superiore alla settimana, in deroga alle condizioni di cui ai punti precedenti, possono essere installate postazioni fisse, non presidiate, anche eventualmente per il controllo della velocità media, in tratti con specifici e puntuali limiti di velocità adeguati alla disciplina della circolazione, in relazione sia alla difficoltà di effettuare il presidio da parte degli organi di polizia sia alle particolari condizioni critiche per la sicurezza della circolazione stradale e dei lavoratori.
Allegato B – Modalità di impiego delle postazioni
L’allegato B al nuovo decreto che disciplina le modalità d’uso delle postazioni fisse, anche per la misurazione della velocità media e di quelle mobili o a inseguimento utilizzate senza la contestazione immediata, nonché le attività complementari, ricalca in massima parte le disposizioni già contenute in precedenti provvedimenti ministeriali e riprende le indicazioni del Garante in materia di videosorveglianza.
Per l’uso delle postazioni disciplinate dal decreto viene in primo luogo richiesto che il personale degli organi di polizia stradale deve possedere adeguata competenza e conoscenza del funzionamento dei dispositivi stessi.
Già in passato nei ricorsi veniva sollevata la questione della competenza professionale nell’utilizzo degli strumenti di controllo della velocità e si può stare certi che con il nuovo decreto questo tema sarà di nuovo oggetto di discussione, per cui è opportuno già da subito formare adeguatamente il personale e attestarne la preparazione a seguito di un apposito corso di aggiornamento tecnico-giuridico, onde superare questa eccezione che oggi trova un fondamento in una norma regolamentare.
Allo stesso modo sarà opportuno dare atto di avere rispettato anche la seconda prescrizione del primo paragrafo, riguardo l’obbligo di osservare le condizioni contenute nel manuale d’uso dei dispositivi utilizzati e le prescrizioni contenute nei decreti di approvazione (14) o di omologazione dei medesimi.
Del rispetto delle condizioni si potrà dare atto in un verbale di inizio attività da redigersi all’avvio dei controlli con le postazioni fisse, ovvero di volta in volta in caso di utilizzo delle postazioni mobili.
Quanto alle disposizioni che riguardano le modalità d’impiego degli strumenti per l’accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, non si vedono sostanziali novità rispetto al passato.
L’articolo 345 del regolamento dispone che gli apparecchi siano gestiti direttamente (15) dagli organi di polizia stradale, che devono averne la piena disponibilità; questo non vieta di per sé che gli strumenti in questione siano presi in comodato, locazione o in leasing, o con altre forme contrattuali (16) che possono prevedere anche la manutenzione e l’esecuzione di altre attività meramente materiali, essendo sufficiente, per rispettare il dettato regolamentare, che l’attività di accertamento sia svolta esclusivamente dagli organi di polizia stradale, non potendo questa essere delegata a terzi.
In sostanza, ogni operazione di gestione dei dispositivi in fase di funzionamento, di elaborazione dei dati acquisiti dai dispositivi, di convalida delle immagini prodotte dai dispositivi e di sottoscrizione di verbali di accertamento è di esclusiva competenza degli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, e dovrà essere eseguita da personale con adeguate competenze, nel rispetto delle prescrizioni dei manuali d’uso e dei decreti di approvazione od omologazione, nonché, ovviamente, di tutto il compendio di regole contenute dei decreti ministeriali e nelle direttive del Ministero dell’interno.
Invece, le operazioni di gestione dei dispositivi nelle fasi di conservazione, trasporto e installazione, nonché in quelle eventuali di disinstallazione, possono essere delegate a terzi, purché gli organi di polizia stradale ne abbiano la responsabilità e il controllo mediante procedure definite preventivamente.
Quindi, resta ferma la completa e esclusiva disponibilità degli strumenti, a prescindere dalla forma contrattuale prescelta tra quelle consentite, che si concretizza nella installazione, verifica di funzionalità e costante controllo degli apparecchi utilizzati in postazioni temporanee o mobili, ovvero, nella verifica della funzionalità e nella sua attivazione/disattivazione, anche a distanza, delle postazioni fisse che funzionano senza la necessità del presidio.
Possono essere però delegate le attività meramente materiali, per lo più tecniche, quali, l’assistenza, anche durante le operazioni di controllo, la rimozione dei rullini, lo sviluppo dei medesimi, la stampa, o la predisposizione dei verbali, che però devono essere in ogni caso validati tramite sottoscrizione dei medesimi da parte di un appartenente all’organo di polizia stradale procedente.
Sul punto si registrano numerose pronunce da parte della Cassazione, che in più di una occasione ha precisato che “L’assistenza tecnica di un operatore privato, limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull’attività d’accertamento poi direttamente svolta da quest’ultimo” (Corte di Cassazione Civile sez. II 17 settembre 2008, n. 23760).
Comunque, la scelta delle modalità di installazione, utilizzo e la verifica del corretto funzionamento degli strumenti spetta esclusivamente agli organi di polizia stradale, i quali si potranno servire, sotto il loro diretto controllo, di un ausilio tecnico da parte di personale specializzato.
NOTE
1) Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. (GU Serie Generale n. 42 del 20 febbraio 2020).
2) E qui dobbiamo aggiungere “quando possibile”, ai sensi dell’articolo 200 del codice della strada, per cui si deve ritenere sufficiente la predisposizione di un servizio che consenta la contestazione, ancorché questa possa essere omessa laddove per motivi contingenti e non prevedibili, non sia stata possibile.
3) Il paragrafo 7.4 della direttiva Minniti individua con il termine “postazioni mobili” quelle a bordo dei veicoli destinate alla misurazione della velocità in modalità dinamica, cioè ad inseguimento. Quelle che il nuovo decreto definisce “postazioni mobili” sono definite dalla direttiva come postazioni temporanee presidiate, mentre quelle che erano definite postazioni mobili oggi sono definite “dispositivi a bordo veicolo in movimento: quando i dispositivi sono installati in modalità di attivazione temporanea a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero “a rilevamento dinamico”; è stato anche precisato, curiosamente, che “per tali dispositivi è sempre necessario il presidio da parte degli organi di polizia in fase di accertamento dell’infrazione”, forse prospettando l’avvio della circolazione dei veicoli a guida completamente automatica, oppure, più semplicemente, ribadendo che l’attività di accertamento non è delegabile.
4) Confermando quanto già dedotto, per cui il decreto non riguarda le modalità di accertamento con contestazione immediata.
5) Ricordiamo che il decreto non disciplina le postazioni temporanee presidiate con un servizio di contestazione immediata.
6) Ricordiamo ancora che il decreto non disciplina le postazioni fisse, mobili o dinamiche, dove è disposta la contestazione immediata, per cui per le postazioni installate sui veicoli per il rilevamento dinamico delle violazioni con un servizio di contestazione immediata tali prescrizioni relative alla segnalazione e alla visibilità della postazione non dovrebbero applicarsi, atteso anche che il decreto 282 del 2017 escludeva dall’obbligo di presegnalazione e visibilità la modalità di accertamento dinamico, anche se poi la Cassazione ha ritenuto che tale deroga non operi. Quindi, è logico ritenere che la deroga del 2017 possa oggi riguardare solo gli accertamenti dinamici con contestazione immediata, ma che sia opportuno seguire comunque le nuove indicazioni del decreto in commento, per superare la censura posta dalla Cassazione. In sostanza, gli apparecchi posizionati sui veicoli e destinati ad operare in modalità dinamica è opportuno che siano segnalati e resi visibili secondo le indicazioni del nuovo decreto.
7) Il prefetto, tiene conto in particolare dei seguenti elementi e obiettivi:
a) eventuale presenza anche di postazioni fisse lungo lo stesso tratto di strada;
b) possibilità di collocare la postazione mobile in condizione di elevata sicurezza, per gli operatori di polizia stradale e per gli utenti della strada, nel tratto stradale oggetto del potenziale controllo;
c) programmazione, con riferimento alle strade o ai tratti di strade in cui operano diversi organi di polizia stradale, di pianificazioni operative coerenti con le esigenze di coordinamento, funzionalità e razionalizzazione dell’espletamento dei servizi di controllo della velocità, nonché di adeguata ed efficiente ripartizione e rotazione degli stessi.
8) Il tasso di incidentalità deve essere documentato da un’accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali avvenuti nel quinquennio precedente con particolare riferimento alla velocità come causa principale o concausa attraverso la produzione di dati statistici. I parametri appaiono, come in passato, molto soggettivi e sono quindi rimessi alla valutazione delle prefetture. Sarà quindi necessario sensibilizzare l’interlocutore istituzionale circa la gravità degli incidenti, considerato che la velocità non è solo causa dei sinistri, ma soprattutto è l’elemento principale che determina le conseguenze più pesanti sul piano economico e sociale.
9) Tali circostanze dovranno essere accuratamente documentate con una descrizione accompagnata da allegati fotografici e planimetri, evidenziando l’esistenza di quelle situazioni indicate dal decreto, quali:
a) presenza di più corsie per senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, in cui mancano spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate), gallerie e viadotti privi di aree per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza. Sulle strade ad unica corsia per senso di marcia, l’assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate;
b) situazioni in cui l’andamento plano-altimetrico della strada limita la visibilità e condiziona in modo negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza, in corrispondenza del tratto di strada interessato e in quello immediatamente successivo;
c) condizioni particolari di scarsa visibilità legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa l’ordinaria attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale;
d) composizione e volume del traffico (determinati, a titolo esemplificativo, dalla presenza di traffico intenso o da percentuale elevata di mezzi pesanti), che rende manifesta la difficoltà di procedere al fermo dei veicoli anche su strade ad una sola corsia per senso di marcia, soprattutto se il tratto interessato non presenta spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la circolazione stradale;
e) particolari condizioni della strada o del tratto stradale determinate dalla elevata densità di flussi veicolari e/o pedonali e dalla presenza di strutture scolastiche o aree attrezzate per bambini e dall’assenza o limitatezza di idonei spazi laterali esterni alla carreggiata, che pregiudicano, rendono pericolosa o impediscono la possibilità di fermare i veicoli in condizioni di sicurezza della circolazione. In tali casi l’utilizzo delle postazioni di controllo è limitato ad intervalli temporali, determinati dagli enti proprietari, in cui vi è maggiore afflusso o maggior presenza di utenza vulnerabile.
10) Estese minime: autostrada: 2.000 metri; extraurbana principale: 1500 metri; extraurbana secondaria o locale: 500 metri; itinerario ciclopedonale extraurbano: 250 metri.
11) Estese minime: autostrada: 2.000 metri; extraurbana principale: 1500 metri; extraurbana secondaria o locale: 500 metri; itinerario ciclopedonale extraurbano: 250 metri.
12) Per la collocazione delle postazioni fisse sulle strade urbane, l’ente proprietario deve effettuare una preventiva valutazione in ordine alla predisposizione, in via preferenziale e in alternativa, di dossi artificiali di cui all’articolo 179, comma 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
13) La distanza minima tra due diversi sistemi di rilevamento della velocità media deve tenere conto dell’esigenza di evitare un frazionamento della medesima infrastruttura stradale in un numero eccessivo di tratti sottoposti a controllo, fermo restando che l’attivazione dei sistemi di controllo deve escludere il contemporaneo funzionamento dei sistemi su due tratti successivi qualora tra la fine di un tratto e l’inizio del successivo non sia rispettata la distanza minima pari ad almeno 1.000 metri.
14) Ribadendo l’alternatività dell’approvazione rispetto alla omologazione.
15) Una valida interpretazione della gestione diretta e della disponibilità degli strumenti è stata fornita anche dalla Corte di cassazione civile sez. I 21 luglio 2005 n. 15348, la quale ha escluso che con tale prescrizione venga richiesta sempre e comunque la presenza sul posto degli agenti di polizia stradale. Infatti, secondo i Giudici, “gestione diretta e disponibilità non significano affatto presenza degli organi di polizia stradale, ma soltanto, rispettivamente, che siano essi a decidere dove collocare gli apparecchi e quando farli funzionare nonché a prelevare e leggere i dati e che siano solo essi a poter accedere agli apparati ed ai dati. L’impossibilità di fondare su tale formula la necessità della presenza degli organi di polizia stradale trova conferma nel fatto che gestione diretta e disponibilità sono ribaditi, con identica formula, nel testo dell’art. 5 del d.p.r. 22 giugno 1999, n. 350 (“regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell’art. 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127), che ha previsto espressamente che “durante il funzionamento degli impianti non è necessaria la presenza di un organo della polizia stradale”.
16) L’articolo 61 della legge 120/2010 ha però prescritto, dopo la direttiva 2009, che gli apparecchi possono essere disponibili in virtù di contratti di locazione o in leasing; con la direttiva Minniti, nonostante la disposizione del 2010 non lo preveda, si ammette il ricorso a contratti di comodato, ma limitatamente a quelli stipulati con altre pubbliche amministrazioni, ovvero enti pubblici o enti proprietari o concessionari delle strade, secondo convenzioni o accordi che possono comprendere anche le operazioni di manutenzione. Questa ultima soluzione, dopo che in un parere il Ministero aveva escluso la possibilità di ricorrere al comodato concesso da una ditta privata per motivi di prova, pare voler legittimare, al di là del dato normativo, i contratti di comodato già in uso tra il Ministero dell’interno e i concessionari delle autostrade e Anas per gli apparecchi denominati SicVe Tutor e Vergilius. Però, se è legittimo il comodato, lo dovrebbe essere a prescindere dal comodante e non si vede il motivo per vietare una concessione del tutto.
Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4/6/2008 prot. 47236 “Chiarimenti inerenti appalto noleggio autovelox”. Parere Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21/5/2008 prot. 43077: “Quesito in materia di accertamento di violazioni al codice della strada tramite utilizzo di apparecchiature fisse per la rilevazione di infrazioni semaforiche” Parere Ministero dei trasporti 3/8/2007 prot. 00766108 “Appalto per l’affidamento del servizio di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, tramite l’utilizzo di apparecchiature fisse di rilevazione delle infrazioni, da parte del Comune di (Omissis)”.







