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Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA P.S.
DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E
DELL'IMMIGRAZIONE
CIRCOLARE N.300/A/1/54622/103/8/2 Roma, 23 agosto 2002
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OGGETTO: Articolo 153 del D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni - Uso dei proiettori anabbaglianti
durante le ore diurne al di fuori di situazioni di scarsa visibilità
- Chiarimenti operativi sull'applicazione delle sanzioni per uso
improprio dei dispositivi.
Con l'entrata in vigore delle disposizioni correttive del Codice
della Strada, introdotte dal decreto legge 20 giugno 2002 n. 121,
come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168,
sono pervenuti numerosi quesiti in ordine alla possibilità
di utilizzare i proiettori anabbaglianti durante la marcia in
situazioni diverse da quelle espressamente richiamate dagli articoli
152 ed 153 dello stesso Codice; in particolare, dubbi interpretativi
sono emersi sulla possibilità di configurare l'impiego
dei proiettori anabbaglianti nei casi in cui non esiste un preciso
obbligo di tenerli accesi come un uso improprio dei dispositivi
di illuminazione sanzionato dal comma 11 dell'articolo 153 del
Codice della Strada.
Per fugare questi dubbi e garantire un indirizzo uniforme che
salvaguardi l'univocità di applicazione delle richiamate
norme e che tenga conto di un'interpretazione evolutiva delle
norme stesse, si ritiene necessario intervenire sull'argomento
fornendo i seguenti chiarimenti.
L'introduzione dell'obbligo di tenere accesi i proiettori anabbaglianti
di giorno, anche al di fuori di situazioni di scarsa visibilità,
durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali, ovvero, per ciclomotori e motocicli, in ogni condizione
di marcia, previsto dall'articolo 2 del citato decreto legge 20
giugno 2002, n. 121, ha modificato in modo significativo l'assetto
normativo della materia ed in particolare delle disposizioni degli
articoli 152 e 153 del Codice della Strada.
Le nuove norme, infatti, hanno introdotto nel nostro ordinamento
il principio secondo cui l'uso dei proiettori anabbaglianti di
giorno, in assenza di situazioni di scarsa visibilità,
contribuisce in modo significativo al miglioramento dei livelli
di sicurezza stradale.
Alla luce di questo principio, la norma del comma 11 dell'articolo
153 del Codice della Strada, deve essere riletta e diversamente
interpretata; infatti, prevedendo l'applicazione di una sanzione
amministrativa per chiunque fa un uso improprio dei dispositivi
di illuminazione visiva non intende più riferirsi a qualsiasi
utilizzazione che avvenga al di fuori dei casi indicati dagli
articoli 152 e 153 ma vuole limitarsi a punire solo quei casi
in cui l'utilizzazione stessa, non espressamente richiesta o vietata,
rappresenti motivo di reale pregiudizio per la sicurezza degli
utenti della strada.
Sulla base dell'interpretazione evolutiva richiamata, perciò,
l'utilizzo dei proiettori anabbaglianti di giorno, al di fuori
dei casi di scarsa visibilità o di quelli previsti dai
commi 1bis e 1ter dell'articolo 152, non essendo espressamente
vietato - come invece accade per i proiettori abbaglianti secondo
le disposizioni del comma 2 dell'articolo 153 - è da ritenersi
lecito perché costituisce misura supplementare di sicurezza
attiva per la circolazione.
L'accensione di tutti gli altri dispositivi luminosi, quali i
proiettori fendinebbia, le luci posteriori per nebbia o la segnalazione
luminosa di pericolo, non rientrando nell'ambito dell'interpretazione
evolutiva introdotta dalla citata norma del D.L. 121/2002, continua
ad essere, invece, vietata al di fuori dei casi espressamente
richiamati dall'articolo 153.
Le conclusioni esposte appaino altresì suffragate dal precedente
intervento correttivo operato con il D.L.vo 10.9.1993 n. 360,
il quale, modificando l'originaria formulazione del 2° comma
dell'articolo 153 del Nuovo Codice della Strada, aveva già
soppresso il divieto di utilizzo dei proiettori anabbaglianti
al di fuori dei casi espressamente indicati.
Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza,
sono pregati di estendere il contenuto della presente ai Comandi
ed agli Uffici di Polizia Municipale.
IL DIRETTORE CENTRALE Pansa
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