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Parcheggio roulotte
in area condominiale
Sentenza Cass. civ., sez. II, 26 settembre
1998, n. 9649
COMUNIONE E CONDOMINIO 1998
Parti comuni: in genere
Un'area esterna comune adibita a parcheggio dei veicoli dei condomini
può essere da costoro utilizzata per parcheggiarvi delle roulottes
(se nel regolamento condominiale non sono in proposito previsti
particolari divieti o limitazioni), trattandosi di un uso particolare
dalle cosa comune che non ne altera la destinazione e non limita
l'uso paritetico da parte degli altri condomini, per "pari uso"
dovendosi intendere non l'uso identico in concreto (atteso che
l'identità spaziale e temporale delle utilizzazioni concorrenti
comporterebbe il sostanziale divieto per ogni condomino di fare
qualsiasi uso particolare della cosa comune), bensì l'astratta
valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente
mantenuto fra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del
bene comune da parte dei partecipanti al condominio; ne consegue
che deve ritenersi nulla perchè lesiva del diritto di ciascun
condominio all'uso della cosa comune la delibera con la quale
l'assemblea, senza l'unanimità di tutti i partecipanti al condominio,
vieti il suddetto uso particolare (parcheggio di roulottes) delle
aree comuni.
Ente giudicante
Cass. civ., sez. II, 26 settembre 1998, n. 9649
Parti in causa
Cond. Bosco Verde c. Nussio e altro
Riviste
Mass., 1998
Rif. ai codici
CC art. 1102
CC art. 1117
CC art. 1138
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