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| Codice della Strada Normative per la circolazione in Italia ed all'estero |
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#1
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Antonio, non ci credo neanche se vedo, che passa e sara rispettata una legge cosi! Se succede, mi sentiro come Alice nel paese delel meraviglie! Nonono non puo essere vero..... Pure i cunei! E vetri aperti! Niente sbarre! Sarebbe esattamente la letterina che avrei scritto al Babbo Natale. Ma ci puoi aggiornare, a che punto sia questa proposta, chi la propone (eh si sono curiosa) quando sara sottoposta agli iter parlamentari e quali? Me la trovero sotto albero di Natale?
ciao, jana |
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#2
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Se fosse stata vera avrebbe potuto aspettare un giorno e pubblicarla il 2 Aprile .....
![]() Io non ci credo ![]()
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Alberto A. |
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#3
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Ah si????
Io l'ho trovata solo oggi e non ho controllato la date... Da Antonio non me l'aspettavo! Fosse BZ anche anche, anzi di sicuro.![]() |
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#4
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Cercando, pur nutrendo pochissima fiducia, sui siti parlamentari qualche notizia positiva, circa l'argomento della discussione, mi sono imbattuto in una proposta di Legge; la 2116, che ha qualche aspetto positivo anche per noi.Queste le parti che ci dovrebbero interessare:
Art. 11. (Definizioni di area di sosta e di area di sosta attrezzata per autocaravan). 1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti: «1-bis) Area di sosta: area o superficie priva di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan nelle condizioni previste dall'articolo 185; 1-ter) Area di sosta attrezzata: area o superficie dotata di impianti di smaltimento igienico-sanitari in cui è ammessa la permanenza di autocaravan nelle condizioni previste dall'articolo 185». Pag. 12 Art. 12.(Definizione di autocaravan). 1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dalla seguente: «m) autocaravan: veicoli autosufficienti dotati di servizi igienico-sanitari e impianti di raccolta delle acque reflue, nonché aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente». Art. 13.(Modifica all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). 1. Al comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «3,5 t» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «3,5 t con tolleranza fino al 15 per cento per autocaravan o per trasporto discontinuo di animali». Art. 14.(Agevolazioni per i portatori di handicap). 1. Le autocaravan sono considerate, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti portatori di handicap. 2. Le autocaravan di proprietà di soggetti portatori di handicap usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 3. I soggetti di cui al comma 2 possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 164, comma 1, lettera a), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. La tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni, non è dovuta se il proprietario dell'autocaravan è riconosciuto quale invalido civile, cieco civile o sordo, o se il veicolo risulta intestato al tutore o al genitore del soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo. 5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordo faccia parte del nucleo familiare del proprietario dell'autocaravan. Art. 15.(Aree di sosta e parcheggi). 1. I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio delle autocaravan, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. 2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni e i privati possono procedere secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni. 3. I comuni, ai sensi del comma 1, individuano altresì parcheggi, di idonea ampiezza, nei centri abitati e all'esterno dei centri storici, atti a consentire, previa apposita regolamentazione, la sosta delle autocaravan nonché quella dei mezzi di trasporto dei soggetti portatori di handicap. 4. I parcheggi di cui al comma 3 sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea o a richiesta abilitati al trasporto di soggetti portatori di handicap. Se son rose fioriranno; non è quanto Antonio Morelli, dimentico della data, per un attimo mi ha fatto sognare, ma se approvata nei termini proposti non sarebbe neanche da buttare. A voi come vi sembra? Ciao |
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#5
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Scusate per il doppio post sullo stesso argomento ma ne ho trovato una proposta di Legge anche al Senato; questa volta presentata da un senatore AN (l'altra era dell'Ulivo) che mi sembra perfettamente uguale. E' il DDL 1122. Se per una volta la smettono di fare i bambini dell'asilo e guardano alle esigenze della popolazione, forse qualcosa va in porto. Se non ci sentiamo più buona Pasqua a tutti!
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#6
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Citazione:
Ciao, Jana |
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