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Home Normative

Le nuove norme sui portabici: cosa fare per essere in regola

admin by admin
28 Dicembre 2023
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Foto di Jill Wellington da Pixabay

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A cura di Domenico Carola

(Esperto UPLI. Già comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore).

 

Da un po’ di tempo circolano in Rete notizie e video a proposito dell’adeguamento della normativa per i portabici installati sugli autoveicoli.

Ho ricevuto anche diverse sollecitazioni da parte di alcuni lettori e ho quindi deciso di provare a chiarire la faccenda e ribadire quanto già rappresentato in una mia precedente nota.

Tutto nasce da una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello scorso settembre, che precisava le caratteristiche e le modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette, applicate posteriormente o sul gancio traino.

I portabici sono definiti “strutture leggere e amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo” e possono quindi essere montati sull’automobile sia tramite appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo oppure sul gancio di traino a sfera. 

Se vi ricordate, un paio di anni fa, mi ero già occupato dell’argomento portabici da gancio traino, permettendomi di darvi una serie di consigli sugli adempimenti da fare nel caso aveste intenzione di montarlo.

 

Portabici da gancio traino: ciò che devi sapere prima di comprarlo 

I portabici da gancio traino sono sempre più diffusi, ma prima dell’acquisto occorre conoscere leggi, regole e particolarità tecniche. Eccole qui.

La maggior parte delle indicazioni contenute in quell’articolo sono tuttora valide, cosa cambia dunque con la nuova circolare?

 

Nuove prescrizioni per i portabici

Innanzi tutto, gli ingombri del portabici e delle bici trasportate. Le nuove condizioni sono le seguenti:

– la lunghezza massima della struttura portabici, comprese le bici caricate, non deve superare 1,20 metri;

– l’altezza massima è di 2,50 metri;

– la larghezza massima della struttura, con le bici caricate, non può superare la sagoma del veicolo (con il limite massimo di 2,35 metri).

E’ proprio su quest’ultimo limite che si sono scatenati tanti commenti: fino ad oggi era tollerata una fuoriuscita di 30 cm per parte rispetto alla sagoma del veicolo ma, se come prescrive la nuova circolare, la bici caricata non deve superare lateralmente la sagoma dell’auto, allora in parecchi casi sarà difficile riuscire a caricare una bici su un’automobile di dimensioni standard, anche su portabici omologati e collaudati.

Il Ministero ha spiegato che questo adeguamento della norma è dovuto all’art. 164 del Codice della strada, secondo cui “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”. 

Il portabici viene assimilato, dunque, ai “carichi difficilmente percepibili”.

Un altro elemento da chiarire riguarda la targa e l’annotazione sulla carta di circolazione.

In generale, se il portabici non ostruisce i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa, non c’è nessun obbligo di far aggiornare la carta di circolazione, né di esporre la targa ripetitrice.
Resta solo l’obbligo di esporre il cartello per carichi sporgenti omologato, di dimensione 50×50 cm, a strisce bianche e rosse.

Invece, se il portabici copre la targa del veicolo, oppure gli stop, le frecce o i fanali posteriori, allora è necessario recarsi in un ufficio della Motorizzazione Civile per il collaudo e la conseguente annotazione sul libretto di circolazione. 

E’ necessario anche dotarsi di una targa ripetitrice omologata, che deve essere richiesta sempre alla Motorizzazione, da esporre sopra al portabici.

E’ un po’ come se il portabici fosse assimilato ad un carrello appendice.

Se vengono ostruiti i dispositivi di illuminazione o segnalazione (fanali, stop o frecce), allora bisogna dotarsi di dispositivi supplementari omologati, da posizionare sul portabici, in modo da garantire le condizioni di visibilità del veicolo e di sicurezza. Molto spesso questi dispositivi supplementari sono già installati sul portabici stesso.

Quando sono attivi i dispositivi supplementari, le luci e le frecce dell’automobile, secondo la circolare, devono essere disattivati o occultati (sempre che il proprio autoveicolo permetta questa possibilità).

Infine, la circolare stabilisce che queste nuove regole valgono per i cittadini italiani ma non possono applicarsi ai cittadini stranieri che si trovino a circolare con i loro portabici in Italia, nel rispetto del principio della libera circolazione.

Se il portabici è installato sul tetto dell’automobile, naturalmente, non servirà nessuna annotazione sulla carta di circolazione e dovrà essere rispettata solo l’indicazione dell’altezza massima del carico.

 

Violazioni e sanzioni

Se possedete già un portabici da gancio traino o siete in procinto di installarne uno, vi consigliamo di fare grande attenzione alle nuove norme perché sono previste sanzioni importanti e le forze dell’ordine possono già fare controlli in strada, anche se, dalla nostra esperienza diretta, molto dipende dall’interpretazione e dall’elasticità di chi vi fermerà in strada…

– Se omettete il cartello per carichi sporgenti, rischiate una sanzione da 87,00 a 344,00 euro, secondo quanto previsto dall’art. 164 del Codice della strada

– In caso di mancato collaudo presso la Motorizzazione Civile e di mancato aggiornamento della carta di circolazione (quando il portabici occulti la targa o altri dispositivi), la sanzione può andare da 430,00 a 1.731,00 euro e si rischia anche il ritiro del libretto, come previsto dall’art. 78 del Codice della strada.

– Se non viene esposta la targa ripetitrice (naturalmente quando questo sia necessario), la multa può essere da 87 a 344 euro e si può incorrere nel fermo amministrativo del veicolo, così come disposto dall’art. 100 del Codice della Strada.

 

Come fare per adeguarsi

Anche se la nuova normativa può destare alcune perplessità, resta comunque il fatto che le sue prescrizioni sono da rispettare, se non si vuole incappare in qualche multa…

Abbiamo chiesto informazioni a diversi uffici della Motorizzazione Civile e abbiamo ricevuto chiarimenti che ci hanno spiegato la procedura da seguire se si è possessori di un portabici da gancio traino e si ha bisogno della targa ripetitrice e dell’aggiornamento sulla carta di circolazione.

Innanzi tutto, si deve richiedere appuntamento per il collaudo presso la Motorizzazione della vostra zona o presso una delle sedi private esterne già autorizzate.

Per esempio, nel caso della Motorizzazione di Isernia, si deve fare una richiesta via email e allegare la documentazione del portabici, una copia del documento di circolazione del veicolo e l’attestato di pagamento della prescritta tariffa.

Il collaudo ha un costo di euro 41,00 (25,00 + € 16,00, art. 78 CdS – codice tariffa PagoPA: N021).

Prima del collaudo, però, bisogna ricordarsi di ritirare e installare la targa ripetitrice regolamentare, che sarà fornita esclusivamente dalla Motorizzazione Civile, al costo di euro 50,94 (euro 10,20 + 16,00 + 24,74 – codice tariffa pagoPA: N094)

Successivamente al collaudo, secondo quanto riportato nelle citate circolari, sarà necessario richiedere il duplicato del documento di circolazione con l’annotazione dell’installazione del portabici, al costo di euro 42,20 (euro 10,20 + € 32,00, codice tariffa PagoPA: N003); anche questa formalità può essere richiesta sia ad un ufficio della Motorizzazione oppure a uno studio di consulenza automobilistica.

Naturalmente, è necessario che la presenza del gancio sia già annotata sul documento di circolazione del veicolo.

Non risulta possibile, secondo quanto riportato nelle citate circolari, la trascrizione di più modelli di portabiciclette sul documento di circolazione del veicolo.

Se il veicolo dovesse essere venduto ad altro proprietario senza che venga venduto anche il portabici, allora il nuovo proprietario dovrà richiedere l’eliminazione dell’annotazione dal libretto.

Abbiamo interpellato anche l’ufficio stampa di uno dei principali produttori di portabici, che ci ha rilasciato questa dichiarazione: «La nostra società collauda e certifica i propri portabici secondo i più severi standard di sicurezza regolati dalle normative ufficiali, e confidiamo che i nostri consumatori italiani possano ottenere i certificati dalla Motorizzazione Civile per il loro utilizzo.

Insieme ai nostri partners e distributori, stiamo dialogando con le autorità locali italiane per stabilire un approccio comune e assicurarci che i nostri consumatori possano continuare a utilizzare i nostri prodotti in completa sicurezza.»

Se dovessero esserci novità rilevanti, vi aggiorneremo senza dubbio.

 

Intanto, vi lasciamo i riferimenti normativi: la Circolare protocollo 25981 del 06/09/2023 e la Circolare protocollo 30187 del 12/10/2023

 

Qui trovate la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e qui la successiva circolare di chiarimento. 

Circolare protocollo 25981 del 06/09/2023

Oggetto: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1. 

In seguito all’emanazione del Decreto Dirigenziale n. 277 del 06.07.2023, pubblicato nella G.U. n. 183 del 07.08.2023, relativo alla “determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea di categoria M2 e, si rende opportuno rivedere le disposizioni già emanate con le circolari n. B103 del 27.11.1998 e B041 del 6.05.1999, anche per i veicoli di categoria M1 per quanto riguarda le strutture portasci e portabiciclette. 

Le circolari sopracitate richiamano la Direttiva n. 79/488/CEE, ad oggi sostituita dal regolamento UNECE 26, “disposizioni uniformi concernenti l’approvazione di veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne”, normativa in base alla quale le strutture portascì possono essere omologate quali entità tecniche indipendenti, destinate ai veicoli della categoria M1. 

Le strutture portabici, ancorché non omologabili perché non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono essere applicati sullo stesso, al pari dei portascì che, però, sono omologati come entità tecniche. 

Premesso quanto sopra, si rende opportuno specificare le modalità di installazione delle strutture amovibili portascì e portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente su appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo o sul gancio di traino a sfera del veicolo. 

È ammessa l’installazione delle strutture amovibili in parola alle seguenti condizioni: – lunghezza non superiore a 1,20 m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all’asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall’articolo 61 del Codice della strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni; 

– larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m; 

– altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50m. 

Si fa presente che le strutture amovibili portasci e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l’obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa. 

Inoltre, la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell’autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. 

Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell’omologazione del dispositivo di traino. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti divisione 3 3 

In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall’art. 164, comma 1, del CdS. 

I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l’inserimento o il disinserimento della spina per l’alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura. 

In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l’impiego della targa ripetitrice di cui all’art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura amovibile può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo. 

L’installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. 

Si fa presente, infine, che le strutture portascì e portabiciclette e il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, costituiscono carico sporgente e, pertanto, dovrà essere utilizzato l’apposito segnale di cui all’art. 164 comma 6 del CdS e all’articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 

Ricade, in ogni caso, nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. 

Infine, si rappresenta che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l’applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati i carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa di cui all’art. 56, comma 2 -+ lett. f) e comma 4, del CdS. 

È consentito che le strutture in esame, portascì e portabiciclette, siano applicate sul tetto degli autoveicoli secondo le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo, senza l’aggiornamento del documento unico di circolazione  

La sistemazione delle attrezzature trasportate così come il rispetto delle norme del CdS in merito a masse massime e dimensioni consentite ricadono sulla responsabilità del conducente. 

È ammessa l’installazione, fin dall’origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. 

L’eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell’autocaravan. 

Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un’officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell’art 78 del CdS da parte dell’U.M.C. 

Le circolari B 103 del 27 novembre 1998 e B 041 del 06 maggio 1999 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare sono abrogate. 

Il Direttore Generale ing. Pasquale D’Anzi

 

Qui, infine, la circolare del Ministero dell’Interno che chiarisce le violazioni e le relative sanzioni.

Circolare protocollo 30187 del 12/10/2023

Oggetto: Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”. 

Sono pervenute a questo Ufficio richieste di chiarimento in merito ad alcuni aspetti applicativi della circolare prot. n. 25981 del 06.09.2023 da parte di Associazioni di categoria, UMC e singoli cittadini. 

La presente nota ha quindi l’obiettivo di riscontrare le suddette richieste e di fornire, al contempo, un riferimento operativo e funzionale univoco. 

È utile premettere che il provvedimento che si commenta amplia significativamente la possibilità di trasporto delle biciclette e degli sci sui veicoli di categoria M1 e, in alcuni casi, rende possibile quanto in precedenza non previsto e quindi vietato. 

Aggiornamento della Carta di Circolazione/Documento Unico (CC/DU) 

A seguito all’installazione della struttura amovibile portabici, se questa non comporta ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non è richiesta l’applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, pertanto, l’aggiornamento della CC/DU del veicolo non è necessario. 

Esclusivamente in caso di ostruzione degli elementi sopra evidenziati occorre, per evidenti ragioni di salvaguardia della sicurezza stradale e di corretta identificazione del veicolo, ripetere i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e la targa e, conseguentemente, è prevista la visita e prova da parte degli UMC territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 78 del CdS e 236 del regolamento di esecuzione, con successivo aggiornamento della CC/DU. 

In quest’ultimo caso, l’UMC rilascerà il duplicato della CC/DU del veicolo inserendo, nelle righe descrittive, la dicitura “installabile struttura portabiciclette marca…tipo…”. (Marca e tipo sono individuate sulla struttura amovibile secondo le modalità stabilite dal costruttore (ad esempio, su targhetta o mediante punzonatura)). 

L’omissione dell’aggiornamento della CC/DU comporta le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada. 

Larghezza della struttura amovibile 

La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m. 

Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”. 

Disinserimento dei dispositivi originari di illuminazione all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute sulla struttura 

Nel caso in cui i dispositivi originali siano occultati, il relativo disinserimento all’atto dell’inserimento della spina di alimentazione delle luci supplementari ripetute, è previsto qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e comunque in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, come espressamente indicato nella circolare che si commenta. 

Installazione fin dall’origine in sede di omologazione di strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan 

In detto ambito si chiarisce che le strutture inamovibili per il trasporto di veicoli a due ruote e facenti parte integrante della carrozzeria degli autocaravan possono essere destinate al trasporto dei velocipedi a due ruote (biciclette a due ruote) e dei veicoli delle categorie internazionali L1e (ciclomotori) ed L3e (motocicli) come definiti nel Regolamento UE 168/2014, nel rispetto dei limiti di carico della struttura applicata e dei limiti di peso massimi del veicolo. 

Portabagagli omologati come entità tecnica indipendente ai sensi del Regolamento UN 26 

Ai sensi del vigente Regolamento UE 2018/858 e s.m.i. si definisce “entità tecnica indipendente”: “un dispositivo, destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell’allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente”. 

Orbene, l’allegato II del Regolamento UE 2018/858 non contiene il Regolamento UN 26 che non costituisce quindi, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo. 

Ne consegue che la circolare prot. n. 69402/08/03 del 2.09.2008 è superata dall’attuale disciplina e conseguentemente abrogata. 

Per quanto riguarda, infine, la circolazione dei veicoli proveniente dall’estero e circolanti in qualsiasi stato dell’Unione Europea, vale il principio della libera circolazione così come stabilito dalla direttiva 96/53/CE e s.m.i., nel rispetto delle ordinarie misure di sicurezza legate alla circolazione stradale nazionale. 

Il Direttore Generale ing. Pasquale D’Anzi

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