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Capo I PRINCIPI, COMPETENZE E
STRUTTURE
Art. 1. (Princìpi)
1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali e gli strumenti
della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della
Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. La Repubblica: a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo
sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale
e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona
e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi; b)
favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale,
regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale
delle aree depresse; c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni
culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico
sostenibile; d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico
con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare
la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi; e) promuove
azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione
dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento
ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con
ridotte capacità motorie e sensoriali; f) tutela i singoli soggetti che
accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione
professionale degli addetti; g) valorizza il ruolo delle comunità locali,
nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e
delle associazioni pro loco; h) sostiene l'uso strategico degli spazi
rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto
di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale; i) promuove
la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del
fenomeno turistico; l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati
mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti
territoriali.
3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui
alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
Art. 2. (Competenze)
1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà
di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti
territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali
ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica;
riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e
lo sviluppo dell'offerta turistica.
2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria
alberghiera sulla base dei princìpi di cui all'articolo 1 della presente
legge.
3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo,
fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo
11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i
fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale
degli interventi statali connessi al turismo, nonchè l'indirizzo e il
coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo
rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio
dell'Unione europea in materia di turismo.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo
44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto,
i princìpi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici
e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine
di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori,
delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce: a) le terminologie
omogenee e lo standard minimo dei servizi di informazione e di accoglienza
ai turisti; b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche
operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;
c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale
delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di standard
omogenei ed uniformi; d) gli standard minimi di qualità delle camere di
albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere
e delle strutture ricettive in generale; e) gli standard minimi di qualità
dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi
alla classificazione delle strutture ricettive; f) per le agenzie di viaggio,
le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similare, il
livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in
relazione ad analoghi standard utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;
g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale
delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili
omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità
emergenti nel settore; h) i requisiti e gli standard minimi delle attività
ricettive gestite senza scopo di lucro; i) i requisiti e gli standard
minimi delle attività di accoglienza non convenzionale; l) i criteri direttivi
di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività
turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei
relativi canoni, nonchè di durata delle concessioni, al fine di garantire
termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività
imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;
m) gli standard minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che
operano nel settore del turismo nautico; n) i criteri uniformi per l'espletamento
degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.
5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi
relativi: a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico
di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione
economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare
riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari; b) agli indirizzi generali
per la promozione turistica dell'Italia all'estero; c) alle azioni dirette
allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo
5, nonchè dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture
integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione
dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti
locali interessati; d) agli indirizzi e alle azioni diretti allo sviluppo
di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi
da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili; e) agli indirizzi
per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista
di cui all'articolo 4; f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche
di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo
turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.
6. Nel rispetto dei princìpi di completezza ed integralità delle modalità
attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa,
di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali,
ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui al comma 4, dà attuazione ai princìpi e agli obiettivi stabiliti
dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma
4.
7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili,
in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni
contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente
i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla
data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione
delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma
6.
8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma
4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti
da tali disposizioni sono ridotti alla metà.
Art. 3. (Conferenza nazionale del turismo)
1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del
Consiglio dei ministri indìce almeno ogni due anni la Conferenza, che
è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati
per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle
province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani
(UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle
altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori,
del turismo sociale, delle associazioni pro loco, delle associazioni senza
scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste
e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime
orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente
le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione
delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche
e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto
tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi
di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire
100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito
degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
Art. 4. (Promozione dei diritti del turista)
1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le
organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonchè
le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene: a) informazioni
sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi,
ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata,
sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione
per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;
b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di
godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva,
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994; c) notizie sui
sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica; d) informazioni
sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma; e) informazioni
sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di
viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici; f)
informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle
norme valutarie e doganali; g) informazioni sui sistemi di tutela dei
diritti e per contattare le relative competenti associazioni; h) informazioni
sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico
ed artistico nazionale e dei beni culturali; i) informazioni concernenti
gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione
che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità
del sistema turistico.
2. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1 del
presente articolo, al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, di
attuazione della direttiva 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
"d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera,
o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico-ricettivo,
su cui verte il diritto oggetto del contratto"; b) l'articolo 7 è sostituito
dal seguente: "Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore
non avente la forma giuridica di società di capitali ovvero con un capitale
sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale
e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione
bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria
o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso
di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori. 3. Delle fidejussioni
deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità. 4. Le garanzie
di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva
escussione del venditore". 3. Le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo
2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono
le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie
tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura
di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di
conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche,
di avvalersi delle associazioni dei consumatori.
Art. 5. (Sistemi turistici locali)
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei
o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni
diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali
e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura
e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche
singole o associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono
i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti
funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione
dell'offerta turistica, nonchè con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire
l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio
e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del
titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti
dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità
e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici
locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o
associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità: a) sostenere
attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche,
anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione; b) attuare interventi
intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta
turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località
ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi; c) sostenere l'innovazione
tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti,
con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al
turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a); d) sostenere la riqualificazione
delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative
di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi
turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità,
di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotto, nonchè
alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale; e) promuovere
il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione
della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate
dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese,
di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede
agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali
per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri
e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli
incentivi alle imprese.
6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo
sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli
di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale
da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro
dei residenti.
Art. 6. (Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito,
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi
di cui all'articolo 5.
2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano
le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità
di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce
tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante
30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi
annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata.
A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono,
sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate,
piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta
turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici
locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi
propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed
eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.
Capo II IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 7. (Imprese turistiche e attività professionali)
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche,
organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione
e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari,
di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti
parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta
turistica.
2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma
1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).
3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre
1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce
condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le
agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici
di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così
come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed
in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.
5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi
di promozione dell'attività turistica, nonchè servizi di assistenza, accoglienza,
accompagnamento e guida dei turisti.
6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma
5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto
il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti
ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).
7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti
ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi
e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità,
previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione
che posseggano i requisiti richiesti, nonchè previo accertamento, per
gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti
dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata
in vigore della presente legge.
9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative,
culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività
di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche
se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate
fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le
predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva
con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre
1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte
concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente
i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione
del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce
meno abbienti della popolazione, nonchè le associazioni pro loco, sono
ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai
benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni,
relativamente ai propri fini istituzionali.
Capo III SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL PRESTITO
E IL RISPARMIO TURISTICO
Art. 8. (Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773)
1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente: "Art. 109. - 1. I gestori di esercizi alberghieri
e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio
in tende, roulotte, nonchè i proprietari o gestori di case e di appartamenti
per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di
accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi
in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma,
possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità
o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme
vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto
o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza
di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.
3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori,
sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle
generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale
scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta
dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione
può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari,
e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui
al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica
sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di
copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.
In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione
inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti
i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici
o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'interno".
Art. 9. (Semplificazioni)
1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono
soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui
territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita
ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la
somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro
ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione
di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita
altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico
e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate,
nonchè ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature
e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente
disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui
all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono
essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza,
nonchè di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore
agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione
al sindaco.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco: a) qualora
il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità,
non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio
della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a
dodici mesi; b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più
iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7; c) qualora, accertato
il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti
per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni
e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria,
nonchè a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il
titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente
articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.
5. Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. Entro cinque giorni dalla
ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui
al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività
condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle
prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente
ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non
superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo
che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità
o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni
dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine
di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni
ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative".
6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni
e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano
ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione
degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia
di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli.
Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano
le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre
ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche,
attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del
procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991,
n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli
23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo
regolamento attuativo.
Art. 10. (Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico)
1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito
denominato "Fondo", al quale affluiscono: a) risparmi costituiti da individui,
imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni
non-profit, banche, società finanziarie; b) risorse derivanti da finanziamenti,
donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.
2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il
risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto
di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati
nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente
finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale
e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da
concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno
inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative
a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo
scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a
livello nazionale dalle associazioni non-profit, dalle associazioni delle
imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa
intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a
stabilire: a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione
del Fondo; b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati; c)
i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni; d) le modalità di
utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi
di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.
4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma
1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue
nel triennio 2000- 2002. 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si
fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Capo IV ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 11. (Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.
2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
3. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo
regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9
della presente legge.
4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita
dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:
a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9; b) l'articolo 3, comma 1, lettere
a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo; c) l'articolo
10, comma 14; d) l'articolo 11; e) l'articolo 12.
6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della
presente legge.
7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento
al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4,
della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici
e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del
regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203,
come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997,
n. 266.
8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione
le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità
turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina
recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2,
comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale
di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.
Art. 12. (Copertura finanziaria)
1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata
la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000, di lire 80 miliardi per
l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi
a decorrere dall'anno 2003.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di
cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
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