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Secondo quanto stabilito dall’art. 423 del Codice della Navigazione, al primo comma, “il risarcimento dovuto dal vettore non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila (limite così elevato dalla legge 16 aprile 1954, n. 202) o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all’imbarco”.
Quindi, in parole povere, se il veicolo trasportato su una nave subisce dei danni, fino alla distruzione completa, la compagnia di navigazione risarcisce la stratosferica somma di lire 200.000, ovvero 103 euro!
La Corte Costituzionale però, nella sentenza n. 71 del 2003, afferma “la legge prevede la facoltà dell’utente di dichiarare il valore della merce trasportata, l’operatività del limite (di responsabilità del vettore marittimo) è rimessa ad una scelta unilaterale dell’utente stesso alla quale il vettore deve conformarsi”.
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