Decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24
Attuazione della direttiva 1999/44/CE
su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo
(G.U. 8 marzo 2002, n. 57; s.o. n. 40)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge
comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e
l'allegato B;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e
delle garanzie dei beni di consumo;
Visto l'articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre
2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio
2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e
delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. (Disciplina della vendita dei beni di
consumo)
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del
titolo III del libro IV del codice civile è inserito il seguente
paragrafo:
"1-bis. - Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). - Il
presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e
delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di
vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione
nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque
finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o
produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei
contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da
assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti
secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega
ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la
vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica
pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività
imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma
primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo,
l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o
qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene
di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di
un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore
senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,
riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non
corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o
nella relativa pubblicità;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il
ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di
vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla
vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso
utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della
cosa.
1519-ter (Conformità al contratto). - Il venditore ha
l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di
vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al
contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni
dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e
possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al
consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un
bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal
venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in
particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal
consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore
al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia
accettato anche per fatti concludenti.
Non vi è difetto di conformità se, al momento della
conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o
non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni
pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche
alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva
conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro
il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile
al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è
stata influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta
installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità
del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è
stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale
equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per
essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non
corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). - Il venditore è
responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di
conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha
diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e
sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del
contratto, conformemente ai commi settimo, ottavo e nono.
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore
di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Ai fini di cui al comma
terzo è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone
al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo
conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto
di conformità;
b) dell'entità del difetto di conformità;
c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa
essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate
entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello
scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono
ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo
con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano
d'opera e per i materiali.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle
seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla
sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente
effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da
restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore
può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i
seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno
specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le
necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di
cui al comma sesto, salvo accettazione da parte del consumatore del
rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno
specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non
è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della
riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del
contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). - Il venditore
finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un
difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del
produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale
distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso,
salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei
soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena
distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi
esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). - Il venditore è responsabile, a
norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si
manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo
1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di
conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il
difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di
conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene
esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con
la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di
ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto
per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti
di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purché il difetto di
conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima
della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia
convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella
dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità.
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno
indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei
diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della
garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la
durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la
ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere
disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui
accessibile.
La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con
caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi
secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore può
continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.
1519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). -
E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto
di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i
diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta
valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal
giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la
durata della responsabilità di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo,
ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo
l'applicabilità al contratto di una legislazione di un paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della
protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto
presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). - Le
disposizioni del presente paragrafo non escludono né limitano i diritti
che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento
giuridico".
Art. 2.
(Norme transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano
alle vendite dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al
consumatore sia avvenuta anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Fino al 30 giugno 2002, le disposizioni di cui
all'articolo 1519-septies del codice civile, introdotto dall'articolo 1
del presente decreto, non si applicano ai prodotti immessi sul mercato
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
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