Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56
DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI
RICETTIVI ALL'APERTO
Art. 1 - Finalità.
1. Con la presente legge la Regione, in attuazione
degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina
i complessi ricettivi all'aperto e stabilisce i criteri per
la loro classificazione.
Art. 2 - Delega alle Province.
1. Le funzioni amministrative di cui alla presente
legge, ad esclusione di quelle espressamente riservate alla
Regione, sono delegate alle Province.
2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate
osservano le direttive e gli atti di programmazione, di indirizzo
e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo
55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza
in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
4. La Giunta regionale, in caso di inadempienza e previa
formale diffida al Presidente della Provincia, propone al Consiglio
la revoca della delega e l'affidamento in via straordinaria
e transitoria alla Regione.
Art. 3 - Definizioni e tipologie.
1. Ai fini della presente legge, sono considerati complessi
ricettivi all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi;
c) i campeggi-villaggio;
2. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti
al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate
per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti
sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico,
a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate
per la sosta ed il soggiorno di turisti di norma provvisti di
tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, camper od
altri mezzi mobili di pernottamento.
4. Sono campeggi-villaggio le strutture ricettive
aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate
su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti, di
norma sprovvisti di propri mezzi di pernottamento, in unità
abitative predisposte dal gestore con almeno il venticinque
per cento della propria capacità ricettiva in piazzole
riservate ai mezzi mobili di pernottamento.
5. Le strutture di cui al comma 1, possono assumere
la denominazione aggiuntiva di transito qualora si rivolgano
ad una clientela itinerante, consentendo la sosta anche per
frazioni di giornata e nel rispetto delle prescrizioni previste
dall'allegato E). Essi possono essere ubicati in prossimità
di snodi stradali, di città d'arte e di altre località
di interesse storico, culturale, archeologico, ambientale e
paesaggistico e possono essere anche abbinati ad attività
di stazione di servizio, di ristorazione, di ricettività
alberghiera, di parcheggio e di altre attività di servizio
generale ai viaggiatori.
6. Le strutture di cui al comma 1 possono assumere
la denominazione aggiuntiva di centro vacanze qualora siano
dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e
commerciali, così come definiti nell'allegato D).
7. Ogni altra occasionale breve sosta in forma campeggistica
in tende, caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili
di pernottamento, in forma singola o collettiva, al di fuori
dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, è
disciplinata dai regolamenti comunali, in carenza dei quali
sono consentite solo soste occasionali e non superiori a 12
ore.
8. Il campeggio mobile organizzato senza finalità
di lucro, è disciplinato dalla legge regionale 13 aprile
1995, n. 21.
Art. 4 - Realizzazione di complessi ricettivi.
1. La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo
all'aperto è soggetta a concessione edilizia ai sensi
dell'articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.
2. Le aree destinate a complessi ricettivi all'aperto
sono classificate Zone Territoriali Omogenee (ZTO) D3 conformemente
alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta
regionale n. 2705 del 24 maggio 1983 "Grafia e simbologia regionali
unificate".
3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione,
l'indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di
cui all'articolo 85 della legge regionale n. 61/1985, limitatamente
alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo,
è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.
4. L'area di insediamento di nuovi complessi ricettivi
di cui alla presente legge non può essere inferiore a
mq 5.000, ad eccezione dei campeggi di transito.
5. L'indice di fabbricabilità territoriale da
assegnare ai nuovi complessi per la realizzazione degli immobili
destinati a impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali
e ad alloggi in unità abitative, deve di norma essere
compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della
superficie totale lorda del complesso, esclusi i volumi necessari
alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici
e dei locali tecnici. Il rapporto di copertura territoriale
comunque deve essere contenuto entro il dieci per cento e l'altezza
dei fabbricati non deve superare i due piani fuori terra ed
un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle
unità abitative.
6. Non sono soggetti a concessione edilizia gli allestimenti
mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobilhome
o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno.
Gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili
in ogni momento.
Art. 5 - Procedure per la classificazione.
1. I complessi ricettivi all'aperto sono classificati
in base ai requisiti e alle caratteristiche possedute secondo
le prescrizioni di cui agli allegati A), B), C) D) e E), rispettivamente
da:
a) due a quattro stelle i villaggi turistici;
b) una a quattro stelle i campeggi e i campeggi-villaggio.
2. La Provincia competente per territorio provvede
alla classificazione dei complessi ricettivi su domanda degli
interessati.
3. La domanda di classificazione è presentata
alla Provincia e deve indicare:
a) le generalità del richiedente;
b) l'ubicazione, la tipologia del complesso e l'insegna;
c) la classificazione e la capacità ricettiva massima
che s'intende conseguire.
4. La domanda di classificazione è corredata
dalla seguente documentazione:
a) rilievo planimetrico dell'intero impianto, in scala sufficiente
da individuare tutte le caratteristiche distributive interne,
i vari servizi, le zone e le tipologie degli allestimenti per
il pernottamento ed il soggiorno, la viabilità e le altre
dotazioni di varia natura;
b) modulo di comunicazione delle attrezzature e servizi predisposto
e fornito dalla Provincia su modello regionale.
5. La classificazione è assegnata dalla Provincia,
a seguito di verifica, sulla base degli elementi denunciati
di cui ai commi 3 e 4, sentiti il Comune, l'Azienda di promozione
turistica competente per territorio e le associazioni territoriali
di categoria maggiormente rappresentative, che devono esprimersi
entro trenta giorni dalla relativa richiesta, altrimenti la
Provincia provvede, comunque, entro sessanta giorni dalla presentazione
della domanda.
6. La classificazione dei complessi ricettivi all'aperto
ha durata quinquennale e decorre dal 1deg. gennaio. Per le nuove
strutture la classificazione ha validità dal momento
dell'attribuzione e per la frazione di quinquennio rimanente.
7. Qualora durante il quinquennio un complesso ricettivo
venga a possedere requisiti diversi da quelli previsti per la
classificazione attribuita, la Provincia procede, d'ufficio
o su domanda, alla revisione della classificazione.
8. Entro il mese di aprile dell'ultimo anno di ogni
quinquennio il titolare dell'autorizzazione all'esercizio del
complesso ricettivo riceve dalla Provincia copia della denuncia
delle attrezzature e servizi, da restituire entro il mese di
giugno con la conferma o la modifica dei dati in essa contenuti.
La dichiarazione del titolare di non intervenuta modificazione
delle caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 4, sostituisce
la documentazione ivi prevista. L'Amministrazione provinciale
provvede alla classificazione entro il 30 settembre dell'ultimo
anno del quinquennio in corso.
9. I provvedimenti di classificazione dei complessi
ricettivi all'aperto sono notificati agli interessati e comunicati
alla Giunta regionale, all'Azienda di promozione turistica e
al Comune competenti per territorio.
10. Avverso il provvedimento di classificazione è
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
della notifica, al Presidente della Giunta regionale che decide
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla sua presentazione.
Art. 6 - Denominazione.
1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva
è approvata dalla Provincia. Essa deve evitare omonimie
nell'ambito del medesimo territorio comunale.
2. In alternativa alla dizione campeggio, può
essere usata quella di camping.
3. Le strutture ricettive esistenti all'entrata in
vigore della presente legge mantengono la propria denominazione.
Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio.
1. L'autorizzazione all'esercizio di un complesso ricettivo
è rilasciata dal Comune competente per territorio.
2. La domanda deve indicare:
a) le generalità del richiedente e del responsabile
della conduzione del complesso ricettivo;
b) la denominazione del complesso, gli estremi della classificazione
e l'esatta ubicazione;
c) l'autocertificazione relativa all'iscrizione alla sezione
speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno
1971, n. 426 da parte del responsabile della conduzione del
complesso.
3. Il rilascio dell'autorizzazione va comunicato alla
Provincia, all'Azienda di promozione turistica competente per
territorio e alla Regione.
Art. 8 - Periodi di apertura.
1. Le strutture ricettive possono avere apertura al
pubblico annuale o stagionale. L'apertura è annuale quando
le strutture sono aperte per l'intero arco dell'anno. L'apertura
è stagionale quando le strutture sono aperte per una
durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.
2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono
altresì essere aperte per ulteriori periodi temporanei
nello stesso arco dell'anno, senza limite minimo di durata e
per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.
3. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono
essere comunicati alla Provincia, congiuntamente alla comunicazione
delle attrezzature e dei prezzi prevista all'articolo 14, al
Comune e all'Azienda di promozione turistica competenti per
territorio.
Art. 9 - Sospensione e cessazione dell'attività.
1. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono
chiudere per ferie per un massimo di novanta giorni, distribuiti
in uno o più periodi nell'anno solare, previa comunicazione
al Comune, alla Provincia e all'Azienda di promozione turistica
competente.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, la chiusura delle
strutture ricettive, ad apertura annuale o stagionale, è
autorizzata dal Comune, su motivata richiesta per un periodo
non superiore a sei mesi e nel caso di ristrutturazione del
complesso per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di
altri dodici, per accertate gravi circostanze.
3. La chiusura temporanea delle strutture, fuori dei
casi previsti ai commi 1 e 2, determina l'applicazione della
sanzione amministrativa prevista dal comma 6 dell'articolo 18.
La chiusura superiore a dodici mesi provoca altresì la
revoca della autorizzazione, pur permanendo il vincolo di destinazione
turistica previsto dall'articolo 19.
4. La chiusura per cessazione dell'attività,
prima della scadenza del periodo di apertura disciplinato dall'articolo
8, va comunicata al Comune, alla Provincia e all'Azienda di
promozione turistica, almeno tre mesi prima della data di cessazione,
salvo cause imprevedibili e di forza maggiore per le quali viene
data comunicazione immediatamente dopo l'evento.
5. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi
previsti e quando, comunque, l'attività del complesso
sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta,
o abbia dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative,
il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura
ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a
seguito di diffida, non venga ottemperato entro trenta giorni
alle prescrizioni previste.
6. L'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva
è revocata dal Comune:
a) qualora la chiusura di cui al comma 3 abbia durata superiore
a dodici mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività
di cui al comma 4;
b) qualora il titolare dell'autorizzazione, alla scadenza della
sospensione di cui al comma 5, non abbia ottemperato alle prescrizioni
ivi previste;
c) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla
legge per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle
strutture ricettive;
d) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del Testo Unico
delle leggi di Pubblica Sicurezza;
e) in caso di comportamento recidivo, di cui al comma 7 dell'articolo
18.
7. Ogni provvedimento relativo all'autorizzazione è
comunicato dal Comune alla Regione, alla Provincia e all'Azienda
di promozione turistica competente per territorio.
Art. 10 - Gestione e responsabilità.
1. Il titolare dell'autorizzazione del complesso ricettivo
all'aperto è responsabile dell'osservanza della presente
legge e risponde del pagamento delle sanzioni amministrative.
Art. 11 - Sorveglianza ed assicurazione.
1. I complessi ricettivi all'aperto, durante i periodi
di apertura, assicurano la sorveglianza continua del complesso.
2. Nei medesimi periodi deve essere assicurata nelle
24 ore, la presenza all'interno del complesso almeno del responsabile
o di un addetto.
3. I titolari dei complessi ricettivi all'aperto sono
tenuti ad assicurarsi per i rischi di responsabilità
civile a favore dei clienti.
Art. 12 - Rilevamento statistico delle presenze.
1. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti
a comunicare all'Azienda di promozione turistica competente
per territorio, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni
statistiche secondo le disposizioni ISTAT.
Art. 13 - Attività commerciali.
1. Per le attività di vendita di merci, di somministrazione
di alimenti e bevande ed altri servizi complementari all'interno
dei complessi ricettivi di cui alla presente legge si applicano
le disposizioni dell'articolo 28 del DM 4 agosto 1988, n. 375.
Art. 14 - Disciplina dei prezzi.
1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 i titolari
dei complessi ricettivi all'aperto, di cui all'articolo 3, comunicano
alla Provincia competente i prezzi minimi e massimi che intendono
praticare per giornata, o per frazione di giornata nel caso
di campeggi di transito, nel modo seguente:
a) tariffa persona, quando sia indifferenziata l'età
o, in caso diverso, tariffa adulti e tariffa bambini, specificando,
per quest'ultima, il limite di età per la sua applicazione;
b) tariffa piazzola e tariffa unità abitativa;
c) orario di scadenza giornaliera delle suddette tariffe.
2. Le tariffe sono comprensive di IVA; quelle di cui
alla lettera b), del comma 1, possono essere differenziate nell'ambito
dello stesso complesso ricettivo, sulla base delle dotazioni
delle piazzole e delle unità abitative e non possono
essere comprensive delle tariffe di cui alla lettera a) del
medesimo comma. I costi di energia elettrica possono essere
scorporati dalle tariffe di cui alla lettera b) e addebitati
a parte solo qualora sia installato il contatore e la potenza
usufruibile sia superiore a 1000 watt.
3. La comunicazione, di cui al comma 1, redatta su
modello regionale fornito dalla Provincia, concernente anche
le attrezzature, deve essere inviata entro il 1deg. ottobre
di ogni anno con validità dal 1deg. gennaio dell'anno
successivo, ad eccezione delle zone montane per le quali i prezzi
comunicati entro il 1deg. ottobre hanno validità dal
1deg. novembre dello stesso anno. È consentita una ulteriore
comunicazione entro il 1deg. marzo dell'anno successivo per
la variazione di prezzi e servizi che si intendono applicare
e fornire a valere dal 1deg. giugno dello stesso anno.
4. La Provincia, nei trenta giorni successivi alla
scadenza dei termini di cui al comma 1, provvede alla vidimazione
delle comunicazioni pervenute. Copia è inviata alla Regione
e all'ENIT.
5. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi
minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come
prezzi unici.
6. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini
previsti comporta l'impossibilità di applicare prezzi
superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione,
e l'applicazione della sanzione prevista al comma 8 dell'articolo
18.
7. Per i nuovi complessi ricettivi o in caso di subingresso,
la comunicazione è effettuata contestualmente all'ottenimento
dell'autorizzazione all'esercizio.
Art. 15 - Pubblicità dei prezzi.
1. É fatto obbligo di esporre in un apposito
riquadro, in modo visibile al pubblico, nella zona di ricevimento
degli ospiti:
a) una tabella contenente i seguenti dati:
1) la denominazione del complesso ricettivo;
2) la capacità ricettiva massima;
3) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati;
4) i periodi di apertura del complesso;
5) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami
ed i termini previsti dalla presente normativa;
b) il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla
Regione, con la classificazione assegnata;
c) l'indicazione del responsabile in servizio;
d) la copia del listino prezzi in vigore;
e) il regolamento del complesso.
2. É fatto altresì obbligo di esporre
in modo visibile al pubblico all'interno del complesso ricettivo
l'atto autorizzativo di cui all'articolo 7.
3. É fatto obbligo di tenere esposto in ogni
unità abitativa un cartellino contenente i seguenti dati:
a) la denominazione dell'esercizio;
b) la classificazione ottenuta;
c) il numero assegnato all'unità abitativa;
d) il numero dei letti autorizzati;
e) il prezzo giornaliero dell'unità abitativa;
f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera l'unità
abitativa, ai sensi dell'articolo 14.
4. É fatto altresì obbligo di esporre
in ogni unità abitativa un apposito cartello indicante
il percorso di emergenza antincendio. Sono escluse da tale obbligo
le unità abitative con accesso autonomo dall'esterno
e poste al piano terra.
5. La tabella di cui alla lettera a) del comma 1 e
il cartellino di cui al comma 3, sono forniti dalle Province
su modello regionale.
Art. 16 - Reclami e vigilanza.
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente
legge è esercitata dalla Provincia che può esperire
accertamenti, anche in collaborazione con dipendenti della Regione.
2. Gli ospiti dei complessi ricettivi, cui siano stati
richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta
tabella o che abbiano riscontrato carenze nella gestione o nelle
strutture, possono presentare documentato reclamo al Presidente
della Provincia entro trenta giorni dall'evento.
3. Il Presidente della Provincia, entro trenta giorni
dal ricevimento, informa del reclamo il titolare del complesso
ricettivo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
assegnando trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni.
Il Presidente si pronuncia sul reclamo stesso entro i successivi
trenta giorni.
4. Qualora il reclamo risulti fondato, il Presidente
della Provincia comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, al reclamante e al titolare, il prezzo che poteva
essere praticato e i servizi che dovevano essere forniti, dando
corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione
amministrativa prevista all'articolo 18, comma 9.
5. Se il reclamo è accolto e riguarda l'applicazione
di tariffe, il titolare, oltre al pagamento della sanzione amministrativa,
è tenuto a rimborsare all'ospite, entro quindici giorni
dalla comunicazione di cui al comma 4, l'importo pagato in eccedenza,
dandone contemporaneamente comunicazione alla Provincia.
6. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione
e nelle strutture, fermo restando quanto previsto dal precedente
comma 4, il Presidente della Provincia ne dà comunicazione
alle autorità competenti.
Art. 17 - Marchio di qualità.
1. La Regione, al fine di stimolare il processo di
crescita e di riqualificazione dell'offerta turistica e del
patrimonio ricettivo e di mantenere, nonché migliorare,
la capacità di attrarre e competere attraverso proposte
di mercato chiare e affidabili, promuove l'introduzione di metodologie
e strumenti finalizzati a rappresentare ed assicurare la qualità.
2. A tali scopi la Giunta regionale, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede
alla nomina di una Commissione che ha il compito, entro i successivi
sei mesi:
a) di individuare e definire criteri, modalità e strumenti
ritenuti più idonei per i marchi e la certificazione
di qualità nonché marchi di prodotto, guide ed
altre iniziative di mercato;
b) di ricercare e proporre adeguate forme di sostegno ed incentivo,
anche economico, per la nascita e lo sviluppo di tale processo
di qualificazione dell'offerta da recepire e adottare con successivi
provvedimenti della Giunta regionale sentita la competente Commissione
consiliare.
3. La Commissione di cui al comma 2 è composta
da:
a) l'assessore al turismo, o un suo delegato, che la presiede;
b) un dirigente regionale della Direzione turismo;
c) un esperto in gestione di impresa, nominato dall'Università
degli studi di Venezia;
d) un esperto in gestione di impresa, concordato tra le associazioni
degli operatori delle strutture ricettive all'aria aperta più
rappresentative a livello regionale;
e) un esperto in gestione di impresa, concordato tra le associazioni
per la difesa dei consumatori e degli utenti più rappresentative
a livello regionale di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985,
n. 3.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un
dipendente regionale della Direzione Turismo.
Art. 18 - Sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Chiunque esercita una attività ricettiva
di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza
aver ottenuto l'autorizzazione, di cui all'articolo 7, è
soggetto a sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire
10 milioni e all'immediata chiusura dell'esercizio.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di
classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire
500 mila a lire 3 milioni, fermo restando quanto previsto dai
commi 5 e 6 dell'articolo 9.
3. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione
all'esercizio di cui al comma 2 dell'articolo 15, comporta la
sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 2 milioni.
4. La mancata esposizione, all'esterno e all'interno
della struttura ricettiva in modo visibile, della tabella e
del cartellino di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 15 comporta
la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.
5. La mancata esposizione, in ogni unità abitativa,
dell'apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio
di cui al comma 4 dell'articolo 15, comporta la sanzione amministrativa
da lire 100 mila a lire 500 mila.
6. L'inosservanza dei periodi di apertura regolarmente
comunicati, di cui all'articolo 8, o la chiusura della struttura
ricettiva nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 3, comporta
una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 2 milioni,
per un periodo fino a tre giorni di chiusura, e da lire 100
mila a lire 300 mila per ogni ulteriore giorno, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.
7. Chiunque attribuisca al proprio esercizio con qualsiasi
mezzo pubblicitario, un'attrezzatura non corrispondente a quella
autorizzata o una denominazione o una classificazione diversa
da quella approvata, è soggetto a sanzione amministrativa
da lire 100 mila a lire 1 milione, fermo quanto previsto dall'articolo
9, comma 6 in caso di recidività.
8. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione
nei termini di cui all'articolo 14, comma 1, comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione.
9. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati,
è soggetta alla sanzione amministrativa da lire 500 mila
a lire 3 milioni.
10. L'accoglienza di un numero di persone superiore
alla capacità ricettiva massima autorizzata, per più
di due giorni, è soggetta a una sanzione amministrativa
da lire 100 mila a lire 200 mila per ogni persona in più.
11. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6 e 10 sono
comminate dal Comune e le somme introitate sono trattenute dallo
stesso.
12. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8 e 9 sono
comminate dalla Provincia e le somme introitate sono trattenute
dalla stessa.
Art. 19 - Disciplina dei complessi esistenti e vincolo di destinazione
turistica.
1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1983,
n. 217, i complessi ricettivi all'aperto esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti a vincolo
destinazione turistica ricettiva dalla medesima data.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge i Comuni provvedono ad adeguare i propri
strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia
dei complessi ricettivi esistenti e, ove occorra, con la individuazione
delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi,
in relazione alle indicazioni della programmazione regionale
e provinciale. In sede di formazione di detta variante, al solo
scopo di adeguare i complessi ai requisiti minimi previsti dalla
classificazione richiesta, con il mantenimento del numero delle
unità abitative e delle piazzole in esercizio, i complessi
esistenti hanno diritto a conseguire un ampliamento delle aree
già in uso con altre aree, ad esse adiacenti, nella misura
massima del venti per cento della superficie in uso.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che
sia stata data attuazione alle disposizioni in esso contenute,
non possono essere né adottati né approvati strumenti
urbanistici comunali che non prevedano l'attuazione di dette
disposizioni.
4. Per le strutture destinate all'attività ricettiva
successivamente alla entrata in vigore della presente legge,
il vincolo sorge dalla data del rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio.
5. La rimozione del vincolo di destinazione prevista
dal quinto comma dell'articolo 8 della legge n. 217/1983 è
autorizzata dal Comune, previa restituzione di contributi ed
agevolazioni pubbliche eventualmente percepite e opportunamente
rivalutate, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del
finanziamento stesso. Le conseguenti modifiche della destinazione
d'uso dei complessi ricettivi devono rispettare la vigente disciplina
urbanistica.
Art. 20 - Abrogazione.
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 3 luglio 1984, n. 31;
b) la legge regionale 3 settembre 1987, n. 45;
c) la legge regionale 10 giugno 1991, n. 13;
d) l'articolo 63 della legge regionale 12 settembre 1997, n.
37.
Art. 21 - Disposizioni transitorie.
1. La Provincia, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, provvede alla nuova classificazione dei
complessi ricettivi all'aperto, valevole per il quinquennio
2000-2004.
2. I titolari dei complessi ricettivi all'aperto sono
tenuti a denunciare su modelli regionali forniti dalle Province,
entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari
per la classificazione.
3. I complessi esistenti, che difettano di alcuni requisiti
per ottenere la nuova classificazione, possono mantenere provvisoriamente
e per il periodo massimo relativo al primo quinquennio la precedente
classificazione e capacità ricettiva, a condizione che
entro tale periodo provvedano a dotarsi dei requisiti mancanti.
Trascorso inutilmente tale termine la Provincia provvede alla
nuova classificazione ai sensi della presente legge.
Art. 22 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge, si fa fronte con lo stanziamento annualmente determinato
dalla legge di bilancio del capitolo n. 3002, denominato "Spese
per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione
ed i rimborsi spese".
2. Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni
amministrative delegate alle Province, si fa fronte con lo stanziamento
di cui al capitolo n. 4100, denominato "Fondo per il finanziamento
delle funzioni amministrative delegate alle Province", iscritto
nello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente
esercizio e degli esercizi successivi.
Art. 23 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai
sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
ALLEGATO A)
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Prescrizioni minime comuni ai complessi ricettivi
all'aperto:
a) posizione in località non inquinata da polveri o
fumi;
b) viabilità veicolare interna e di accesso realizzata
in modo da non dare origine a sollevamento di polvere e da permettere
il deflusso delle acque meteoriche;
c) viabilità pedonale interna atta ad assicurare comodo
e diretto accesso ai servizi, negozi e attrezzature complementari;
d) delimitazione dell'intero perimetro del complesso con recinzione
e accessi e varchi chiudibili con demarcazioni od ostacoli naturali
non facilmente superabili;
e) servizio di ricevimento e accettazione in locale apposito,
all'ingresso del complesso;
f) riscaldamento in tutti i locali d'uso comune, nei complessi
ad attivazione invernale;
g) parcheggio auto riservato alle piazzole e alle unità
abitative sprovviste di parcheggio proprio, con capacità
pari alle stesse;
h) parcheggio auto esterno e separato dall'area ricettiva del
complesso, situato nelle immediate vicinanze dell'entrata, con
capacità auto pari al cinque per cento degli equipaggi
ospitati;
i) illuminazione dei varchi e accessi, dei parcheggi, dei servizi
igienici e relativi percorsi di accesso, tale da favorire sia
la sicurezza che la fruibilità notturna;
j) distanza non superiore a metri 200 dei gruppi di servizi
igienico-sanitari comuni, dalle piazzole e dalle unita abitative
sprovviste di servizi propri.
2. Definizioni e rispettive prescrizioni:
a) equipaggio: gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo
di una singola piazzola o unità abitativa e utilizzano
in comune la propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio corrisponde
di norma una tenda, una caravan, un camper o una unità
abitativa;
b) piazzola (o posto equipaggio): area attrezzata riservata
all'uso esclusivo di un equipaggio. Le piazzole devono essere
chiaramente individuabili con segnali quali paletti, staccionate,
siepi, alberi o altri mezzi idonei. Le attrezzature installate
dagli ospiti sulla piazzola devono essere assolutamente mobili.
Sulla piazzola non è consentita l'installazione, da parte
dell'ospite, di teloni o coperture di qualsiasi natura. É
consentita l'installazione di pre-ingressi per i mezzi mobili
di pernottamento, in materiali rigidi e comunque smontabili
e trasportabili, che non possono superare i mq 8 di superficie
coperta chiusa e di mq 3 di superficie aperta, per un massimo
di mq 11 di superficie coperta totale, compreso lo sporto del
tetto. I mezzi mobili di pernottamento possono dotarsi di apposite
coperture supplementari purché le stesse siano esclusivamente
appoggiate sul tetto del mezzo e non sporgano dalla sagoma del
mezzo stesso;
c) unità abitative: sono alloggi fissi e mobili predisposti
dal gestore per turisti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento.
Le unità abitative fisse di nuova realizzazione devono
essere dotate di:
1) zona giorno/pranzo con cottura non inferiore a mq 12;
2) camera/e da letto ciascuna non inferiore a mq 8;
3) terrazza/veranda posta sul lato giorno non inferiore a mq
8;
4) area esterna scoperta riservata di superficie non inferiore
al doppio della superficie coperta compresa la terrazza/veranda;
5) posto auto di almeno mq 10.
Qualora l'unità abitativa sia dotata di locale bagno,
esso deve avere una superficie non inferiore a mq 3. Le unità
abitative sono realizzate su due piani al massimo, con sistemi
tradizionali o di fabbricazione leggera, compatibilmente con
le norme di impatto ambientale delle rispettive aree di appartenenza
territoriale. La superficie interna netta di calpestio non deve
essere inferiore a mq 28 e superiore a mq 40;
d) densità ricettiva: esprime il limite massimo di affollamento
di ospiti in rapporto alla superficie totale lorda del complesso
ricettivo escluse le sole superfici impraticabili;
e) capacità ricettiva massima (CRM): capacità
ricettiva massima consentita espressa in persone per giorno.
La CRM viene determinata dalla somma del numero massimo di persone
ospitabili in base alle installazioni igienico sanitarie comuni
e del numero totale di persone ospitabili nelle unità
abitative dotate di servizi igienico-sanitari riservati. La
capacità ricettiva così definita deve comunque
essere uguale o inferiore al limite imposto dalla densità
ricettiva;
f) installazioni igienico-sanitarie comuni: sono costitute
da un complesso di locali destinati a servizi igienico-sanitari
uomo e donna e al lavaggio di stoviglie e biancheria;
g) servizi igienico-sanitari riservati al singolo equipaggio:
sono costituiti da un camerino comprendente almeno un WC, una
doccia, un lavabo;
h) camerino-bagno chiuso: locale chiudibile, all'interno delle
installazioni igienico sanitarie comuni, dotato al minimo di
lavabo;
i) servizio igienico per disabili: camerino completo di lavabo,
WC e doccia, con dimensioni e caratteristiche degli accessori
conformi alle vigenti norme in materia;
j) vuotatoio: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi
di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento
collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente
e manichetta flessibile;
k) baby room: camerino attrezzato per l'igiene dei bambini,
dotato di sanitari (WC, vasca, lavabo) di dimensioni ridotte
e posti ad altezza adeguata;
l) nursery room: camerino-bagno singolo attrezzato per l'igiene
dei neonati;
m) responsabile in servizio (manager on duty): si intende il
titolare o persona da lui incaricata con mansioni di responsabilità
al quale il cliente può rivolgersi per ogni sua necessità;
n) divisa: elemento od insieme di elementi uniformi dell'abbigliamento
che consentono l'immediato riconoscimento del personale del
complesso ricettivo;
o) camper service: piazzola attrezzata igienicamente atta allo
scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili
di pernottamento, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta
flessibile.
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