{"id":59165,"date":"2024-01-09T09:39:11","date_gmt":"2024-01-09T08:39:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.turismoitinerante.com\/site\/?p=59165"},"modified":"2024-01-09T09:39:11","modified_gmt":"2024-01-09T08:39:11","slug":"le-novita-sullassicurazione-della-responsabilita-civile-autoveicoli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.turismoitinerante.com\/site\/le-novita-sullassicurazione-della-responsabilita-civile-autoveicoli\/","title":{"rendered":"Le novit\u00e0 sull&#8217;assicurazione della responsabilit\u00e0 civile autoveicoli"},"content":{"rendered":"<p><strong>A cura di Domenico Carola<\/strong><br \/>\n(Esperto UPLI. Gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de Il Sole 24 Ore).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La recente approvazione del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 &#8211; (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2023) di recepimento della direttiva UE 2021\/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009\/103\/CE, introduce nuove importanti disposizioni concernenti l\u2019assicurazione della responsabilit\u00e0 civile per la circolazione di autoveicoli ed il controllo dei correlati obblighi, attraverso una serie di interventi ad hoc di adeguamento del diritto interno, riguardanti anche talune norme del codice della strada, al fine di uniformarne l\u2019applicazione rispetto alla disciplina comunitaria vigente in ambito assicurativo della r.c.a.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>L\u2019individuazione dello Stato membro di ubicazione del rischio assicurato<\/strong><\/p>\n<p>Al fine di adeguare l\u2019art. 193 C.d.S. alla nuova definizione di veicolo contenuta nel Codice delle Assicurazioni Private a seguito della nuova formulazione in recepimento della direttiva 2021\/2118 il legislatore ha modificato l\u2019art. 193, comma 1, lett. b) ed in tale ottica, l\u2019art. 2 dello schema di decreto legislativo, alla luce delle modifiche intervenute sul C.d.S., nonch\u00e9 al fine di recepire tutte le restanti disposizioni della direttiva, reca le modifiche necessarie al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, prevedendo che in attuazione dell\u2019art. 1, n. 13, della direttiva e del relativo Considerando 29), l\u2019attuale art. 1, comma 1, lett. fff), n. 4-bis), Codice delle Assicurazioni Private dispone che quando un veicolo \u00e8 spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura di responsabilit\u00e0 civile, per individuare lo Stato membro di ubicazione del rischio, si pu\u00f2 fare alternativamente riferimento allo Stato membro di immatricolazione oppure allo Stato membro di destinazione a decorrere dalla data di accettazione della consegna da parte dell\u2019acquirente per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non \u00e8 stato immatricolato nello Stato membro di destinazione.<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 deriva che la previsione legislativa \u00e8 in linea con quanto previsto dalla normativa europea citata, la quale prescrive che nel caso di veicoli spediti, la persona responsabile della copertura di responsabilit\u00e0 civile dovrebbe poter scegliere se stipulare una polizza nello Stato membro in cui il veicolo \u00e8 immatricolato o, per un periodo di 30 giorni dalla data di accettazione della consegna da parte dell\u2019acquirente, nello Stato membro di destinazione, anche se il veicolo non \u00e8 stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La nuova definizione normativa di veicolo e di \u201cuso\u201d dello stesso<\/strong><\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019art. 2 dello schema di decreto prevede anche le necessarie modifiche al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 a seguito dell\u2019introduzione da parte della direttiva di una nuova definizione di \u201cveicolo\u201d e di \u201cuso del veicolo\u201d.<\/p>\n<p>In particolare, le motivazioni sottese a tale intervento normativo sono rinvenibili nella necessit\u00e0 di garantire la chiarezza e la certezza del diritto, in linea con i recenti interventi giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea.<\/p>\n<p>Infatti, la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Europea 4 dicembre 2014, V., C-162\/13, ECLI:EU:C:2014:2146; Corte di Giustizia Europea 28 novembre 2017, R.d.A., C-514\/16, ECLI:EU:C:2017:908; Corte di Giustizia Europea 20 dicembre 2017, T., C-334\/16, ECLI:EU:C:2017:100) nel chiarire il significato del concetto di \u201cuso di un veicolo\u201d, ha precisato che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per \u201cuso\u201d si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento.<\/p>\n<p>Pertanto, la direttiva 2009\/103\/CE non \u00e8 applicabile se, al momento dell\u2019incidente, la funzione abituale del veicolo \u00e8 un \u201cuso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto\u201d.<\/p>\n<p>Conseguentemente, il concetto di \u201cuso del veicolo\u201d non pu\u00f2 essere lasciato nella disponibilit\u00e0 dei singoli Stati membri, con l\u2019eventualit\u00e0 che a livello nazionale venga definito in modo differente rispetto a quanto previsto a livello eurounitario.<\/p>\n<p>In buona sostanza, al fine di allineare la normativa nazionale alla nozione di \u201cveicolo\u201d introdotta dalla citata direttiva 2021\/2118\/UE, l\u2019art. 2, comma 1, lett. b) sostituisce la definizione di veicolo presente nell\u2019 art. 1, comma 1, lett. rrr), del Codice delle Assicurazioni Private.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che ad essere modificato e integrato \u00e8 il concetto di \u201cveicolo\u201d per tale intendendosi \u201ci veicoli a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia\u201d, con una velocit\u00e0 di progetto massima superiore a 25 Km\/h oppure in alternativa, con un peso netto massimo superiore a 25 Kg. ed una velocit\u00e0 di progetto massima superiore a 14 Km\/h.<\/p>\n<p>Nello stesso concetto di veicolo \u00e8 altres\u00ec ricompreso \u201cqualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo come sopra illustrato a prescindere che sia ad esso agganciato o meno\u201d.<\/p>\n<p>Non rientrano invece nella definizione di veicolo, come espressamente previsto dal nuovo comma 1-bis inserito all\u2019 art. 1 del Codice delle Assicurazioni Private, le sedie a rotelle destinate ad essere utilizzate esclusivamente da persone con disabilit\u00e0 fisica, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.<\/p>\n<p>Inoltre, come emerge dal nuovo dettato normativo, nella definizione di veicolo non appare pi\u00f9 la menzione esplicita delle macchine per bambini che saranno escluse od incluse sulla base dei nuovi requisiti di peso o di velocit\u00e0 previsti in via generale per tutti i veicoli.<\/p>\n<p>L\u2019estensione della nozione di veicolo a quelli elettrici tra cui i monopattini<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, emerge dunque che la definizione di veicolo che, in conformit\u00e0 alla normativa europea, include soltanto i veicoli azionati esclusivamente da una forza meccanica, si fonda sulle caratteristiche generali dei medesimi veicoli, ovvero, in particolare sui valori massimi per la velocit\u00e0 di progetto ed il peso netto.<\/p>\n<p>Il Considerando n. 4 della direttiva UE 2021\/2118 prevede che i veicoli elettrici leggeri che non rientrano nella definizione di \u201cveicolo\u201d dovrebbero quindi essere esclusi dall\u2019ambito di applicazione della direttiva 2009\/103\/CE.<\/p>\n<p>Tuttavia, la medesima disposizione sottolinea che rientra nella discrezionalit\u00e0 degli Stati membri richiedere, a norma del rispettivo diritto nazionale, l\u2019assicurazione della responsabilit\u00e0 civile per gli autoveicoli, alle condizioni da essi stabilite, per qualsiasi attrezzatura a motore utilizzata sul suolo non rientrante nella definizione di \u201cveicolo\u201d di cui alla stessa direttiva.<\/p>\n<p>A riguardo, l\u2019art. 1, n. 21, della direttiva 2021\/2118 aggiunge l\u2019art. 28 della Direttiva 2009\/103 la quale, prevede espressamente che gli Stati membri possono esigere che qualsiasi attrezzatura a motore utilizzata sul suolo che non rientri nella definizione di \u201cveicolo\u201d di cui all\u2019art. 1, punto 1), ed alla quale non si applichi l\u2019art. 3, sia coperta da un\u2019assicurazione autoveicoli che soddisfi i requisiti della presente Direttiva.<\/p>\n<p>Pertanto, i veicoli elettrici che non hanno le caratteristiche tecniche previste dalla definizione di \u201cveicolo\u201d, potrebbero essere inclusi nell\u2019ambito di applicazione della direttiva soltanto qualora si decida di esercitare la citata opzione da parte del singolo Stato membro.<\/p>\n<p>Sul punto si sottolinea che, nonostante tale facolt\u00e0, il legislatore non ha introdotto una previsione ad hoc, anche in ragione dei numerosi interventi legislativi susseguitesi in materia, ragione per cui, si \u00e8 preferito procedere ad inserire nella definizione di \u201cveicoli\u201d anche i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell\u2019interno, da adottarsi entro il termine di 90 giorni dall\u2019entrata in vigore, al fine di poter inserire anche i monopattini.<\/p>\n<p>In ordine all\u2019art. 2, comma 1, lett. c) che modifica ed integra l\u2019art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private \u00e8 stata richiamata la nuova nozione di veicolo di cui al citato art. 1, comma, 1, lett. rrr), ed \u00e8 stato inserito il riferimento al concetto pi\u00f9 specifico di veicoli utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell\u2019incidente.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo assicurativo \u00e8 legato alla \u201cfunzione\u201d assolta dal veicolo e non pi\u00f9 alla sua circolazione<\/p>\n<p>L\u2019obbligo assicurativo, secondo quanto gi\u00e0 precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea \u00e8 legato ora non pi\u00f9 alla \u201ccircolazione\u201d del veicolo, bens\u00ec alla \u201cfunzione\u201d del veicolo, cio\u00e8 \u201call\u2019utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto al momento del sinistro\u201d.<\/p>\n<p>Tale espressione si ritrova nella nuova definizione di \u201cuso del veicolo\u201d introdotta dalla direttiva e che \u00e8 la novit\u00e0 che impregna tutto lo spirito della direttiva, che, non \u00e0ncora pi\u00f9 l\u2019obbligo assicurativo alla circolazione, ma all\u2019uso del veicolo sotto il profilo funzionale.<\/p>\n<p>Inoltre, dopo il comma 1 dell\u2019art. 122 Codice delle Assicurazioni Private, \u00e8 stato inserito il comma 1-bis, in cui si precisa che l\u2019obbligo di assicurazione previsto dal comma 1 prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo \u00e8 utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.<\/p>\n<p>Pertanto, viene in tale modo incluso nell\u2019ambito di operativit\u00e0 della disposizione in esame il c.d. \u201crischio statico\u201d, in conformit\u00e0 ai recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr.&nbsp; Cass. civ., sez. un., 29 aprile 2015, n. 8620), ed il medesimo obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso \u00e8 soggetto a restrizioni, come ad esempio i veicoli che trasportano i passeggeri dal gate all\u2019aereo (comma 1-ter).<\/p>\n<p>L\u2019introduzione di nuove disposizioni sanzionatorie e deroghe all\u2019obbligo assicurativo<\/p>\n<p>Con l\u2019inserimento del comma 1-quater sono state introdotte talune disposizioni in materia sanzionatoria, prevedendosi l\u2019applicazione delle sanzioni amministrative di cui all\u2019 art. 193<\/p>\n<p>C.d.S., tra cui in particolare, la violazione della disposizione di cui al comma 1-ter relativa ai veicoli utilizzati in zone soggette a restrizione, la quale, \u00e8 soggetta alle sanzioni amministrative di cui all\u2019 art. 193, commi 2 e 3, C.d.S., mentre la violazione delle disposizioni di cui all\u2019art. 122-bis, comma 2, \u00e8 soggetta alle sanzioni amministrative dell\u2019art. 193 C.d.S., aumentando della met\u00e0 la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato art. 193 C.d.S.<\/p>\n<p>In attuazione dell\u2019art. 1, n. 4) della nuova direttiva, l\u2019art. 2, comma 1, lett. c) inserisce nel&nbsp;<\/p>\n<p>Codice delle Assicurazioni Private l\u2019art. 122-bis il quale, al comma 1 e 2, dispone la deroga all\u2019obbligo assicurativo per i veicoli ritirati formalmente dalla circolazione perch\u00e9 destinati alla rottamazione per i quali \u00e8 stata ritirata la carta di circolazione o per quelli il cui uso \u00e8 vietato in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall\u2019autorit\u00e0 competente in conformit\u00e0 alla normativa vigente, come ad esempio nei casi di fermo amministrativo, confisca e sequestro, e per i veicoli in relazione ai quali sia esercitato il diritto di sospensione della copertura assicurativa nell\u2019ipotesi di mancato utilizzo del veicolo in quanto inidoneo all\u2019uso come mezzo di trasporto, nonch\u00e9 quando il suo utilizzo \u00e8 stato volontariamente sospeso in via temporanea da parte dei soggetti di cui all\u2019art. 122, comma 3.<\/p>\n<p>Al fine di dare attuazione alla disposizione della direttiva che prevede che la deroga sia possibile a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o sia stata adottata un\u2019altra misura verificabile, la novella ha precisato che la sospensione opera per effetto di una formale comunicazione all\u2019impresa di assicurazione, resa ai sensi dell\u2019art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.<\/p>\n<p>L\u2019attivazione della sospensione avviene dal momento della registrazione nella banca dati di cui all\u2019 art. 1, comma 1, lett. c), del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 agosto 2013, n. 110, e l\u2019impresa ne deve dare comunicazione all\u2019assicurato come prevede il comma 2-bis.<\/p>\n<p>Al fine di evitare utilizzi impropri della facolt\u00e0 di sospensione, mediante la modifica dell\u2019<\/p>\n<p>art. 193, comma 2, del C.d.S., \u00e8 stata aggiunta una specifica disposizione volta a raddoppiare la sanzione amministrativa in caso di violazione delle disposizioni di cui all\u2019art. 122-bis, comma 2,&nbsp;<\/p>\n<p>Codice delle Assicurazioni Private.<\/p>\n<p>Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, pu\u00f2 essere prorogato pi\u00f9 volte, previa formale comunicazione all\u2019impresa di assicurazione da effettuarsi entro 30 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.<\/p>\n<p>\u00c8 stato previsto che, comunque, il termine massimo della sospensione sia di nove mesi, rispetto all\u2019annualit\u00e0 ex art. 122-bis, comma 2, secondo periodo, Codice delle Assicurazioni Private.<\/p>\n<p>In caso di sinistro provocato da un veicolo ricadente nella fattispecie di cui ai commi 1 e 2, il comma 3, a tutela delle vittime del sinistro, si prevede l\u2019applicazione delle disposizioni di cui all\u2019art. 283, comma 1, lett. b), ossia l\u2019operativit\u00e0 del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di veicolo non assicurato, secondo le regole previste dallo stesso Codice delle Assicurazioni Private.<\/p>\n<p>Previsioni in materia di obbligo assicurativo per gare e competizioni sportive, adeguamento degli importi minimi assicurati e del Preventivatore<\/p>\n<p>Per effetto dell\u2019art. 2, comma 1, lett. e) dello schema di decreto, l\u2019attuale art. 124 Codice delle Assicurazioni Private chiarisce che l\u2019organizzatore di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere, nonch\u00e9 delle relative prove, per poter ottenere la necessaria autorizzazione deve avere contratto l\u2019assicurazione per la responsabilit\u00e0 civile auto.<\/p>\n<p>La riforma mira ad assicurare un livello base di tutela minima delle vittime di incidenti automobilistici in tutto il territorio dell\u2019Unione europea, in caso di danni alle persone ed alle cose, indipendentemente dalla categoria del veicolo.<\/p>\n<p>In particolare, ai fini dell\u2019adeguamento degli importi minimi, sar\u00e0 compito della Commissione europea provvedere all\u2019adeguamento all\u2019inflazione ogni cinque anni, a decorrere dal 22 dicembre 2021.<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019art. 2, comma 1, lett. g) in attuazione del nuovo art.16-bis della direttiva 2009\/103\/CE, inserisce nel Codice delle Assicurazioni Private l\u2019art. 132.1 volto a disciplinare i requisiti e le caratteristiche del Preventivatore per il confronto dei prezzi dell\u2019assicurazione autoveicoli, consultabile nei siti internet dell\u2019IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy.<\/p>\n<p>L\u2019introduzione di regole uniformi negli Stati UE in tema di \u201cattestati di rischio\u201d<\/p>\n<p>L\u2019art. 2, comma 1, lett. i) modifica ed integra l\u2019art. 134 del Codice delle Assicurazioni Private al fine di prevedere nuove disposizioni dedicate a facilitare il riconoscimento degli attestati di rischio emessi da un assicuratore di un altro Stato membro.<\/p>\n<p>Infatti, \u00e8 importante che il loro contenuto ed il loro formato siano uguali in tutti gli Stati membri per semplificare la verifica e l\u2019autenticazione delle attestazioni di sinistralit\u00e0 pregressa.<\/p>\n<p>A riguardo, poich\u00e9 la Commissione europea \u00e8 chiamata ad adottare atti volti a specificare la forma ed il contenuto delle attestazioni di sinistralit\u00e0 pregressa per garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva, \u00e8 stato necessario modificare l\u2019art. 134 citato, prevedendo che le imprese di assicurazione trattino le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un\u2019impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, sia per quanto attiene la sinistralit\u00e0 pregressa, senza operare discriminazioni tra i contraenti, n\u00e9 maggiorare i premi in ragione della nazionalit\u00e0 o unicamente sulla base del loro precedente stato di residenza, sia anche per l\u2019applicazione di eventuali sconti.<\/p>\n<p>Nuove disposizioni in tema di copertura assicurativa del \u201crimorchio\u201d di un veicolo<\/p>\n<p>Il neo-introdotto art. 144-bis nel recare la disciplina a tutela dei danneggiati nei sinistri in cui \u00e8 coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo, prevede che, laddove il rimorchio disponga di un\u2019assicurazione della responsabilit\u00e0 civile separata, il danneggiato possa presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all\u2019impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio.<\/p>\n<p>Sul punto, per legge nazionale applicabile al sinistro si fa riferimento a quella risultante dal regolamento UE c.d. Roma II \u2013 Regolamento CE n. 864\/2007.<\/p>\n<p>All\u2019assicuratore del rimorchio \u00e8 imposto l\u2019obbligo di informare il danneggiato sull\u2019identit\u00e0 dell\u2019assicuratore del veicolo trainante o, qualora l\u2019assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare l\u2019assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo di indennizzo previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada o dall\u2019equivalente organismo di altro Stato membro.<\/p>\n<p>L\u2019impresa di assicurazione che ha indennizzato il danneggiato esercita l\u2019azione di regresso nei confronti dell\u2019impresa che ha assicurato il veicolo trainante, o del Fondo di garanzia per le vittime della strada o di altro organismo equivalente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Nuove disposizioni in tema di Solvency delle imprese di assicurazioni operanti in UE<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 2, comma 1, lett. m) modifica ed integra l\u2019art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private.<\/p>\n<p>In particolare il nuovo art. 10-bis della direttiva 2009\/103\/CE, introdotto dall\u2019art. 1, n. 8), della&nbsp;<\/p>\n<p>direttiva 2021\/2118\/UE disciplina l\u2019obbligo degli Stati membri di istituire un Organismo di indennizzo nei casi in cui un\u2019impresa di assicurazione divenga insolvente perch\u00e9 soggetta a una procedura fallimentare od a una procedura di liquidazione ai sensi dell\u2019art. 268, par. 1, lett. d) della direttiva 2009\/138\/CE (Solvency II).<\/p>\n<p>Tale Organismo, ai sensi della normativa europea, dovr\u00e0 garantire l\u2019indennizzo iniziale alle persone lese residenti nel territorio della Repubblica per sinistri verificatisi in Italia e, nel caso in cui il responsabile sia assicurato con un\u2019impresa di un altro Stato membro, tale Organismo potr\u00e0 recuperare l\u2019indennizzo corrisposto dall\u2019omologo Organismo ivi costituito (diritto di rivalsa).<\/p>\n<p>Con la nuova direttiva, nel caso in cui il veicolo sia assicurato con un\u2019impresa di altri Stati UE, il Fondo di Garanzia italiano opera dunque come front-office ma la responsabilit\u00e0 ultima del sinistro rester\u00e0 in capo all\u2019omologo Fondo dello Stato membro dell\u2019impresa con cui \u00e8 assicurato il veicolo che ha causato il sinistro.&nbsp;<\/p>\n<p>In tale ottica, la direttiva mira a garantire una perfetta reciprocit\u00e0 nelle rivalse tra i Fondi di Garanzia europei nel caso di liquidazione di un\u2019impresa operante in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, la cui assenza ha finora penalizzato il Fondo di Garanzia italiano nelle azioni di recupero delle somme pagate.<\/p>\n<p>\u00c8 bene precisare ulteriormente che nella lett. c) del comma 1 dell\u2019art. 283, si fa specifico riferimento al caso in cui l\u2019impresa, che assicura il veicolo, al momento del sinistro venga assoggettata a procedura di liquidazione o ad altra procedura equivalente come definita ai sensi dell\u2019art. 268, paragrafo 1, lett. d) della direttiva 2009\/138\/CE, o vi venga assoggettata in un momento successivo.<\/p>\n<p>Inoltre, il riferimento all\u2019inciso \u201co vi venga assoggettata in un momento successivo\u201d, mira a garantire che il danneggiato possa ottenere l\u2019indennizzo da parte del Fondo di Garanzia nel caso in cui le imprese, aventi sede nel territorio della Repubblica, vengano assoggettate a procedura di liquidazione sia al momento del sinistro che in un momento successivo al sinistro stesso, come peraltro gi\u00e0 previsto nell\u2019attuale formulazione dell\u2019art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private.<\/p>\n<p>La nuova disciplina derivante dalla direttiva non pu\u00f2 invece estendersi ai natanti, ragione per cui si \u00e8 ritenuto di salvaguardare il precedente regime con riguardo all\u2019operativit\u00e0 del Fondo di Garanzia in caso di responsabilit\u00e0 civile natanti, il cui intervento era limitato ai casi di liquidazione coatta amministrativa dall\u2019art. 283 Codice delle Assicurazioni Private.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La disciplina del procedimento di liquidazione dei sinistri nei casi di solvency dell\u2019assicurazione<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 2, comma 1, lett. n) inserisce l\u2019art. 283-bis, il quale dispone che il Fondo di Garanzia per le vittime della strada informi tempestivamente i corrispondenti Organismi degli Stati membri dell\u2019apertura della procedura di liquidazione di un\u2019impresa autorizzata dall\u2019IVASS all\u2019esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilit\u00e0 civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.<\/p>\n<p>L\u2019art. 2, comma 1, lett. s) modifica ed integra l\u2019art. 288 del Codice delle Assicurazioni Private prevedendo che la richiesta di risarcimento danni da parte del danneggiato, assicurato presso un\u2019impresa con sede legale nel territorio della Repubblica assoggettata a procedura di liquidazione, possa essere effettuata direttamente nei confronti dell\u2019impresa designata.<\/p>\n<p>Il successivo comma 1-bis prevede che entro tre mesi dalla richiesta presentata all\u2019impresa designata, quest\u2019ultima formuli alternativamente un\u2019offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all\u2019indennizzo in quanto la richiesta non risulta contestata ed i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati, od opporre un diniego motivato all\u2019indennizzo per mancanza di responsabilit\u00e0, ovvero dichiari che la responsabilit\u00e0 non \u00e8 chiaramente determinata, ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.<\/p>\n<p>L\u2019impresa designata procede all\u2019indennizzo della persona lesa senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi dall\u2019accettazione dell\u2019offerta di indennizzo motivata.<\/p>\n<p>Nel caso in cui i danni siano stati quantificati parzialmente, l\u2019impresa designata provvede ad indennizzare il danneggiato entro 3 mesi dall\u2019accettazione dell\u2019offerta.<\/p>\n<p>La somma corrisposta, per la parte di danno parzialmente quantificata e accettata, \u00e8 imputata alla liquidazione definitiva del danno.<\/p>\n<p>L\u2019impresa designata non pu\u00f2 subordinare il pagamento dell\u2019indennizzo alla condizione che il danneggiato dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non \u00e8 in grado o rifiuta di pagare o a condizioni diverse da quelle stabilite.<\/p>\n<p>Per effetto dell\u2019art. 2, comma 1, lett. z) che modifica ed integra l\u2019art. 297 del Codice delle Assicurazioni Private si prevede che l\u2019Organismo di indennizzo italiano \u00e8 tenuto altres\u00ec a risarcire le persone lese aventi la residenza nel proprio territorio, per i danni derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro qualora l\u2019impresa di assicurazioni versi in una delle situazioni specificamente previste \u2013 liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura equivalente \u2013 indipendentemente dall\u2019accertamento dello stato di insolvenza o vi venga assoggettata in un momento successivo.<\/p>\n<p>In tali casi, il contributo \u00e8 versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall\u2019IVASS all\u2019esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilit\u00e0 civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.<\/p>\n<p>Il par. 4 dell\u2019art. 25-bis della direttiva 2009\/103\/CE \u00e8 recepito inserendo all\u2019art. 298 Codice delle Assicurazioni Private, dopo il comma 1, il comma 1-bis, in cui si stabilisce che gli aventi diritto possono presentare all\u2019Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento nei casi previsti dall\u2019art. 297, comma 1-bis per i sinistri cross border, ossia le richieste avanzate dagli aventi diritto, residenti nel territorio italiano, per i danni a cose e persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro qualora l\u2019impresa di assicurazione sia assoggettata ad una procedura di liquidazione o ad altra procedura equivalente, indipendentemente dall\u2019accertamento dello stato di insolvenza, o vi venga assoggettata in un momento successivo.<\/p>\n<p>Il par. 5 dell\u2019art. 25-bis della direttiva 2009\/103\/CE \u00e8 recepito inserendo all\u2019art. 298 CAP, al comma 6, dopo la lett. d), la lett. d-bis) che include tra i soggetti cui pu\u00f2 essere presentata la richiesta di risarcimento danni l\u2019amministratore straordinario od il commissario liquidatore, nel caso in cui l\u2019impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa od altra procedura equivalente.<\/p>\n<p>Sono stati introdotti il comma 6-bis in cui si stabilisce che l\u2019impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro informa l\u2019Organismo di indennizzo italiano nel momento in cui indennizza o nega la responsabilit\u00e0 in relazione ad una richiesta che \u00e8 stata ricevuta anche dall\u2019Organismo, mentre il successivo nuovo comma 6-ter prevede la tempistica di pagamento o di rifiuto conformemente a quanto disposto dalla direttiva, la quale, non deve intendersi limitata ai casi di liquidazione coatta ma anche agli altri casi previsti dall\u2019art. 297, comma 1.&nbsp;<\/p>\n<p>Per tale motivo, si prevede espressamente che la richiesta di indennizzo indirizzata all\u2019organismo di indennizzo italiano, da parte della persona lesa residente in Italia, pu\u00f2 essere avanzata, entro due mesi dall\u2019accadimento del sinistro, nelle situazioni previste nell\u2019art. 297, comma 1, lett. b) e c).<\/p>\n<p>L\u2019Organismo di indennizzo italiano pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell&#8217;impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all&#8217;organismo di indennizzo italiano.<\/p>\n<p>Nel caso in cui l\u2019Organismo di indennizzo italiano abbia fatto l\u2019offerta e questa sia stata accettata dalla persona lesa, lo stesso procede all\u2019indennizzo senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro tre mesi dall\u2019accettazione dell\u2019offerta di indennizzo motivata.&nbsp;<\/p>\n<p>Nel diverso caso in cui invece i danni siano stati quantificati parzialmente, la somma corrisposta, per la parte di danno parzialmente quantificata ed accettata, \u00e8 imputata alla liquidazione definitiva del danno.<\/p>\n<div class=\"7863122cad8776726ec303240ed69aa5\" data-index=\"4\" style=\"float: none; margin:10px 0 10px 0; text-align:center;\">\n<script async src=\"\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js\"><\/script>\r\n<!-- 728x90, creato 23\/02\/11 -->\r\n<ins class=\"adsbygoogle\"\r\n     style=\"display:inline-block;width:728px;height:90px\"\r\n     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