CIRCOLAZIONE STRADALE
Sosta e parcheggio
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Sanzione amministrativa in genere
Riferimenti Normativi
DLT 30/04/1992 n.285 Art.6
DLT 30/04/1992 n.285 Art.7
Strade - Sindaco - Poteri
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 1° CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- dr. Vincenzo Carbone Presidente
- dr. Giovanni Losavio Consigliere
- dr. Giuseppe Salmé Consigliere
- dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
- dr. Bruno Spagna Musso Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n~ 7376 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto
DA
MEREU GIOVANNI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Nicola Catalano da Matera.
RICORRENTE CONTRO
COMUNE DI OROSEI (NU), in persona del sindaco p.t.
INTIMATO
avverso la sentenza del Pretore di Nuoro n. 59 del 24 febbraio - 3 marzo 1998.
Udita, all'udienza del 16 maggio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Catalano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il P.M. dr. Umberto Apice, che ha concluso nello stesso senso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 3 marzo 1998, il pretore di Nuoro ha
respinto l'opposizione di Giovanni Francesco Mereu al provvedimento del comune
di Orosei che gli ha comminato la sanzione pecuniaria di L. 200.000, per
violazione dell'ordinanza sindacale che aveva vietato la sosta degli
autocaravan in località "Sa Curcurica".
L'opponente aveva dedotto che, ai sensi dell'art. 54,
lett. m, e dell'art. 185 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora codice della
strada), l'ordinanza del sindaco che vietava la sosta - e non il parcheggio -
delle autocaravan discriminava questi veicoli rispetto agli altri in modo
illegittimo e in assenza di presupposti normativi, per cui la violazione doveva
considerarsi insussistente.
Il pretore, considerata legittima l'ordinanza sindacale
di divieto di sosta, sulla base dell'art. 7, lett h, del codice della strada,
che la prevede espressamente per istituire "aree attrezzate e riservate alla
sosta e al parcheggio delle autocaravan" e dell'art. 185, secondo comma, il
quale precisa che "...la sosta delle autocaravan, dove consentita, non
costituisce campeggio", ha affermato che in dette norme trova la sua fonte il
potere sindacale di vietare la sosta per le autocaravan, regolamentandola in
modo diverso rispetto alle altre auto. Nel caso l'esercizio della
discrezionalità del sindaco si fondava su motivi igienico-sanitari e il divieto
era stato posto per prevenire infezioni e malattie in relazione al deposito
incontrollato di liquami e materie organiche prevedibile per la sosta di un
mezzo che può destinarsi ad alloggio anche per sette persone, non essendovi in
quella area attrezzature per gli scoli dei reflui e dei rifiuti degli utenti
del mezzo.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Mereu con tre motivi.
Il comune di Orosei non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la
violazione dell'art. 204 codice della strada perché, accertata l'infrazione il
13 luglio 1996 e proposto ricorso dal Mereu il successivo 29 luglio 1997 al
prefetto, solo dopo la scadenza del termine perentorio previsto in tale norma
per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia di 90 giorni, venne
emesso il provvedimento sindacale d'irrogazione della contestata
sanzione.
1.1. Il motivo non è stato dedotto con l'opposizione in
sede di merito e, in quanto nuovo e proposto per la prima volta in sede di
legittimità, è inammissibile.
2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e
falsa applicazione dell'art. 185 codice della strada, perché l'art. 54, lett.
m, dello stesso codice inquadra le autocaravan tra gli autoveicoli da esso
disciplinati e non conferisce loro uno speciale "status" che ne consenta una
particolare disciplina, per cui il mezzo, se poggia sul suolo con le ruote e
non emette deflussi propri, occupa la strada in modo non diverso dagli altri
veicoli e non è destinato a campeggio e alcun divieto è concepibile per la
sosta, che rispetta in sostanza l'art. 185 del codice della strada.
2.1. Il motivo è infondato, perché la normativa in esso
richiamata, che prevede per le autocaravan la medesima disciplina degli altri
veicoli, sancisce pure la facoltà d'imporre una tariffa diversa per essi e in
tal modo ne evidenzia la situazione peculiare.
L'art. 7 del codice della strada espressamente
conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti
indicati nell'art. 6, comma... 4", con i quali egli può (lett. b) "stabilire
obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti";
nell'esercizio di tale specifico potere è stata emessa l'ordinanza sindacale di
divieto, di sosta per le sole autocaravan, per cui per tale profilo
l'impugnazione è da rigettare.
3. In terzo luogo si deduce omessa e contraddittoria
motivazione, per avere il pretore ritenuto legittima l'ordinanza sindacale di
divieto di sosta sull'erroneo presupposto della non autosufficienza
dell'autocaravan in ordine agli scoli o rifiuti che essa avrebbe potuto
produrre e che nel caso non si erano avuti, come prova il fatto che alcun reato
fu contestato al conducente e agli ospiti dell'autocaravan.
In sostanza, il sindaco avrebbe potuto attuare le
ragioni di igiene e sanità a base dell'ordinanza con il mero divieto di
campeggio e non con quello di sosta e l'espressione "dove consentita" dell'art.
185 del codice della strada si giustifica con la previsione degli artt. 6 e 7
per la quale è possibile il divieto per motivi di sicurezza della circolazione
e accertate ragioni di necessità nel caso insussistenti.
3.1. Questo motivo di ricorso è inammissibile in quanto
il potere di vietare la sosta di veicoli di cui all'art. 6, quarto comma, lett.
b, d ed f, anche con riferimento ad alcune categorie particolari di utenti e
per ragioni di igiene, è espressione di una discrezionalità non sindacabile
dall'A.G.O. della quale il pretore ha valutato l'uso legittimo da parte del
sindaco di Orosei con motivazione comunque logica e congrua.
In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato
e nulla deve disporsi per le spese, non essendosi il Comune difeso in questa
sede.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 maggio 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 AGOSTO 2001.