Legge della regione Lombardia per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente
Legge Regionale del 11 dicembre 2006 n. 24
(estratto relativo alle limitazioni al traffico veicolare)
CAPO II
TRASPORTI SU STRADA
Art. 13
(Misure per la limitazione del traffico veicolare)
- La Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera.
- La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti:
- stato della qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche;
- graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, così come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
- Le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli si applicano all'intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2.
- Sono esclusi dalle limitazioni:
- i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi e multimodali, i microveicoli elettrici e elettroveicoli ultraleggeri;
- i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli storici, purchè in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;
- i veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del d.lgs. 285/1992 ;
- i motoveicoli e i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, cosiddetti EURO 0 o pre EURO 1;
- altre tipologie di veicoli a basso impatto ambientale o muniti di sistemi di abbattimento degli inquinanti, definite con atti di Giunta regionale, in rapporto all'evoluzione tecnologica del settore;
- altre tipologie di veicoli in relazione a particolari caratteristiche costruttive o d'utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale.
- La Giunta regionale può disporre, con appositi atti, l'obbligo dell'apposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di veicoli, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli.
- I controlli del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e dell'obbligo di apposizione della vetrofania sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 285/1992 .
TITOLO III
MISURE PRIORITARIE
Art. 22
(Traffico veicolare)
- Fermo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 13, sono disposte le seguenti misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli:
- dal 1° luglio 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di:
- veicoli di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t), non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore) e direttive successive (veicoli detti pre Euro 1);
- veicoli di categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti pre Euro 1);
- veicoli a due e tre ruote di categoria L1, L2, L3, L4, L5 non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti pre Euro 1);
- dal 1° ottobre 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di tutti i veicoli non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti pre Euro 1);
- dal 1° ottobre 2008 sono limitati la circolazione e l'utilizzo dei veicoli alimentati a gasolio, omologati ai sensi delle direttive riportate nell'Allegato A (veicoli classificati Euro 1)
- La Giunta regionale definisce le modalità di attuazione delle limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, di cui al comma 1. La Giunta regionale può concedere deroghe ai veicoli regionali sottoposti al controllo periodico dei gas di scarico che abbiano ottenuto la documentazione attestante la regolarità delle emissioni, di cui all'articolo 17, comma 2.
- La Giunta regionale definisce modalità specifiche di regolamentazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli classificati come macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del d.lgs. 285/1992, nonchè modalità di regolamentazione dell'utilizzo di apparecchi a motore, quali tagliaerba e decespugliatori.
- Le limitazioni alla circolazione dei veicoli di cui al comma 1 sono ridefinite a seguito all'avvenuto rispetto, per dodici mesi consecutivi, dei limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente.
- Per i veicoli classificati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere f) e g), del d.lgs. 285/1992, i termini di applicazione delle limitazioni di cui al comma 1 sono posticipati alla medesima data dell'anno solare successivo a quello ivi indicato per ciascuna tipologia di veicolo.
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