L. n. 449/97 art.
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Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap
1. All'articolo 13 bis, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e
per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza
e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, si assumono integralmente.
Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati
nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in
serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati
alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purchè prescritto dalla commissione medica locale
di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un
periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico
registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo
sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento
a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo
sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa
massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto
l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente,
di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali
costanti e di pari importo".
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di
cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano
a carico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della
legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni
di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, nonchè di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma
1, lettera a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata
fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina,
e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel, anche
prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti
di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle
prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche
non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori
e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei
confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi
sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono
risultare dalla carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per
oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi
1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di
trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale
di trascrizione e dell'imposta di registro. |