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DECRETO DIRIGENZIALE DEL 18/3/2004, n. 1130
Oggetto: approvazione del documentatore
fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da
semaforo denominato Photored F17A
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E
PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
Terrestre Prot. n° 1130
VISTO il D.D. n.430,in data 27 gennaio 2000, con il quale è stato approvato
il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni
regolate da semaforo denominato “Photored F17A”, della ditta Italtraff
s.r.l., con sede in Zona Industriale-Manduria (Taranto);
VISTO l’art.201 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992,n.285, Nuovo Codice
della Strada, come modificato dal decreto legge 27 giugno
2003,n.151,convertito con legge 1° agosto 2003,n.214, che regolamenta le
modalità di notifica delle violazioni;
VISTI in particolare il comma 1 bis del citato art.201, che elenca i casi in
cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione,e tra questi
l’attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce
rossa; e il comma 1 ter che prevede che per tale circostanza non è necessaria
la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante
rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate;
VISTO il voto n. 21/2004, reso nell’adunanza del 18 febbraio 2004, con il
quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso
parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di
infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere
determinate condizioni;
CONSIDERATO che le condizioni evidenziate nel citato voto sono le
seguenti:l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione
protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita
documentazione fotografica in cui sia visibile,oltre alla panoramica
dell’intersezione controllata,la lanterna semaforica che regola
l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione;
devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno
all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il
veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione
controllata; l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere
individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio
sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche
dell’intersezione,l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni
fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località
dell’infrazione,la data e l’ora; è necessario inoltre che nei fotogrammi
appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure
l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo
un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso;
CONSIDERATO che la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ,
con il voto n.21/2004, ha espresso parere che il dispositivo denominato
“Photored F17A” risulta coerente con le condizioni indicate, per cui lo si
ritiene idoneo anche al funzionamento senza la presenza degli organi di
polizia;
DECRETA
Art.1.
E’ confermata l’approvazione del documentatore fotografico di infrazioni
commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo denominato
“Photored F17A”, della ditta Italtraff s.r.l., con sede in Zona
Industriale - Manduria (Taranto).
Art.2.
Il dispositivo denominato “Photored F17A” , senza necessità di modifiche
od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all’operatore di polizia
presente sul posto, ovvero in modalità automatica, senza la presenza
dell’organo di polizia, quando ricorrono le seguenti condizioni:
l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non
manomettibile o facilmente oscurabile;
è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla
panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola
l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione;
sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno
all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il
veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione
controllata;
l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato in funzione della
velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in
funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione,
l’intervallo temporale fra i due scatti;in ogni fotogramma figura in
sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora;
l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo
prefissato dall’inizio del segnale rosso;
Art.3.
Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al
semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed
eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a
supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La
documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque
anni.
Roma, 18 marzo 2004
Il Direttore Generale
(Ing. Sergio DONDOLINI)
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