{"id":46073,"date":"2020-06-03T08:56:35","date_gmt":"2020-06-03T07:56:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.turismoitinerante.com\/site\/?p=46073"},"modified":"2020-06-03T09:00:40","modified_gmt":"2020-06-03T08:00:40","slug":"i-monopattini-elettrici-alcune-regole-da-conoscere-su-questo-mezzo-innovativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.turismoitinerante.com\/site\/i-monopattini-elettrici-alcune-regole-da-conoscere-su-questo-mezzo-innovativo\/","title":{"rendered":"I monopattini elettrici: alcune regole da conoscere su questo mezzo innovativo"},"content":{"rendered":"<p><strong>A cura di Domenico Carola<\/strong><\/p>\n<p>(<em>Esperto UPLI. Gi\u00e0 comandante dirigente di Polizia Locale, membro della Commissione di riforma del Codice della Strada, redattore de IlSole24Ore).<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I monopattini elettrici, anche segway, hoverboard, monowheel, hanno finalmente delle regole definitive, sia per quanto riguarda l&#8217;omologazione che per la circolazione.<br \/>\nQuesto, dopo che negli scorsi mesi la situazione \u00e8 cambiata non una, ma due volte.<br \/>\nIn linea generale sono stati equiparati alle biciclette, ma questo non vuol dire che si pu\u00f2 fare tutto quello che si vuole, visto che ci sono anche delle sanzioni in caso di uso scorretto.<br \/>\nMa andiamo con ordine.<br \/>\nCon il comma 102 dell\u2019articolo 1 della legge di bilancio 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, entrato in vigore il 1\u00b0 gennaio 2019, viene autorizzata la circolazione su strada in via sperimentale di veicoli di mobilit\u00e0 personale a propulsione prevalentemente elettrica.<br \/>\nCon il comma 75 dell\u2019articolo 1 della legge di bilancio 2020, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 1\u00b0 gennaio 2020 i monopattini elettrici ai velocipedi vengono equiparati ai velocipedi.<br \/>\nIl decreto milleproroghe 2020, Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, entrato in vigore il 1\u00b0marzo 2020, con l\u2019art. 33-bis \u00e8 intervenuto sulla legge di bilancio 2020 ed ha operato alcune modifiche in materia di circolazione dei monopattini elettrici, rispetto ai quali vengono definite condizioni e limiti entro i quali \u00e8 ammessa la loro circolazione, introducendo anche specifiche sanzioni.<br \/>\nViene, inoltre, disposta la proroga di un anno della sperimentazione riguardante la circolazione di segway, hoverboard e monowheel e vengono introdotte le sanzioni amministrative per l&#8217;utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti dei dispositivi di micromobilit\u00e0 oggetto di sperimentazione, diversi dai monopattini elettrici.<br \/>\nSono altres\u00ec disciplinate le attivit\u00e0 di noleggio di monopattini, anche in modalit\u00e0 free floating.<br \/>\nCon l&#8217;inserimento del comma 2-bis all&#8217;articolo 59 del codice della strada che disciplina i veicoli con caratteristiche atipiche, \u00e8 stata introdotta una sanzione per chiunque circoli con un veicolo atipico per il quale non siano state ancora definite con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le caratteristiche tecniche e funzionali.<br \/>\nTale nuova previsione \u00e8 finalizzata ad impedire la circolazione di veicoli, spesso auto-costruiti, che non rientrano in nessuna delle categorie elencate e disciplinate dal codice della strada o dalle norme europee in materia, e trova applicazione in via residuale laddove la fattispecie non sia gi\u00e0 sanzionata da specifica previsione.<\/p>\n<p>1. LE NUOVE REGOLE INTRODOTTE DALL&#8217;ARTICOLO 33-BIS DEL DECRETO LEGGE 162\/2019<br \/>\nCon il nuovo articolo 1, comma 75, della legge 160\/2019 vengono fissate le caratteristiche alle quali il monopattino elettrico deve rispondere per essere equiparato al velocipede e, pertanto, poter circolare su strada anche fuori dall&#8217;ambito territoriale della sperimentazione e a prescindere dalla stessa.<br \/>\nI commi 75-ter e 75-quater introducono nuove regole per la circolazione dei monopattini elettrici relative, ad esempio, ai limiti di et\u00e0 per la loro conduzione, all&#8217;obbligo dell&#8217;uso del casco per i minori di diciotto anni, all&#8217;obbligo di indossare il giubbotto retroriflettente in condizioni di scarsa visibilit\u00e0, ecc..<br \/>\nIl comma 75-quinquies introduce per i dispositivi elettrici, oltre al divieto assoluto di circolazione fuori dall&#8217;ambito territoriale della sperimentazione, anche il divieto di circolazione all&#8217;interno di tale ambito con il dispositivo avente caratteristiche tecniche difformi rispetto a quelle fissate dal decreto ministeriale.<br \/>\nInfine, il comma 75-septies disciplina il servizio di noleggio dei monopattini elettrici, anche in modalit\u00e0 free-floating.<\/p>\n<p>2. LA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI<br \/>\nLa circolazione dei monopattini elettrici per effetto dell&#8217;equiparazione ai velocipedi non \u00e8 soggetta a particolari prescrizioni relative all&#8217;omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa, ecc.<br \/>\nPer circolare su strada, per\u00f2, devono rispondere a specifiche caratteristiche fissate dal nuovo articolo 1, comma 75, della legge 160\/2019 di seguito elencate:<br \/>\n1. avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW (500 watt);<br \/>\n1.1 La potenza nominale continua del motore, indicata anche come Rated Power, \u00e8 la potenza che il motore \u00e8 in grado di erogare in modo continuativo nel tempo alle condizioni elettriche e meccaniche nominali, cio\u00e8 di normale utilizzo. La potenza massima, indicata anche come Max Power che pu\u00f2 essere erogata per un tempo limitato, in genere, \u00e8 significativamente pi\u00f9 elevata della potenza nominale continua, pu\u00f2 essere anche 50%-100% in pi\u00f9. Ai fini dell&#8217;applicazione delle sanzioni previste dai commi 75-bis e 75-quinques dell&#8217;articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n, 160, occorre aver riferimento solo al primo valore sopraindicato, Rated power, eventualmente acquisendo questo dato dalle istruzioni tecniche dettagliate fornite dal costruttore, la cui mancanza non integra alcuna violazione, eventualmente acquisendo questo dato dalle istruzioni tecniche dettagliate fornite dal costruttore, l cui mancanza non integra alcuna violazione.<br \/>\n2. non essere dotati di posto a sedere per l&#8217;utilizzatore perch\u00e9 destinati ad essere utilizzati da quest&#8217;ultimo con postura in piedi. Oltre a quanto indicato, il medesimo articolo 1, comma 75, fa espresso rinvio agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto ministeriale, che possono essere cosi riassunti:<br \/>\na). essere dotati di limitatore di velocit\u00e0 che non consenta agli stessi di superare i 25 Km\/h quando circolano sulla carreggiata delle strade ed i 6 km\/h quando circolano nelle aree pedonali;<br \/>\naa). Diversamente dal decreto ministeriale che prevedeva una velocit\u00e0 massima di 20 Km\/h, il limitatore del monopattino che circola sulla carreggiata deve essere regolabile a 25 Km\/h. Infatti, l&#8217;art. 1, comma 75-ler della legge 160\/2019, prevede che i monopattini elettrici possono circolare sulla carreggiata ad una velocit\u00e0 fino a 25 Krn\/h, Tale previsione contenuta in una norma primaria deve ritenersi prevalente rispetto a quanto indicato nel decreto ministeriale<br \/>\nb). essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;<br \/>\nbb). Si applicano le disposizioni di montaggio previste per i velocipedi dall&#8217;articolo 223 regolamento esecuzione ed attuazione del codice della strada se non incompatibili rispetto alle caratteristiche peculiari.<br \/>\nc). riportare la marcatura &#8220;CE&#8221; prevista dalla direttiva 2006\/42\/CE;<br \/>\ncc). La Direttiva 2006\/42\/CE prevede che la marcatura CE debba essere accompagnata dalla dichiarazione CE di conformit\u00e0 che, per\u00f2, non deve essere portata al seguito dal conducente. Tuttavia, in caso di dubbio sulla genuinit\u00e0 della marcatura \u00abCE\u00bb, gli organi di polizia stradale possono intimare l&#8217;esibizione del citato documento ai sensi dell&#8217;articolo 180, comma ottavo del codice della strada.<br \/>\nd). avere i componenti specifici per i monopattini elettrici elencati nell&#8217;allegato 1 del decreto ministeriale;<br \/>\ndd). ) La norma usa il termine &#8220;caratterizzati&#8221; e non quello di &#8220;conformit\u00e0&#8221;, In questo senso, anche il decreto ministeriale ha precisato che si tratta di componenti di &#8220;massima&#8221; perch\u00e9 utili all\u2019identificazione di dispositivi che presentano caratteristiche analoghe. Pertanto, eventuali componenti che abbiano caratteristiche analoghe a quelle riportate nell&#8217;allegato 1 del decreto mi8nisteriale possono essere considerati conformi.<br \/>\ne). da mezz&#8217;ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell&#8217;oscurit\u00e0 e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l&#8217;illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano. La norma non prescrive titoli abilitativi per la conduzione, imponendo per\u00f2 il compimento del quattordicesimo anno di et\u00e0 e l&#8217;osservanza di specifici comportamenti di seguito elencati:<br \/>\nee). Si applicano le disposizioni di montaggio previste per i velocipedi dall&#8217;articolo 223 regolamento esecuzione ed attuazione del codice della strada se non incompatibili rispetto alle caratteristiche peculiari.<br \/>\n1. I monopattini elettrici possono essere fatti circolare:<br \/>\na. sulle strade urbane con limite di velocit\u00e0 di 50 km\/h, ove \u00e8 consentita la circolazione dei velocipedi (rimangono, pertanto escluse, le strade urbane con limite di velocit\u00e0 superiore a 50 km\/h, come ad es. le strade urbane di scorrimento, e quelle ove vige localmente un divieto di circolazione per i velocipedi);<br \/>\nb. sulle strade extraurbane, solo all&#8217;interno della pista ciclabile;<br \/>\nSulle strade urbane permane comunque l&#8217;obbligo gi\u00e0 previsto dall&#8217;articolo 182 del codice della strada, che impone di utilizzare le piste ciclabili, ove presenti.<br \/>\n2. I conducenti di monopattini elettrici, inoltre:<br \/>\na. non possono superare i 25 km\/h quando circolano sulla carreggiata e i 6 km\/h quando circolano nelle aree pedonali;<br \/>\nb. devono procedere su un&#8217;unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due;<br \/>\nc. se minori, devono indossare idoneo casco protettivo;<br \/>\ncc). L&#8217;obbligo dell&#8217;uso del casco discende dalla maggiore pericolosit\u00e0 del monopattino elettrico rispetto alla bicicletta, per la quale non vige l&#8217;obbligo, correlala al rapporto tra la geometria strutturale del veicolo e la velocit\u00e0 che il mezzo consente di raggiungere e, pertanto, alla maggiore esposizione al rischio in caso d\u2019urto con ostacolo fisso o altro pedone, perdita di equilibrio ovvero impatto con altro veicolo circolante. Alcune evidenze statistiche che emergono dall&#8217;esperienza di Paesi nei quali l&#8217;uso dei monopattini elettrico \u00e8 gi\u00e0 diffuso, mostrano incrementi degli incidenti nelle zone urbane con conseguente maggiore lesivit\u00e0 dci conducente per traumi al capo e lesioni intratoraciche<br \/>\nd. devono avere libero l&#8217;uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Non \u00e8 consentito, pertanto, guidare senza mani, n\u00e9 tenere una mano impegnata per reggere borse, ombrelli o altro, poich\u00e9 devono avere libero l&#8217;uso di entrambe le mani;<br \/>\ne. devono essere in grado, in ogni momento, di vedere liberamente davanti a s\u00e9, ai due lati e compiere con la massima libert\u00e0, prontezza e facilit\u00e0 le manovre necessarie;<br \/>\nf. devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilit\u00e0 da mezz&#8217;ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell&#8217;oscurit\u00e0 e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l&#8217;illuminazione;<br \/>\ng. non possono trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo.<br \/>\nIn merito alle disposizioni illustrate, si richiama l&#8217;attenzione, in particolare, sul limite di velocit\u00e0 e sull&#8217;obbligo dell&#8217;uso del casco per i minori.<br \/>\nQuanto al superamento del limite di velocit\u00e0 sulla carreggiata, l&#8217;articolo 1, comma 75-ter prevale sulla norma di cui all&#8217;articolo 142 del codice della strada in quanto disposizione a carattere speciale avente medesima oggettivit\u00e0 giuridica.<br \/>\nPertanto, ove venga rilevata una velocit\u00e0 superiore a 25 Km\/h e superiore anche al limite imposto per la strada, trover\u00e0 applicazione la sola sanzione di cui all&#8217;articolo 1, comma 75-ter, citato.<br \/>\nRimane, invece, ferma l&#8217;applicabilit\u00e0 dell&#8217;articolo 142 laddove la velocit\u00e0 tenuta sulla carreggiata dal veicolo sia inferiore o uguale a 25 km\/h, ma superiore al limite vigente sulla carreggiata.<br \/>\nSi precisa che per l&#8217;applicazione delle sanzioni indicate occorre sempre rilevare il superamento della velocit\u00e0 attraverso dispositivi appositamente omologati ovvero approvati ai sensi dell&#8217;articolo 45 del codice della strada.<br \/>\nSulle piste ciclabili, viceversa, salvo diversa segnalazione, \u00e8 consentito tenere la velocit\u00e0 imposta sulla strada di cui le piste sono parte. In caso di superamento dei limiti imposti sulla pista, perci\u00f2, trovano sempre applicazione le sanzioni dell&#8217;articolo 142 perch\u00e9 non si applica alla circolazione sulle piste la sanzione per il superamento del limite di velocit\u00e0 indicato dal citato comma 75-ter.<br \/>\nQuanto all&#8217;obbligo dell&#8217;uso del casco, si sottolinea che la norma prevede che lo stesso sia &#8220;idoneo&#8221;.<br \/>\nIl casco \u00e8 da intendersi certamente non idoneo, quando per realizzazione o per caratteristiche esterne non \u00e8 palesemente in condizione di fornire adeguata e completa protezione per il capo.<br \/>\nPer una valutazione circa l&#8217;idoneit\u00e0 possono soccorrere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze, mutuandole dalla specifica normativa di riferimento:<br \/>\n\u2022 resistenza allo scalzamento nel senso che il casco deve rimanere solidale al capo anche a fronte di forze esterne che tendano a scalzarlo;<br \/>\n\u2022 capacit\u00e0 di assorbimento degli urti nel senso che il casco deve apparire integro, senza fratture, fessurazioni o profonde abrasioni della superficie;<br \/>\n\u2022 dimensioni tali che consentano al casco, di adeguata misura, di proteggere effettivamente le varie parti sensibili della testa, mantenendosi nella posizione di protezione.<br \/>\nI modelli di casco provvisti di omologazione di qualsiasi tipo, per l&#8217;uso su strada o per ambiti quali quelli sportivi per proteggere il capo da urti per caduta in velocit\u00e0, possono considerarsi idonei, giacch\u00e9 hanno superato, a monte, i test previsti dalla normativa di riferimento.<br \/>\nPer quanto non espressamente richiamato dalle nuove norme, considerato che i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi e, quindi, sono considerati veicoli, troveranno applicazione le norme di comportamento di carattere generale previste dal codice della strada e, in particolare, l&#8217;art. 182 che disciplina la circolazione dei velocipedi.<br \/>\nDi seguito se ne riassumono alcune a titolo esemplificativo e non esaustivo:<br \/>\n1. articolo 115: rispetto, da parte del conducente del monopattino, dei requisiti fisici e psichici di cui all&#8217;articolo citato;<br \/>\n2. articolo 143: quando il conducente del monopattino circola sulla carreggiata deve tenersi il pi\u00f9 vicino possibile al margine destro della stessa, in modo da non intralciare il transito degli altri veicoli; come per le biciclette, i conducenti dei monopattini non possono circolare sul marciapiede, salvo che non siano condotti o trasportati a mano;<br \/>\n3. articolo 154: i conducenti dei monopattini devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata;<br \/>\n4. articolo 145: se il monopattino utilizza le piste ciclabili, nell&#8217;immettersi nelle strade deve arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada stessa;<br \/>\n5. articoli 40 e 146: i conducenti degli altri veicoli devono cedere la precedenza ai monopattini elettrici che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili;<br \/>\n6. articolo 173: come sulle biciclette, possono utilizzare il cellulare o gli altri dispositivi elettronici solo attraverso auricolare ed a condizione che mantengano libero l&#8217;uso delle mani. La norma, infatti, diretta genericamente al conducente, disciplina l&#8217;uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia senza fare distinzione di veicoli;<br \/>\n7. articolo 182: i conducenti dei monopattini devono condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle strisce pedonali e, in generale, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. In tali casi sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza;<br \/>\n8. articoli 186 e 187: circa la guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente di un monopattino elettrico risponde delle violazioni degli articoli, alla stregua di un&#8217;automobilista, pur non subendo la sospensione della patente, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.<\/p>\n<p>3. LA CIRCOLAZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRICI<br \/>\nLa circolazione dei dispositivi elettrici, vale a dire, segway, hoverboard e monowheel, ovvero di analoghi dispositivi di mobilit\u00e0 personale, \u00e8 disciplinata dal succitato decreto m8nisteriale ed \u00e8 consentita solo negli ambiti territoriali individuati da ciascun comune con delibera della Giunta.<br \/>\nDalla disciplina, che di seguito verr\u00e0 illustrata, sono esclusi gli acceleratori di andatura a propulsione esclusivamente muscolare di cui all&#8217;articolo 190, comma ottavo, codice della strada, quali, ad esempio, skateboard, monopattini a spinta, pattini a rotelle ecc., in osservanza a quanto indicato dall&#8217;articolo 33-bis del primo comma, secondo periodo del decreto-legge 162\/2019.<br \/>\nLa sperimentazione pu\u00f2 essere autorizzata solo in alcune zone in ambito urbano:<br \/>\n&#8211; per tutti i dispositivi elettrici nelle aree pedonali;<br \/>\n&#8211; per i segway, in aggiunta, anche nei percorsi pedonali, nei percorsi ciclabili, sulle piste ciclabili, nelle &#8220;zone 30&#8221; e sulle strade con limite di velocit\u00e0 di 30Km\/h.<br \/>\nIl decreto ministeriale ha, inoltre, fissato le norme di comportamento che i conducenti dei dispositivi elettrici devono rispettare tra le quali, in particolare, la conduzione da parte di maggiorenni ovvero da parte di minorenni solo se titolari di patente AM, A1 o B1.<br \/>\nL&#8217;art. 33-bis del decreto-legge 162\/2019, confermando che la circolazione dei dispositivi elettrici \u00e8 circoscritta esclusivamente nell&#8217;ambito della sperimentazione, ha introdotto specifiche sanzioni per le violazioni ivi contenute, con l&#8217;articolo1, comma 75-quinquies, legge 160\/2019.<br \/>\nPer i dispositivi elettrici, oltre al divieto assoluto di circolazione fuori dall&#8217;ambito territoriale della sperimentazione, \u00e8 stato previsto che la circolazione all&#8217;interno di tale ambito \u00e8 consentita solo se tali dispositivi rispondono alle caratteristiche tecniche fissate dal decreto ministeriale.<br \/>\nPer entrambe le ipotesi, in caso di violazione, \u00e8 stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 400,00.<br \/>\nSe uno dei due illeciti \u00e8 commesso alla guida di un dispositivo avente un motore termico oppure un motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 2 kW, oltre alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione accessoria della confisca del bene.<br \/>\nAl riguardo occorre precisare che tra le caratteristiche tecniche da osservare per la circolazione su strada di tali dispositivi, come descritti nel decreto ministeriale rientra il divieto di applicare agli stessi un motore termico.<br \/>\nPertanto, la sola presenza di un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW non configura di per s\u00e9 una difformit\u00e0 dalle caratteristiche previste per i dispositivi elettrici.<br \/>\nDi conseguenza, la circolazione all&#8217;interno dell&#8217;ambito territoriale della sperimentazione con un dispositivo avente caratteristiche tecniche e costruttive conformi e motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 2 kW non d\u00e0 luogo all&#8217;applicazione di alcuna sanzione.<br \/>\nPer le caratteristiche tecniche, si rimanda al contenuto del decreto ministeriale allegato, significando che gli elementi ivi elencati devono essere intesi come indicativi perch\u00e9 utili all&#8217;identificazione di quei dispositivi che presentano caratteristiche analoghe.<\/p>\n<p>4. MONOPATTINI E DISPOSITIVI ELETTRICI AVENTI CARATTERISTICHE DIFFORMI<br \/>\nCome accennato, le nuove norme introdotte dall&#8217;articolo 33-bis del decreto-legge 162\/2019, hanno previsto specifiche sanzioni per i monopattini elettrici e per i dispositivi elettrici che circolano avendo caratteristiche difformi da quelle suindicate.<br \/>\nTali sanzioni trovano applicazione nei limiti in cui la configurazione del singolo veicolo o dispositivo non consente di inquadrarlo all&#8217;interno di una delle categorie di veicoli previste dal codice della strada o dai Regolamenti comunitari.<br \/>\nQuando i monopattini elettrici e i dispositivi elettrici sono considerati rientranti in una delle categorie dei veicoli esistenti, ed in particolare, in quella dei ciclomotori o dei motocicli, in base alle vigenti disposizioni del codice della strada, cos\u00ec come integrate dalle norme del Regolamento del Parlamento e del Consiglio dell\u2019Unione Europea 168\/2013 , relativo all&#8217;omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli e, quindi, si applicheranno le norme riferite a questi ultimi veicoli.<br \/>\nIn particolare, si possono considerare rientranti in una delle categorie suindicate quando abbiano due ruote, siano dotati di motore idoneo a consentirne lo spostamento in modo autonomo, cio\u00e8 a prescindere dalla propulsione muscolare del conducente, non siano destinati all&#8217;uso di invalidi o bambini, abbiano per costruzione velocit\u00e0 superiore a 6 Km\/h, abbiano una sella o un sedile per consentire al conducente di guidarli in posizioni diversa da quella in piedi e non siano di tipo autobilanciato.<br \/>\nPertanto, il monopattino elettrico dotato di seduta e in grado di sviluppare velocit\u00e0 superiore a 6 Km\/h pu\u00f2 essere considerato ciclomotore o motociclo, con la conseguenza di escludere l&#8217;applicazione delle speciali disposizioni previste per i monopattini elettrici e di renderli soggetti alle norme del codice della strada previste per quei veicoli.<br \/>\nDiversamente, i dispositivi autobilanciati, segway, monowheel e hoverboard e altri analoghi dispositivi, qualunque sia la velocit\u00e0 che possono sviluppare, anche se muniti di seggiolino, non possono in nessun caso essere sottoposti alle prescrizioni di circolazione previste per i ciclomotori.<\/p>\n<p>5. PROCEDURE PER LA CONFISCA<br \/>\nI commi 75-bis e 75-quinquies dell&#8217;art. 1 della legge 160\/2019 prevedono la sanzione accessoria della confisca nei confronti, rispettivamente, dei monopattini elettrici e dei dispositivi elettrici quando circolano con un motore termico, ovvero elettrico con potenza nominale continua superiore a 2 kW<br \/>\nOccorre precisare che per i monopattini elettrici la presenza del motore termico o del motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 2 kW costituisce di per s\u00e9 difformit\u00e0 dalle caratteristiche tecniche e costruttive. Diversamente, per i dispositivi elettrici la sola presenza del motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW, non configura di per s\u00e9 una difformit\u00e0 dalle caratteristiche tecniche e costruttive come, invece, la costituisce la presenza di un motore termico.<br \/>\nIn virt\u00f9 del richiamo operato dalla norma alle disposizioni contenute nella sezione II del titolo VI del codice della strada, trova applicazione anche la misura cautelare del sequestro ai sensi dell&#8217;articolo 213, comma primo.<br \/>\nCi\u00f2 sia nei confronti dei monopattini elettrici, che, come detto, sono considerati veicoli perch\u00e9 equiparati ai velocipedi, sia nei confronti dei dispositivi elettrici anche se non possono essere considerati veicoli.<br \/>\nInfatti, il comma primo del richiamato articolo 213, prevede l&#8217;applicazione del sequestro cautelare ai fini della confisca sia ai veicoli che alle altre cose oggetto della violazione.<br \/>\nPer quanto riguarda, invece, le procedure per l&#8217;applicazione del sequestro ai fini della confisca, occorre distinguere l&#8217;ipotesi in cui la misura cautelare viene applicata nei confronti di un monopattino elettrico ovvero nei confronti di un dispositivo elettrico.<br \/>\nNel primo caso troveranno applicazione, ove compatibili, tutte le procedure indicate nell&#8217;articolo 213 e oggetto di approfondimento nella circolare n.300\/A\/559\/19\/101\/10\/21\/4, del 21 gennaio 2019.<br \/>\nNel secondo caso, invece, occorrer\u00e0 fare riferimento alle procedure previste dal dPR 29 luglio 1982, n. 571 che disciplina il sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, anche diverse dai veicoli.<br \/>\nInfatti, diversamente dal comma primo, i commi successivi dell&#8217;articolo 213 fanno sempre riferimento all&#8217;applicazione della misura nei confronti del solo veicolo e, di conseguenza, solo nei confronti dei monopattini che, come detto, sono considerati veicoli. Il dispositivo elettrico sottoposto a sequestro, pe1tanto, in virt\u00f9 di quanto indicato nell&#8217;articolo 7 del citato dPR, deve essere custodito presso l&#8217;ufficio cui appartiene l&#8217;agente accertatore.<br \/>\nQuando tale custodia non sia possibile o non opportuna, anche in ragione della necessit\u00e0 di individuare degli spazi appositi, il dispositivo potr\u00e0 essere affidato a qualsiasi altro soggetto che abbia i requisiti richiesti per la custodia per i quali si rimanda al contenuto della richiamata circolare del 21 gennaio 2019.<br \/>\nTale soggetto dovr\u00e0 custodirlo con gli obblighi e le responsabilit\u00e0 che derivano da tale incarico in un luogo di cui abbia la disponibilit\u00e0. In questo caso, per analogia con le procedure previste dall&#8217;articolo 213, si ritiene che il soggetto da nominare custode possa essere individuato anche nel proprietario o nel conducente del dispositivo.<br \/>\nNella circostanza, si richiama l&#8217;attenzione sul fatto che il bene da sottoporre a sequestro non presenta dati identificativi e, pertanto, soprattutto quando lo stesso \u00e8 affidato in custodia all&#8217;interessato, per dare corso alle procedure conseguenti al sequestro stesso, occorre che il mezzo di trasporto sia reso identificabile attraverso l&#8217;applicazione di sigilli o con procedure analoghe dal medesimo effetto, in modo da poterlo sempre collegare al procedimento sanzionatorio in atto.<\/p>\n<p>6. INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIETARIO DEL MONOPATTINO E ALTRO DISPOSITIVO PER<br \/>\nLA MOBILIT\u00c0 PERSONALE<\/p>\n<p>Ai fini della corretta applicazione delle sanzioni, con particolare riferimento al principio di solidariet\u00e0 di cui all&#8217;art. 196 del codice della strada e alla confisca amministrativa, occorre individuare chi sia il proprietario del veicolo o del dispositivo elettrico sottoposto a controllo. Infatti, i monopattini elettrici e i dispositivi elettrici sono beni mobili non registrati e privi di dati di identificazione che consentano di individuare con certezza l&#8217;effettivo proprietario.<br \/>\nIn ragione di ci\u00f2, si dovr\u00e0 fare riferimento al possesso del monopattino o dispositivo elettrico purch\u00e9 il soggetto che lo detiene lo abbia acquisito in buona fede in virt\u00f9 di un &#8220;titolo&#8221; astrattamente idoneo. Di conseguenza, il conducente sar\u00e0 considerato anche proprietario del dispositivo se detenuto legittimamente e fatta salva la dimostrazione della propriet\u00e0 in capo ad altro soggetto attraverso l&#8217;esibizione di idoneo documento che lo possa dimostrare.<\/p>\n<p>7. RESPONSABILIT\u00c0 DEL MINORE<br \/>\nPer l&#8217;applicazione delle misure sanzionatorie previste per i monopattini e per i dispositivi elettrici, valgono le regole generali previste dall&#8217;articolo 2 della legge 689\/81, secondo il quale delle violazioni commesse dal minore risponde l&#8217;esercente la responsabilit\u00e0 genitoriale.<br \/>\nIn base a tale principio \u00e8 possibile considerare proprietario del mezzo condotto dal minore colui che esercita la responsabilit\u00e0 genitoriale, fatta salva la dimostrazione della propriet\u00e0 in capo ad altro soggetto.<\/p>\n<p>8. MONITORAGGIO DELL&#8217;INCIDENTALIT\u00c0<br \/>\nLe norme descritte dovranno essere riviste al termine della sperimentazione, all&#8217;esito della quale saranno raccolti tutti gli elementi di valutazione da porre a fondamento di una futura regolamentazione per la circolazione dei monopattini e dei dispostivi elettrici.<br \/>\nTra questi elementi, rivestono particolare importanza anche quelli relativi al dato infortunistico.<br \/>\nOccorre considerare che, al momento, i monopattini e i dispostivi elettrici non trovano collocazione in alcuna tipologia di &#8220;veicolo&#8221; nel modello con il quale gli organi di polizia stradale trasmettono i dati sull&#8217;incidentalit\u00e0 all&#8217;ISTAT per le successive elaborazioni statistiche.<br \/>\nTale circostanza non consente di far emergere dal dato complessivo dell&#8217;incidentalit\u00e0 quello riferibile ai mezzi di traspo1io in argomento.<br \/>\nNelle more, una possibile sede di analisi e valutazione delle predette informazioni potrebbe essere individuata nell&#8217;Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali di cui all&#8217;articolo 11 del Decreto legislativo D.lgs. 300\/1999, in seno al quale le Prefetture potranno valutare di acquisire il dato infortunistico da ogni singolo organo di polizia stradale a livello provinciale.<br \/>\nCi\u00f2 garantirebbe un insieme sufficientemente esaustivo di informazioni da mettere a disposizione degli organi preposti, per l&#8217;adozione di una futura regolamentazione che sia anche coerente all&#8217;esigenza di sicurezza per la circolazione di questi nuovi mezzi di trasporto personale.<br \/>\nEventuali particolari casistiche presenti sul territorio, nonch\u00e9 notizie in ordine all&#8217;applicazione delle presenti indicazioni operative meritevoli di approfondimento, potranno essere partecipate anche per eventuali correttivi, modifiche o integrazioni alla presente, che risultino funzionali allo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 di controllo in argomento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>SCHEDE RIEPILOGATIVE DELLE PRINCIPALI NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI MONOPATTINI ELETTRICI<\/strong><\/p>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>L&#8217;et\u00e0<\/strong><\/p>\n<p>La prima cosa da sapere \u00e8 che per guidare i monopattini elettrici bisogna avere almeno 14 anni e comunque fino a 18 \u00e8 obbligatorio indossare il casco, mentre in condizioni di scarsa visibilit\u00e0 bisogna indossare un giubbotto riflettente.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>La circolazione<\/strong><\/p>\n<p>La circolazione vista l&#8217;equiparazione alle biciclette, non \u00e8 soggetta a particolari prescrizioni relative all&#8217;omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa.<\/p>\n<p>Per circolare su strada, per\u00f2, devono avere caratteristiche specifiche<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Le caratteristiche del monopattino<\/strong><\/p>\n<p>La potenza massima nominale continuativa del motore elettrico non deve superare gli 0,50 kW, il monopattino non deve essere dotato di posto a sedere, deve avere un campanello per le segnalazioni acustiche e riportare la marcatura \u00abCE\u00bb<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Dispositivi di illuminazione<\/strong><\/p>\n<p>Per quanto riguarda l&#8217;illuminazione, invece, da mezz&#8217;ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell&#8217;oscurit\u00e0, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l&#8217;illuminazione, deve essere equipaggiato con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catarifrangenti rossi posteriori. Se queste cose mancano, di notte bisogna trasportarli a mano<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>I divieti e le multe<\/strong><\/p>\n<p>Parlando invece dei divieti, non si possono trasportare altre persone, oggetti o animali, non si possono trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo. In questi casi sono previste multe da 50 a 200 euro. Se invece si circola senza i dispositivi di illuminazione di cui sopra, le sanzioni vanno da 100 a 400 euro. Salgono infine da 200 a 800 euro, nel caso il monopattino abbia un motore pi\u00f9 potente di 500 Watt.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><u>Articolo 33-bis, Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, entrato in vigore il 1\u00b0marzo 2020, che \u00e8 intervenuto sulla legge di bilancio 2020<\/u><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>\u00ab Art. 33-bis. \u2013 Monopattini elettrici <\/strong><\/p>\n<p>Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all\u2019articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall\u2019articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, \u00e8 prorogato di dodici mesi.<\/p>\n<p>La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilit\u00e0 personale, \u00e8 consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell\u2019ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Il comma 75 dell\u2019articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, \u00e8 sostituito dai seguenti:<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Comma 75<\/strong><\/p>\n<p>Nelle more della sperimentazione di cui all\u2019articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell\u2019articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell\u2019allegato 1 al medesimo decreto<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Comma 75-bis <\/strong><\/p>\n<p>Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Comma 75-ter <\/strong><\/p>\n<p>I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di et\u00e0 e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocit\u00e0 di 50 km\/h, ove \u00e8 consentita la circolazione dei velocipedi, nonch\u00e9 sulle strade extraurbane, se \u00e8 presente una pista ciclabile, esclusivamente all\u2019interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocit\u00e0 di 25 km\/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km\/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz\u2019ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell\u2019oscurit\u00e0 e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l\u2019illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Comma 75-quater <\/strong><\/p>\n<p>I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un\u2019unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l\u2019uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di et\u00e0 inferiore a diciotto anni hanno, altres\u00ec, l\u2019obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. \u00c8 fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz\u2019ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell\u2019oscurit\u00e0 e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l\u2019illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l\u2019obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilit\u00e0, di cui al comma 4-ter dell\u2019articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni del presente comma \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Comma 75-quinquies <\/strong><\/p>\n<p>Chiunque circola con un dispositivo di mobilit\u00e0 personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dall\u2019ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Comma 75-sexies <\/strong><\/p>\n<p>Ai fini dell\u2019applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilit\u00e0 personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Comma 75-septies<\/strong><\/p>\n<p>I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalit\u00e0 free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione:<\/p>\n<p><u>a) <\/u>l\u2019obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;<\/p>\n<p><u>b)<\/u> le modalit\u00e0 di sosta consentite per i dispositivi interessati;<\/p>\n<p><u>c) <\/u>le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della citt\u00e0\u201d.<\/p>\n<p><strong>Articolo 59 codice della strada -Veicoli con caratteristiche atipiche<\/strong><\/p>\n<p><u>3.<\/u> Dopo il comma 2 dell\u2019articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, \u00e8 aggiunto il seguente:<\/p>\n<p><u>\u201c2-bis.<\/u> Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione\u201d<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SANZIONI <\/strong><\/p>\n<p>Il decreto milleproroghe 2020 introduce specifiche sanzioni in ordine alla nuova disciplina prevedendo infine sanzioni amministrative, nonch\u00e9 la confisca e la distruzione del veicolo, per coloro che circolino su veicoli atipici per i quali non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali.<\/p>\n<p>Per tali sanzioni si applica il procedimento sanzionatorio previsto dal codice della strada e il campo di applicazione \u00e8 quello definito dal medesimo codice della strada.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Articolo 1, comma 75-bis, Legge n. 160\/2019 <\/strong><\/p>\n<p>Monopattino elettrico con caratteristiche tecniche difformi<\/p>\n<p>Circolava con un monopattino a motore:&nbsp;<\/p>\n<p>\uf0b7 dotato di posto a sedere; \uf0b7 avente motore elettrico superiore a 0,50 kW; \uf0b7 privo della marcatura CE prevista dalla direttiva 2006\/42\/CE; \uf0b7 sprovvisto di luce anteriore bianca o gialla fissa; \uf0b7 sprovvisto di luce posteriore rossa fissa; \uf0b7 sprovvisto di catadiottro posteriore rosso; \u2022 sprovvisto di pneumatici; \uf0b7 sprovvisto di campanello.<\/p>\n<p>Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da <strong>euro 100 a euro 400. <\/strong><\/p>\n<p>Pagamento in misura ridotta di <strong>euro 100 <\/strong><\/p>\n<p>Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. <strong>euro 70 <\/strong><\/p>\n<p><u>Pagamento non ammesso in caso di confisca <\/u><\/p>\n<p><u>Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino quando ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW<\/u><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Articolo 1, comma 75-ter, Legge n. 160\/2019<\/strong><\/p>\n<p>Monopattino elettrico condotto da persona minore di anni 14<\/p>\n<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong>euro 100 a euro 400.<\/strong><\/p>\n<p>Pagamento in misura ridotta di <strong>euro 100 <\/strong><\/p>\n<p>Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. <strong>euro 70<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Articolo 1, comma 75-ter, Legge n. 160\/2019<\/strong><\/p>\n<p>Circolazione di monopattino elettrico su strada urbana con limite superiore a 50 km\/h, nonostante fosse consentita la circolazione dei velocipedi.<\/p>\n<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong>euro 100 a euro 400.<\/strong><\/p>\n<p>Pagamento in misura ridotta di <strong>euro. 100<\/strong><\/p>\n<p>Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. <strong>euro 70 <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Articolo 1, comma 75-ter, Legge n. 160\/2019<\/strong><\/p>\n<p>Circolazione di monopattino elettrico su strada extraurbana al di fuori della pista ciclabile.<\/p>\n<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong>euro 100 a euro 400.<\/strong><\/p>\n<p>Pagamento in misura ridotta di <strong>euro 100 <\/strong><\/p>\n<p>Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. <strong>euro 70<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Articolo 1, comma 75-ter, Legge n. 160\/2019<\/strong><\/p>\n<p>Circolazione su carreggiata di monopattino elettrico con velocit\u00e0 superiore a 25 km\/h<\/p>\n<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong>euro 100 a euro 400.<\/strong><\/p>\n<p>Pagamento in misura ridotta di <strong>euro 100 <\/strong><\/p>\n<p>Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. <strong>euro 70<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Articolo 1, comma 75-ter, Legge n. 160\/2019<\/strong><\/p>\n<p>Circolazione su area pedonale di monopattino elettrico con velocit\u00e0 superiore a 6 km\/h<\/p>\n<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong>euro 100 a euro 400.<\/strong><\/p>\n<p>Pagamento in misura ridotta di <strong>euro 100<\/strong><\/p>\n<p>Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. <strong>euro 70<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Articolo 1, comma 75-ter, Legge n. 160\/2019<\/strong><\/p>\n<p>Circolazione di monopattino elettrico senza fare uso dei dispositivi visivi e di illuminazione:<\/p>\n<p>omettendo di condurlo a mano:&nbsp; in orario di oscurit\u00e0, in condizioni di scarsa visibilit\u00e0 (specificare)&nbsp;<\/p>\n<p>senza fare uso di:<\/p>\n<p>luce anteriore bianca o gialla fissa, luce posteriore rossa fissa, catadiottro posteriore rosso in quanto:<\/p>\n<p>sprovvisto, non funzionante, non accesso<\/p>\n<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong>euro 100 a euro 400.<\/strong><\/p>\n<p>Pagamento in misura ridotta di <strong>euro&nbsp; 100<\/strong><\/p>\n<p>Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. <strong>euro&nbsp; 70<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Articolo 1, comma 75-quater, Legge n. 160\/2019<\/strong><\/p>\n<p>Circolazione di monopattino elettrico affiancato ad altri:<\/p>\n<p>\uf0b7 creando intralcio o pericolo per la circolazione \uf0b7 affiancato ad altri in numero superiore a due<\/p>\n<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong>euro 50 a euro 200.<\/strong><\/p>\n<p>Pagamento in misura ridotta di&nbsp; <strong>euro 50<\/strong><\/p>\n<p>Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. <strong>euro&nbsp; 35<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Articolo 1, comma 75-quater, Legge n. 160\/2019<\/strong><\/p>\n<p>Uso corretto del manubrio durante la circolazione di monopattino elettrico.<\/p>\n<p>Circolava:<\/p>\n<p>\uf0b7 senza avere libero l\u2019uso delle braccia e delle mani; \uf0b7 senza reggere il manubrio con entrambe le mani<\/p>\n<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong>euro 50 a euro 200. <\/strong><\/p>\n<p>Pagamento in misura ridotta di <strong>euro 50 <\/strong><\/p>\n<p>Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. <strong>euro 35<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Articolo 1, comma 75-quater, Legge n. 160\/2019<\/strong><\/p>\n<p>Mancato uso di idoneo casco protettivo da parte di conducente di et\u00e0 inferiore a diciotto anni.<\/p>\n<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong>euro 50 a euro 200.<\/strong><\/p>\n<p>Pagamento in misura ridotta di <strong>euro 50<\/strong><\/p>\n<p>Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. <strong>euro 35<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Articolo 1, comma 75-quater, Legge n. 160\/2019<\/strong><\/p>\n<p>Trasporto e traino durante la circolazione di monopattino elettrico<\/p>\n<p>Circolava:<\/p>\n<p>\uf0b7 trasportando altre persone, oggetti o animali, \uf0b7 trainando veicoli \uf0b7 conducendo animali<\/p>\n<p>\uf0b7 facendosi trainare da un altro veicolo.<\/p>\n<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong>euro 50 a euro 200.<\/strong><\/p>\n<p>Pagamento in misura ridotta di <strong>euro 50<\/strong><\/p>\n<p>Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. <strong>euro 35<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Articolo 1, comma 75-quater, Legge n. 160\/2019<\/strong><\/p>\n<p>Uso di giubbotto o bretelle retroriflettenti durante la circolazione di monopattino elettrico<\/p>\n<p>Circolava:<\/p>\n<p>\uf0b7 in orario di oscurit\u00e0 \uf0b7 in condizioni di scarsa visibilit\u00e0 (specificare) senza indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilit\u00e0<\/p>\n<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong>euro 50 a euro 200.<\/strong><\/p>\n<p>Pagamento in misura ridotta di <strong>euro 50 <\/strong><\/p>\n<p>Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. <strong>euro 35<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Articolo 1, comma 75-quater, Legge n. 160\/2019<\/strong><\/p>\n<p>Circolare con dispositivo di mobilit\u00e0 personale a propulsione prevalentemente elettrica avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse&nbsp; da quelle indicate nel decreto ministeriale 4 giugno 2019 ovvero fuori dall\u2019ambito territoriale della sperimentazione di cui allo stesso decreto ministeriale&nbsp;<\/p>\n<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong>euro 100 a euro 400.<\/strong><\/p>\n<p>Pagamento in misura ridotta di <strong>euro 100 <\/strong><\/p>\n<p>Sanzione ridotta del 30% entro 5 gg. <strong>euro 70<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"642\"><strong>Articolo 59, comma 2-bis codice della strada<\/strong><\/p>\n<p>Circolare con veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate nel comma secondo<\/p>\n<p>Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da <strong>euro 200 a euro 800.<\/strong><\/p>\n<p>Pagamento in misura ridotta <strong>non ammesso <\/strong><\/p>\n<p>Sanzione accessoria: <strong>confisca del veicolo atipico<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<div class=\"7863122cad8776726ec303240ed69aa5\" data-index=\"4\" style=\"float: none; 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